I cani soffrono per la catena troppo corta

Le catene sono troppo corte e l'ambiente è contaminato da rifiuti ferrosi che feriscono i tre cani il padrone è penalmente perseguibile perché le sue precarie condizioni di salute non integrano lo stato di necessità.

Le catene sono troppo corte e l'ambiente è insalubre perché pieno di rifiuti ferrosi che feriscono i tre cani il padrone è responsabile di maltrattamento di animali perché le sue precarie condizioni di salute non integrano lo stato di necessità. La Corte di cassazione, con sentenza n. 26368/2011 del 6 luglio, ha aggiunto che lo stato di necessità richiamato dalla norma è quello di cui all'articolo 54 c.p., nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni . La fattispecie. Il Tribunale lo condanna alla pena di euro 5.000 di multa per il reato di maltrattamento di animali art. 544 ter, comma 1, c.p. perché deteneva 3 cani in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche . I tre animali riportavano abrasioni al collo a causa della catena troppo corta e lesioni su tutto il corpo perché l'ambiente in cui vivevano era contaminato dalla presenza di rifiuti ferrosi. Il ricorrente si difende, fino ad arrivare a proporre ricorso per cassazione, adducendo la sussistenza dello stato di necessità, derivante dalla sua impossibilità di muoversi a causa di alcune fratture. Dolo specifico e dolo generico, dipende dalla condotta. Se la condotta lesiva dell'integrità dell'animale è tenuta per crudeltà, si configura un reato a dolo specifico, altrimenti, se la condotta è tenuta senza necessità, il reato è a dolo generico. Nel caso di specie, la S.C. osserva che il Tribunale aveva correttamente escluso l'esistenza dello stato di necessità richiesto dalla norma incriminatrice. Lo stato di salute del padrone non è uno stato di necessità. Vi è stato di necessità se i maltrattamenti vengono messi in atto per salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona art. 54 c.p. o impedire l'aggravamento del danno alla persona o a beni. Fuori da questi casi lo stato di necessità è escluso. Finalmente le catene sono state spezzate! Al momento gli animali sono liberi e il loro aguzzino si è visto dichiarare inammissibile il ricorso e, oltre a pagare le spese di giudizio, dovrà versare 1.000 euro alla cassa delle ammende.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 giugno - 6 luglio 2011, numero 26368 Presidente De Maio - Relatore Amoresano Osserva 1 Con sentenza in data 13.5.2010 il Tribunale di Mondo vi, in composizione monocratica, condannava D.G. alla pena di Euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all'articolo 544 ter comma 1 c.p. perché, senza necessità, deteneva numero 3 esemplari di cani in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, tali da cagionare loro lesioni derivanti dall'essere legati con una corta catena a mezzi in disuso, senza protezione ed in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti che provocano lesioni agli arti e su altre parti del corpo. Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse la prova del reato ascritto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Era stato accertato, infatti, che i cani venivano tenuti legati ad una catena corta, tanto che presentavano al collo abrasioni, e che ricorreva il dolo generico richiesto dalla norma essendo la condotta tenuta senza necessità. 2 Ricorre per cassazione D.G., denunciando la erronea interpretazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'articolo 544 ter comma 1 c.p. Dall'istruttoria dibattimentale non è emerso che l'imputato abbia posto in essere la condotta prevista dalla norma sanzionatrice né è emersa la sussistenza dell'elemento soggettivo, sia sotto la forma del dolo specifico che del dolo generico. Dai referti medici prodotti risulta lo stato di necessità in cui versava il ricorrente all'epoca dei fatti a causa delle fratture subite aveva difficoltà nei movimenti . 3 Pur essendo la sentenza appellabile il reato contestato è un delitto punito con pena alternativa ed è stata applicata la multa, per cui non si verte nell'ipotesi prevista dall'art,593 comma 3 c.p.p. il ricorso per cassazione deve ritenersi proposto a norma dell'articolo 569 c.p.p Tale norma consente, invero, di proporre ricorso immediato per cassazione, tranne che nei casi previsti dai comma 3 del medesimo articolo La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lett.d e ed e . In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello . Con l'impugnazione è stata denunciata la erronea interpretazione e falsa applicazione dell'articolo 544 ter comma 1 c.p. e quindi un vizio denunciabile con ricorso immediato per cassazione ex articolo 569 c.p.p 3.1 Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perche generico e manifestamente infondato. Il Tribunale, con motivazione coerente ed immune da vizi, ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto. Sotto il profilo oggettivo ha rilevato che dalle dichiarazioni del teste Da.Ro. era emerso che, a seguito del sopralluogo, era stato accertato che i tre cani erano legati corti alla catena, tanto da presentare abrasioni al collo, che l'unico riparo alle intemperie era costituito dalla pala di un trattore, che infine essi si trovavano in mezzo al fango ed a rifiuti ferrosi. Quanto all'aspetto soggettivo, dopo aver rilevato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che la fattispecie di maltrattamento configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità Cass. sez. 3 24.10.2007 numero 44822 ha escluso che nel caso di specie ricorresse la necessità richiamata dalla norma rientrando in tale nozione lo stato di necessità ex articolo 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni . Il Tribunale ha, infatti, evidenziato che il prevenuto aveva incrudelito senza ragioni sui poveri animali . Né può minimamente configurarsi lo stato di necessità ipotizzato nel ricorso e riconducibile alta menomate condizioni di salute del ricorrente, non ricorrendone secondo le stesse enunciazioni si parla di temporanei menomazioni, tali da impedirgli con facilità i movimenti palesemente i presupposti. 3.1.1 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.