Identificato tramite il soprannome, ma non basta per farlo rimanere in carcere

Revocata la misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo identificato per la professione da lui svolta in paese, perchè l'identificazione non è inequivoca.

Intercettazioni a carico di terze persone e misura cautelare in carcere disposta nei confronti di un uomo identificato per la professione da lui svolta in paese, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38490/2011 depositata il 25 ottobre, annulla l'ordinanza mancano elementi oggettivamente univoci a carico dell'indagato. Il caso. Confermata dai giudici di merito la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta. Accuse che derivano da intercettazioni disposte nei confronti di un'altra persona. Infatti, nel corso delle intercettazioni tra due personaggi di spicco nel mondo malavitoso, l'indagato viene indicato quale affiliato con il ruolo di capo 'ndrina. Tutto nasce da intercettazioni a carico di terzi. L'interessato ricorre per cassazione contestando l'identificazione e la riferibilità alla sua persona delle circostanze indicate nella conversazione, perché basate su elementi assolutamente equivoci. Durante le conversazioni intercettate, infatti, i dialoganti si riferiscono all'elettrauto , ma senza fare nomi e, il fatto che il ricorrente svolga tale attività nel suo paese e sia così conosciuto, non consentirebbe di pervenire alle conclusioni dei giudici di merito. Ma identificare una persona per il lavoro che svolge non è inequivoco. Gli Ermellini hanno affermato che il dato, persino notorio nel contesto di residenza, che l'indagato svolgesse attività di elettrauto non è elemento inequivoco ai fini della rimproverabilità del fatto. In sostanza, la disposizione della misura cautelare in carcere non è fondata su elementi oggettivamente univoci. Pertanto, viene annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 giugno - 25 ottobre 2011, n. 38490 Presidente Siotto - Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 2.9.2010, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, in data 4.8.2010, con il quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di G.A. cl. per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, operante nel territorio di Reggio Calabria e provincia, sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte locali e con organo di vertice denominato Provincia in particolare al G. veniva contestato il ruolo di organizzatore nell'ambito della società di Siderno unitamente ad altri coindagati, con condotta perdurante. 2. Il Tribunale, dopo avere ripercorso i temi delle indagini in relazione alle strutture assoclative in contestazione rilevava in primo luogo che già nell'ambito di procedimenti definitivamente conclusi erano stati accertati i tratti fondamentali dell'organizzazione dei gruppi criminali 'ndranghetisti nei diversi territori. Quindi, dalle numerose conversazioni intercettate delle più recenti indagini si traevano elementi univoci in ordine all'attuale operatività delle locali di 'ndrangheta e della esistenza di un organismo più ampio e sovraordinato denominato Provincia numerose, infatti, sono le conversazioni riportate, captate tra personaggi di spicco, nelle quali veniva fatto specifico riferimento nel contesto organizzativo alla Provincia . Veniva, quindi, esaminato il materiale indiziario relativo alle locali di 'ndrangheta della fascia ionica della provincia di Reggio Calabria tra le quali Siderno. I gravi indizi di partecipazione di G.A. cl. , alla predetta associazione venivano individuati nel contenuto della conversazione tra C.G. e B.C. , intercettata il 23 luglio 2009 all'interno della lavanderia omissis , gestita da C.G. omissis in , nella quale l'indagato viene indicato quale affiliato con il ruolo di capo 'ndrina. Il tribunale rilevava che i due conversanti, capo locale di e di omissis , si dilungano sulle problematiche riguardanti le famiglie canadesi in tale contesto i predetti cambiano discorso ed il B. racconta al C. di essersi recato da tale L. a prendere un caffè il C. , quindi, svela che anche L. è affiliato. Il B. , quindi, domanda se anche A. faccia parte della organizzazione dicendo il capo 'ndrina là, come si chiama A. l'elettrauto? . Il C. , quindi, gli da conferma ed il dialogo tra i due continua con l'indicazione di ruoli e nomi di altri affiliati. 3. Avverso la predetta ordinanza ricorre G.A. cl. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale si contesta l'identificazione e la riferibilità al G. delle circostanze indicate nella conversazione del 23 luglio 2009 dai coindagati. Premesso infatti, che il G. , pur in presenza di numerosissime conversazioni captate, non compare in nessuna di queste, si contesta che Antonio l'elettrauto , cui si riferiscono i dialoganti nella conversazione possa essere identificato nell'indagato sulla base di elementi assolutamente equivoci che non consentono di pervenire alla valutazione condivisa dal tribunale del riesame, anche tenendo conto del contesto del dialogo e della circostanza che effettivamente il G. svolge attività di elettrauto. Ribadisce, altresì, il ricorrente che le argomentazioni difensive trovano conforto nella costanza che i medesimi dialoganti in una conversazione successiva indicavano alcune 'ndrine ed i soggetti posti a capo delle stesse senza fare alcun riferimento al G. . Veniva depositato, altresì, atto con indicazione di motivi nuovi con i quali si censura l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi. In particolare, il ricorrente rileva che in nessuna delle numerose conversazioni captate in cui pure si fa riferimento alle dinamiche organizzative delle 'ndrine viene indicato l'indagato in specie, si richiama a tal fine la conversazione registrata tra S.R. e il G.G. . In data 9.6.2011 è stata depositata memoria difensiva nella quale si evidenzia che la frase dalla quale vengono desunti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa è di tenore dubitativo tanto conferma che il G. - da non confondere con l'omonimo cl. , indagato in questo ed altri procedimenti - non aveva alcun ruolo nella cosca. Considerato in diritto Il ricorso è fondato in regione e nei limiti di quanto di seguito. Va ricordato che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia a sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata b non sia manifestamente illogica , in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica c non sia internamente contraddittoria , ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute d non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Orbene, deve rilevarsi che la motivazione del tribunale in ordine alla riferibilità al ricorrente del narrato di cui alla conversazione captata tra due interlocutori terzi non può ritenersi adeguata a superare l'equivocità delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'assunto che A. l'elettrauto debba identificarsi in G.A. cl. , anche tenuto conto del coinvolgimento nel procedimento di un omonimo. Il tribunale, infatti, ha affermato che l'indicazione di A. l'elettrauto aveva consentito agli investigatori di identificare con certezza lo stesso in G.A. , di professione elettrauto, sia perché il G. svolge effettivamente le attività di elettrauto, sia perché secondo quanto indicato dagli investigatori il predetto è notoriamente conosciuto in zona come A. l'elettrauto. Non ha, invece, compiutamente motivato in ordine agli argomenti difensivi quanto alla genericità dell'indicazione dell'elettrauto ed alla circostanza che vi fosse un soggetto omonimo coinvolto nell'indagine, non potendo, invero, ritenersi sufficiente, tenuto conto della oggettiva genericità della indicazione di tale A. l'elettrauto , il rilievo che la tesi difensiva sia meramente ipotetica e, comunque indimostrata e che il dato, persino notorio nel contesto di residenza, che l'indagato svolgesse attività di elettrauto non lascia margini di dubbio sulla esatta identificazione del G. . Pertanto, lo sviluppo argomentativo della motivazione non è fondato su una coerente analisi critica degli elementi prospettati ad esso che come acquirenti non sono sul punto oggettivamente univoci quanto alla riferibilità al ricorrente dell'unica conversazione - per quanto qualificata dalla fonte dalla quale proviene - in cui viene fatto riferimento all'Inserimento nella cosca di A. l'elettrauto ed al ruolo da questi rivestito. Si impone, conseguentemente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p