Bastona il cane di sua moglie: il gip sequestra l'animale

La moglie avrebbe dovuto impedire i maltrattamenti del suo cane. Non può disporsi il dissequestro degli animali perché vi è un fondato pericolo di reiterazione della condotta illecita.

Sequestro preventivo di due cani, anche se uno è di proprietà della moglie di colui che ha maltrattato i due animali. La donna, in pratica, non ha impedito all'uomo di bastonare i cani e, sussistendo il pericolo di reiterazione della condotta, la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 38946/2011 depositata il 27 ottobre - ha confermato la misura. La fattispecie. Oggetto del sequestro preventivo, nel caso in esame, non sono degli immobili o dei conti correnti, ma due cani. Uno di proprietà di un uomo, imputato per il reato di maltrattamenti di animali art. 544 ter c.p. , e l'altro di proprietà di sua moglie. Il sequestro, disposto dal gip e confermato dal Tribunale del Riesame, aveva come oggetto anche il cane della moglie, perché, quest'ultima, aveva concorso moralmente col marito nel reato di maltrattamenti di animali, non impedendogli di bastonare il cane per farlo tornare nella cuccia posta in balcone. Ma la donna non si è arresa all'idea di non avere il cane con sé e ha proposto ricorso per cassazione. I video dei maltrattamenti hanno violato la vita privata degli imputati? La ricorrente sostiene che i video, riguardanti i maltrattamenti e registrati da persona anonima, siano inutilizzabili perché effettuati mediante un'illegittima introduzione nel domicilio dell'indagata, visto che il balcone era protetto da un sistema avvolgente di tendaggi, che, al momento della ripresa, erano chiusi. A parere della ricorrente, infatti, le riprese erano state effettuate verosimilmente da altra abitazione privata con l'utilizzo di un teleobiettivo . La ripresa video, quindi, integrerebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis c.p. . Il rischio è che i cani vengano maltrattati nuovamente. La Corte Suprema però, pur ammettendo la mancanza di motivazione sotto alcuni profili, afferma che questi non sono idonei a determinare il dissequestro dei cani. Il Collegio, infatti, afferma che, sia il fumus - di cui non è stata contestata l'esistenza - sia il periculum in mora presupposti del sequestro preventivo sono pienamente sussistenti. Sottolinea altresì la S.C. che, se i cani dovessero rimanere nell'abitazione, vi è un concreto pericolo che l'uomo reiteri la sua condotta illecita. Quindi, il ricorso della donna viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 settembre - 27 ottobre 2011, n. 38946 Presidente De Maio - Relatore Franco Svolgimento del processo Con ordinanza 8/9.10.2010 il Gip di Messina convalidò il sequestro preventivo, in relazione al reato di maltrattamento di animali nei confronti del M., di due cani di proprietà rispettivamente di M. G. e della moglie convivente D.S. A A seguito di istanza di dissequestro presentata dalla D.S., il Gip, con ordinanza 18.11.2010 dispose la restituzione a costei del cane di sua proprietà. Il 6.12.2010 il Gip, su istanza del PM, dispose il sequestro preventivo del cane della D.S. perché questa, pur presente ai maltrattamenti, non aveva impedito al marito di bastonare il cane per farlo entrare nella cuccia posta sul balcone. Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame confermò il sequestro preventivo osservando che la D.S. aveva concorso moralmente col marito nel reato di cui all'art. 544 ter c.p. e che atteneva al merito e non alla sede cautelare l'esame dei filmati che riproducevano la scena, i quali erano utilizzabili perché il balcone non costituisce un luogo di privata dimora, dal momento che il tendaggio posto a sua copertura era amovibile e quindi precario. L'indagata propone ricorso per cassazione deducendo 1 violazione degli artt. 324, 309 e 178 c.p.p. Lamenta che non erano stati trasmessi al tribunale i filmati di cui si faceva esclusivamente menzione nel decreto di sequestro. La mancata allegazione era stata dedotta con i motivi di riesame. Su richiesta del tribunale il Pm trasmise i filmati lo stesso giorno ed il tribunale concesse alla difesa il termine di un giorno per esaminare i filmati. All'udienza la difesa ribadì l'eccezione di tardività della trasmissione dei filmati. Poiché il video ha avuto influenza decisiva, la misura cautelare era caducata ai sensi degli artt. 324, commi 2 e 7, e 309, commi 9 e 10. In ogni caso il provvedimento è nullo perché dalla mancata tempestiva trasmissione dei video e dalla concessione di un termine assolutamente incongruo, è derivato un grave e irreparabile pregiudizio al diritto di difesa. 