La nuova qualifica dei fatti va comunicata

Innaffiare piante e far cadere l'acqua davanti all'ingresso dello stabile, impedendo l'accesso dei condomini, non è violenza privata, ma molestia o disturbo alle persone la derubricazione va, però, comunicata all'imputata.

Innaffiare piante e far cadere l'acqua davanti all'ingresso dello stabile, impedendo l'accesso dei condomini, non è violenza privata, ma molestia o disturbo alle persone la derubricazione va, però, comunicata all'imputata per tutelare il diritto di difesa. Così ha deciso, con sentenza n. 18590/11 depositata l'11 maggio, la Prima sezione penale della Corte di Cassazione. La fattispecie. A causa dell'eccesiva quantità di acqua rovesciata davanti all'ingresso condominiale, dovuta alla smodata innaffiatura delle piante ornamentali del balcone, due persone non sono riuscite ad entrare nello stabile. La denuncia scatta per violenza privata, ma in fase d'istruttoria, viene esclusa l'intenzionalità della signora e la condanna è pari a 300 euro di ammenda per molestia o disturbo alle persone articolo 660 c.p. . Il ricorso per cassazione dell'imputata viene presentato sia perché le dichiarazioni della persona offesa sarebbero sfornite di ogni forza probante , in quanto versante in situazione di incompatibilità a testimoniare, sia perché, pur essendo stato riqualificato il fatto, vi è stata omessa trasmissione degli atti al pubblico ministero e mancata rimessione nel termine per l'oblazione. È onere della parte interessata offrire una compiuta rappresentazione e dimostrazione del ricorso. Il primo motivo viene dichiarato inammissibile proprio per questo. La ricorrente, infatti, ha trascurato di documentare le emergenze processuali che sorreggono l'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza della persona offesa . La persona accusata ha il diritto di essere informata sulla natura e sui motivi dell'accusa. La Corte di Cassazione sottolinea questo principio costituzionale articolo 111, comma 3, Cost. , ribadito anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali articolo 6 , posto a tutela del diritto di difesa e aggiunge che tale diritto investe ogni questione relativa alla valutazione giuridica del fatto. Deve, quindi, essere assicurata alle parti la possibilità di intervenire in ordine all'eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto, pur trattandosi, come nel caso di specie, di derubricazione del reato. La S.C. annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale competente.