Investe un gatto con l'auto e non lo soccorre: la condanna è dietro l'angolo

Investire accidentalmente un gatto mentre si fa manovra non è reato, ma impedire ad altre persone di soccorrerlo ha certamente una rilevanza penale.

Investire accidentalmente un gatto mentre si fa manovra non è reato, ma impedire ad altre persone di soccorrerlo ha certamente una rilevanza penale. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29543/2011 del 22 luglio. La fattispecie. Una donna, dopo avere investito accidentalmente un gatto nel corso di una manovra alla guida della sua autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all'animale le dovute cure, impedendo altresì ad altre due persone di accedere all'interno del cortile per poter prestare soccorso. Il gatto, dopo due giorni di agonia, decedeva. Ilreato contestato è il maltrattamento di animali art. 544 ter c.p. , ma il gip, dopo aver affermato che le lesioni riportate dal gatto non erano conseguenza di sevizie o di atto emulativo e che il comportamento omissivo non integrava la fattispecie criminosa ascrittale, dichiarava di non doversi procedere. Il ricorso per cassazione viene proposto dal Procuratore Generale. Escluso il maltrattamento di animali, ma si configura l'uccisione. Il ricorrente osserva che la condotta ascritta alla donna non è riconducibile al maltrattamento di animali art. 544 ter c.p. , in quanto tale fattispecie richiede una condotta commissiva del reo, ma, nel caso di specie, l'imputata ha avuto una condotta omissiva. Pertanto, il P.G. sostiene che il fatto può rientrare nella diversa ipotesi dell'uccisione di animali art. 544 bis c.p. . Viene punito qualsiasi comportamento che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. Nello specifico, la condotta dell'imputata è consistita nell'impedire alle due soccorritrici di accedere nel cortile per recuperare il gatto. Di conseguenza, l'aver abbandonato il felino ad un'inevitabile morte, configura l'omissione riconducibile alla fattispecie dell'uccisione di animali art. 544 bis c.p. . Il p.m. dovrà valutare l'esistenza del nesso eziologico. La Suprema Corte, avallando la tesi della parte ricorrente, rimette gli atti al p.m. affinché valuti, in relazione alle circostanze di fatto emerse dalle indagini, se sussiste un nesso di causalità tra la condotta dell'imputata e l'evento. La sentenza impugnata viene, perciò, annullata senza rinvio.