2 violazione degli artt. 321 e 178 c.p.p Lamenta che il tribunale ha omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del fumus del reato con riguardo alla sua posizione, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Il cane infatti era già stato restituito alla D.S. in quanto persona estranea al reato. Dal provvedimento risulta che a lei viene imputato 1 di non avere impedito al marito di bastonare il cane 2 di averlo legato al guinzaglio al balcone. Ora, l'attribuzione del reato sotto il profilo della causalità oggettiva ex art. 40, comma 2, c.p. si basa solo su una congettura astratta ed ipotetica, secondo cui essa sarebbe stata presente agli episodi e che l'inerzia sarebbe stata connotata da dolo. Su tali rilievi il tribunale ha omesso qualsiasi motivazione. Inoltre, dai video non emerge traccia della presenza dell'indagata in due di essi, mentre negli altri due appare una persona femminile diversa dalla D.S 3 violazione degli artt. 240, 273, 191 c.p.p. e dell'art. 14 Cost Lamenta che erroneamente il tribunale ha rigettato le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità dei video. In primo luogo non è individuabile il soggetto che ha effettuato le riprese, il quale deve considerarsi anonimo. I due video sono pervenuti allegati ad una richiesti di revoca del dissequestro del cane, richiesta che reca due sottoscrizioni in alcun modo autenticate, come del resto riconosciuto dal tribunale che, illogicamente, non le ha ritenute anonime. Il tribunale ha omesso sul punto qualsiasi valutazione. Inoltre dal tenore della denuncia emerge chiaramente che le denunzianti non hanno dichiarato di aver assistito alla scena, limitandosi ad allegare dei video. Quindi la denuncia ed i suoi allegati non potevano essere acquisiti. Osserva che in ogni caso i video sono inutilizzabili perché sono stati effettuati mediante una illegittima introduzione nel domicilio della indagata, tale essendo il balcone, protetto tra l'altro da un sistema avvolgente di tendaggi e che al momento delle riprese i tendaggi erano chiusi. Inoltre essa aveva dedotto che le riprese erano state effettuate non dalla strada ma da una posizione privilegiata, verosimilmente da altra abitazione privata con l'utilizzo di un teleobbiettivo. Quindi il balcone non poteva considerarsi luogo aperto al passaggio ed alla osservazione indiscriminata. La ripresa video quindi integra il reato di cui all'art. 615 bis c.p. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto perché, pur essendo effettivamente mancante la motivazione sotto alcuni profili, ciò però, come subito si dirà, non rileva ai fini del mantenimento del sequestro preventivo. Può invero qui sommariamente accennarsi che la motivazione appare mancante almeno a in ordine alla configurabilità del reato a carico della D.S. per non avere la stessa impedito l'evento, non essendo stato specificato su quali norme di legge si fonderebbe la sua posizione di garanzia ed il suo obbligo giuridico di impedire l'evento b in ordine alla configurabilità di un concorso della D.S. con il marito nella commissione del reato, non essendo stato specificato lo specifico comportamento da essa tenuto che integrerebbe un concorso materiale, o anche solo morale, nel reato c alla eccepita natura anonima del filmato, non essendo chiaro chi lo abbia realizzato. Ritiene però il Collegio che questi, così come gli altri motivi di ricorso, siano irrilevanti perché inidonei a determinare il dissequestro del cane. E infatti con il ricorso non è stata contestata l'esistenza del fumus di un reato ai danni anche del cane in questione commesso dal marito della ricorrente, M. G., per avere bastonato sia il cane di sua proprietà sia il cane di proprietà della moglie di cui si discute. È noto che per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l'autore del reato sia o meno proprietario dell'oggetto sequestrato. Nella specie, pertanto, non è stata contestata la sussistenza del fumus del reato commesso dal M., né in questa sede possono valutarsi nei suoi confronti i motivi di ricorso fatti valere dalla D.S. esclusivamente con riferimento al reato a lei contestato. Sussiste altresì un concreto periculum in mora derivante dalla possibilità che il M. reiteri i maltrattamenti nei confronti del cane in questione qualora questo rimanga nella sua abitazione. Sussistono quindi gli elementi per disporre e mantenere il sequestro preventivo del cane in esame, indipendentemente dal fatto che la sua proprietaria D.S. A. abbia concorso o meno nel reato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per questi motivi La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.