È l'avvocato che deve agire per ottenere i files audio, senza aspettare la comunicazione

di Attilio Ievolella

di Attilio Ievolella Criminalità organizzata in 'trasferta' nel Nord Italia. Spesso puntando su attività legate all'edilizia e ai lavori di movimento terra. Questo il quadro che emerge dalle cronache nazionali, e confermato da vicende specifiche. Come quella posta all'esame dei giudici della Cassazione. Per ricostruire rapporti e posizioni, però, il lavoro è complesso, e sostenuto dal ricorso alle intercettazioni. E proprio questo è il nodo della vicenda il difensore dell'imputato denuncia di non aver avuto in consegna i files audio, in tempo utile per meglio definire la linea difensiva. Ma, invece, i giudici ribattono sottolineando la necessità di un ruolo attivo del difensore, ruolo mancato in questo caso toccava a lui - come da sentenza numero 38673/2011, Sesta sezione Penale, depositata il 25 ottobre - agire di conseguenza, dopo la presentazione dell'istanza. Telefono caldo. L'imputato, emigrato in Lombardia, finisce nel mirino della giustizia, per una presunta appartenenza alla criminalità organizzata. Per dare corpo a questa accusa ci sono anche diverse intercettazioni. Che, difatti, portano anche all'applicazione di una misura di custodia cautelare, che viene confermata anche dal Tribunale del riesame. Per i giudici non vi sono dubbi sulla necessità di ricorrere alla custodia cautelare, alla luce delle attività e delle conoscenze dell'imputato. Testo e audio. Proprio le intercettazioni utilizzate diventano il vero pomo della discordia, e soprattutto l'elemento centrale per il ricorso in Cassazione presentato dal difensore dell'imputato. Il legale contesta la mancata consegna dei supporti informatici , nonostante la richiesta proposta tempestivamente fosse stata autorizzata dal pubblico ministero competente meglio ancora, l'autorizzazione è stata comunicata al difensore soltanto il pomeriggio antecedente l'udienza fissata per il riesame , quindi in tempi che non permettevano il concreto svolgimento dell'attività difensiva , spiega il legale. A corredo, poi, sempre nel ricorso, vengono evidenti altri punti critici, legati, in sostanza, alla erronea - secondo il legale - individuazione dell'imputato come membro di un'associazione mafiosa, basata, ad esempio, su semplici contatti con persone provenienti dalla stessa regione dell'imputato e impegnate sempre nel settore del 'movimento terra'. Difensore poco attivo. Come valutare, allora, la contestazione mossa dall'avvocato? In premessa, dalla Cassazione, ricordano il diritto della difesa di accedere ai files audio di cui il brogliaccio costituisce mera trasposizione grafica, al fine di verificare, prima dello svolgimento del procedimento di riesame, la corrispondenza del contenuto di tali files a quanto riportato nella documentazione allegata alla richiesta di provvedimento cautelare . Aggiungono, poi, che mancando la regolamentazione legislativa di tale sub-procedimento , onere della difesa è dimostrare di essersi attivata tempestivamente rispetto alla proposta istanza di riesame e onere del pubblico ministero è provvedere tempestivamente sulla richiesta . Quest'ultimo aspetto, però, non può comportare un obbligo di comunicazione a carico della parte pubblica. Quindi, deve essere la difesa, chiariscono i giudici, ad accedere all'ufficio pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell'eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o dell'inattività dell'organo pubblico . Volendo sintetizzare, l'elemento centrale è la diligenza del difensore, che ha proposto l'istanza deve essere lui a verificare il sopraggiungere della risposta . Piuttosto, in alternativa, sempre il difensore avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di svolgere tale attività derivata da impedimenti concretamente frapposti dall'ufficio competente a garantire la materiale esecuzione dell'audizione . Per quanto concerne, invece, l'aspetto della gravità indiziaria a carico dell'imputato - anch'essa contestata dal difensore -, i giudici di piazza Cavour mostrano di condividere la decisione del Tribunale del riesame. Perché sono stati evidenziati non solo contatti tra persone facenti parte di un gruppo che si ritiene dedito ad attività illecite ma anche il concreto contenuto delle comunicazioni intercettate, che danno conto della presenza di costante attività di pressione realizzata dagli appartenenti al gruppo . Per giunta, vanno rilevate le stesse modalità di imposizione dell'attività della ditta in cui opera l'imputato, servendosi dello schermo di aziende in regola con le certificazioni al fine di entrare nel fiorente mercato del 'movimento terra' . Per tutti questi motivi, il ricorso viene respinto. E la misura di custodia cautelare confermata.