Archiviazione de plano? Solo se una nuova opposizione manca o è inammissibile

di Nicoletta Parvis

di Nicoletta Parvis * Ad esito delle indagini suppletive, il giudice per le indagini preliminari è tenuto a celebrare udienza camerale, se la parte offesa si oppone anzi, ri-oppone alla richiesta di archiviazione. Un decreto emesso de plano è legittimo solo se la notizia di reato è infondata, la parte offesa resta inerte o formula opposizione inammissibile. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24563/2011 depositata il 20 giugno. La fattispecie. Il Gip, senza celebrare l'udienza camerale ex artt. 409 commi 2,3,4,5, e 410 comma 3 c.p.p. , aveva deciso, a seguito di indagini suppletive, di rinnovata richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e di nuova opposizione della parte offesa, di emettere decreto di archiviazione. All'attenzione della Corte di Cassazione, dunque, giunge l'impugnazione avverso tale decreto. Ricorre la parte offesa, adducendo - vittoriosamente - la violazione di legge ed in particolare del diritto al contraddittorio. La specificità e non la rilevanza quale criterio valutativo di ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione. Il Gip, ricevuta opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., dovrà procedere al vaglio di ammissibilità della stessa. Se il codice di rito art. 410 comma 1 c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, la puntuale indicazione dell'oggetto dell'investigazione e dei relativi elementi di prova, la Corte Suprema precisa che il vaglio del Giudice deve incentrarsi sulla specificità della richiesta, quanto alla indicazione del tema e della fonte di prova , non anche sulla rilevanza delle indagini reclamate dalla parte offesa. Non inganni tale ultimo requisito naturalmente potrà esser parte della valutazione l'incidenza concreta dei temi proposti sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari , ma è necessario d'altro canto che il Gip non trascenda in premature valutazioni di merito. L'opposizione dunque andrà dichiarata ammissibile anche qualora il Giudice possa, astrattamente, formulare una prognosi di infondatezza dei temi indicati dall'opponente. L'udienza camerale ex art. 409-410 c.p.p. è una garanzia sia per la parte offesa che per l'indagato. La sentenza de qua è stata emessa nel solco tracciato dalla Sezioni Unite SS.UU. n. 23909 del 27.05.2010 CC secondo il principio che, presupposta una valida opposizione della parte offesa, anche una seconda richiesta di archiviazione, quella emessa a seguito di indagini suppletive, debba esser valutata nel contraddittorio. La procedura è così stabilita per la maggior tutela della posizione di entrambe le parti. Se la parte offesa deve, a pena di inammissibilità, prestare la massima attenzione ai contenuti del proprio atto di opposizione, bandendo ab origine ogni richiesta pretestuosa, potrà per altro verso, intervenendo in udienza, insistere efficacemente sui contenuti dell'opposizione e, stimolando un approfondimento investigativo talora decisivo, riuscire a tener vivo il procedimento penale. Anche l'indagato si giova della tassatività con la quale deve esser fissata l'udienza camerale potrà tentare di smontare le richieste di parte offesa e insistere, in linea con la Procura, per l'archiviazione. Nel caso, come quello in esame, in cui il procedimento venga archiviato senza rispetto per le garanzie del contraddittorio, il relativo decreto - se opportunamente impugnato - non resisterà al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione e verrà dichiarato nullo. * Avvocato

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 aprile - 20 giugno 2011, n. 24563 Presidente Marzano - Relatore D'Isa Fatto e diritto F.C.L. ricorre in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Lanciano il 17.11.2003 relativamente al procedimento penale a carico di ignoti per il delitto di lesioni colpose subite dal figlio minore D.R. nella palestra della scuola dal medesimo frequentata. Con un primo motivo si denuncia violazione di legge ed, in particolare, del diritto al contraddittorio con riferimento all'art. 410 comma III c.p.p., nella parte in cui impone al GIP, investito di richiesta di archiviazione cui si sia opposta la persona offesa, di provvedere ex art. 409, commi, II, III, IV e V c.p.p., ovvero di fissare udienza in camera di consiglio. Nel caso di specie il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento all'esito delle nuove indagini disposte dal P.M. - su richiesta dello stesso GIP che non aveva accolto l'originaria richiesta di archiviazione - senza fissazione di una nuova udienza camerale, sebbene la F. avesse, in data 10.09.2003, proposto altra opposizione avverso la nuova richiesta di archiviazione del P.M. del 25.06.2003. Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge ed in particolare dell'art. 410, commi I e II c.p.p., nella parte in cui impone alla persona offesa che voglia proporre opposizione all'archiviazione di chiedere la prosecuzione delle indagini di indicare a pena di inammissibilità l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova nonché nella parte dove consente al GIP, investito di richiesta di archiviazione, di ritenerla inammissibile con restituzione tramite decreto degli atti al P.M Con atto scritto, il Procuratore Generale, nella persona del Dott. F. D.S., ha chiesto annullarsi l'impugnato provvedimento. Il ricorso va accolto essendo fondato il primo motivo esposto. Le Sezioni Unite di questa Corte di recente SSUU, Sentenza n. 23909 del 27/05/2010 Cc, Rv. 247124 hanno affermato che, in tema di archiviazione, deve essere disposta una nuova udienza camerale in presenza di ulteriore opposizione della persona offesa, per la valutazione in contraddittorio della nuova richiesta di archiviazione proposta all'esito delle indagini suppletive ordinate in occasione del rigetto, su opposizione della persona offesa, di precedente richiesta e che, invece, il giudice può provvedere de plano con decreto se non vi sia nuova opposizione o se questa è inammissibile. Poiché risulta essersi in realtà verificata la denunciata situazione deve riconoscersi la nullità dell'impugnato provvedimento. Orbene, l'archiviazione, nel caso di specie è stata disposta pur in presenza di tale reiterata opposizione, apparendo non congrua la motivazione del GIP circa la ritenuta inammissibilità della stessa. Ciò posto si ricorda che l'art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell'azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l'archiviazione cfr. Corte Cost., 11 aprile 1997 n. 95 . Per l'effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto v. Cass., SSUU, 14 febbraio 1996, Testa che in ordine all'apprezzamento sull'ammissibilità dell'opposizione occorra tenere conto della pertinenza cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato e della rilevanza degli elementi di indagine proposti cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari sempre che non travalichino in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Il rito camerale, con il contraddittorio delle parti, è necessario, pertanto, in due ipotesi a garanzia dell'accusato, quando il giudice ritenga infondata la richiesta di archiviazione a garanzia della persona offesa, quando la sua opposizione contenga una specifica richiesta investigativa v. in senso conforme, Sez. 14 dicembre 1998, Massone . Per questa ragione è da ritenere che, ai fini della delibazione di ammissibilità dell'opposizione, il giudice possa valutare solo la specificità della richiesta, quanto all'indicazione del tema e della fonte di prova, non anche la rilevanza delle indagini richieste. Sicché la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per se ammissibile l'opposizione della persona offesa e impone al giudice di procedere in contraddittorio. Nel caso in esame l'opposizione conteneva la richiesta di procedere all'accertamento che altri utenti allievi di scuole di ballo usufruivano della palestra della scuola ove il minore ha subito le lesioni e che avessero potuto lasciare residui di sporcizia collegabili alla caduta del figlio della querelante. Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame merita censura avendo il giudice dichiarato inammissibile l'opposizione proprio sul presupposto della ritenuta e motivata irrilevanza degli adempimenti istruttori richiesti volti ad accertare una ricostruzione dei fatti diversa da quella già emergente dagli atti legittimamente acquisiti. P.Q.M. annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l'ulteriore corso.