È reato chiedere al conduttore una somma ""in nero"" per evitare lo sfratto

Non è rilevante solo sotto il profilo fiscale chiedere una somma una tantum in nero per il rinnovo del contratto di locazione, ma integra anche il reato di estorsione.

Non è rilevante solo sotto il profilo fiscale chiedere una somma una tantum in nero per il rinnovo del contratto di locazione, ma integra anche il reato di estorsione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24437/2011 del 17 giugno, ha avallato quanto già deciso dai giudici di merito. La fattispecie. Il proprietario, nonché locatario di un locale sede di un ristorante, aveva preteso dal conduttore il pagamento di una somma in nero di 120 milioni di lire per prorogare il contratto, prossimo alla scadenza, e non procedere allo sfratto. Al momento della consegna del denaro, su avvertimento del conduttore, intervenivano i carabinieri che procedevano al sequestro della somma. Condannato, in primo e secondo grado, per i fatti del 2001, si dichiarava anche l'improcedibilità - per intervenuta prescrizione - di una condotta analoga posta in essere, nei confronti dello stesso conduttore, nel 1989. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. La richiesta di pagare in nero ha avuto rilevanza penale o solo sotto il profilo fiscale? Secondo il difensore del condannato, la Corte territoriale ha ricondotto la condotta estorsiva esclusivamente alla dazione in nero della somma richiesta, soffermandosi sulle modalità del pagamento e non sul pagamento in sé, ma, in realtà, il locatore dovrebbe essere libero di determinare il canone una volta che il contratto è scaduto. Quindi, sempre a parere del ricorrente, la semplice richiesta di un pagamento in nero ha rilevanza sotto il profilo fiscale, ma non essendo stata coartata, la persona offesa poteva liberamente rifiutare la proposta. Anche solo la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto può configurare l'estorsione. L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione sostiene che si configura il reato di estorsione anche se, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, l'agente tende ad ottenere risultati non consentiti o prestazioni non dovute, pertanto, nel caso in esame, la richiesta di una somma imposta unilateralmente dal locatore, non dovuta e non nascente dal contratto, integra la fattispecie del reato di estorsione art. 629 c.p. . L'agente, secondo i giudici con l'ermellino, ha fatto leva sul gravissimo pregiudizio economico, personale e familiare che la fine della ultradecennale attività commerciale del conduttore, con l'abbandono del locale, avrebbe comportato. Pertanto, si ritiene integrato il reato di estorsione e il ricorso viene rigettato.