Aggravante esclusa per il professionista che ignora le connessioni del cliente con la malavita

di Leda Rita Corrado

di Leda Rita Corrado * La fattispecie concreta. Un commercialista svizzero veniva accusato di aver gestito - quale fiduciario di un criminale ricollegabile a un clan di Isola di Capo Rizzuto - due S.p.A., emettendo false fatture di vendita di materiale microprocessori inesistente, al fine di ottenere indebiti crediti IVA attraverso la cosiddetta frode carosello . La vicenda processuale. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del commercialista svizzero per i reati di riciclaggio aggravato continuato in concorso, reati tributari e fallimentari, tutti con l'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203. Nella sentenza n. 13099 dell'8 febbraio 2011, la Corte di Cassazione annulla con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di agevolazione delle associazioni di tipo mafioso ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991 . La disciplina. l'art. 7 del d.l. sui provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. l. 12 luglio 1991, n. 203 statuisce quanto segue 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante . La pronuncia della Corte. L'aggravante ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, anche quando è contestata sotto il profilo oggettivo l'avere commesso i reati al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminale , richiede la prova che il soggetto sia consapevole di favorire l'attività della cosca con la sua condotta, anche se primariamente volta all'utile personale. Nel caso di specie, manca la prova della consapevolezza del commercialista svizzero di favorire, con la propria opera professionale, una cosca mafiosa e non solamente il malaffare del proprio cliente. Secondo il Collegio, tale carenza probatoria non è colmata dai seguenti riscontri fattuali - la sistematicità dell'intervento professionale - il pieno inserimento dell'interlocutore criminale nella organizzazione di riciclaggio della cosca - il contatto diretto intervenuto in un'occasione anche con un esponente della cosca La Suprema Corte ritiene che ogni attività del professionista, anche se illecita, sia stata compiuta in favore del suo cliente, potendo egli ignorare le connessioni di costui con la malavita organizzata. * Giornalista pubblicista

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 febbraio - 30 marzo 2011, n. 13099 Presidente Siotto - Relatore Rombolà Osserva Con ordinanza 20/9/10 il Tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17/6/10 dal Gip del Tribunale di Bologna nei confronti di P.S. per i reati, contestati in omissis quanto meno dal 2005 e fino agli inizi del 2008, tutti con l'aggravante di cui alla L n. 203 del 1991, art. 7, di riciclaggio aggravato continuato in concorso capo A , reati fiscali D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 capi D ed E e reati fallimentari R.D. n. 267 del 1942, art. 223 capi H ed O in relazione al dissesto della Point One spa dichiarata fallita il omissis . Il P., commercialista di Lugano, è indagato per aver gestito - quale fiduciario di Pe.Pa., collegato col clan Arena di Isola di Capo Rizzuto KR , emissari della cosca in Modena i fratelli G.F. e G.T. - le ditte Point One spa con sede in omissis di cui, utilizzata per il reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, il Pe. era gestore di fatto su incarico di Ge.Fr., padre dei nominati fratelli G. ed MT Trading, con sede in omissis e filiale in omissis , anche al fine di emettere false fatture che, con il metodo della c.d. frode carosello , consentiva indebiti lucri fiscali alle due società la Point One infine fallita , entrambe controllate dagli Arena in tal senso anche i collaboratori di giustizia C. A.S. e M.V. . Il sistema dove la Point One figurava talora come acquirente interposta o società filtro tra la cartiera e l'acquirente, talora come diretta beneficiaria della fornitura consisteva nell'emissione di false fatture di vendita di materiale microprocessori inesistente, che producevano apparenti crediti di imposta IVA . Il Tribunale, nel confermare l'ordinanza cautelare del Gip, riteneva sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari. In particolare riteneva la consapevolezza piena del P. dell'origine delittuosa del denaro da lui gestito e di favorire con la propria condotta non solo i tornaconti economici propri e del proprio diretto referente Pe., ma anche quelli della cosca mafiosa degli Arena. Ciò per il suo interesse in ben tre società riconducibili agli Arena stessi oltre alla Point One e alla MT Trading, anche quote della Micromaster di omissis da lui personalmente acquistate per conto del Pe. e il suo documentato incontro nel gennaio 2007 con G.T., appositamente recatosi a omissis per incontrarlo con il Pe Nel gennaio 2009 era posto in essere nell'interesse del Pe. un tentativo,di proseguire con altra società la Multimedia Corporate l'attività della Point One in odore di fallimento. Quanto alle esigenze cautelari, erano ravvisate nell'essere l'attività criminosa tuttora in corso per il tramite di altre società riconducibili al Pe. la INT srl e la CDI Technology con sede in omissis , e ciò nonostante la dichiarata cessazione da parte dell'indagato della sua attività di intermediatore finanziario. Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo 1 violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contraddittoriamente il Tribunale, in ossequio della citata sentenza D'Andrea delle S.U. n. 2696 del 2008, aveva dapprima ammesso la natura anche soggettiva dell'aggravante c.d. mafiosa ed infine ne aveva ritenuto la sussistenza sulla base di momenti e requisiti unicamente oggettivi 2 violazione di legge e vizio di motivazione a sulla ravvisata aggravante in relazione ai singoli reati contestati laddove il P. era solo il professionista di fiducia del Pe. e non era tenuto a conoscere i pretesi rapporti di costui con gli Arena b sulla ricorrenza, in particolare, del reato sub A risultando solo il rapporto del P. col Pe. e con un ruolo, che neppure risulta sostanziale, solo nella MT Trading e nella Micromaster srl e non anche nella Point One spa c sulla ricorrenza dei reati fiscali non essendo chiaro, in particolare, la contestazione del reato di uso di fatture false sub D da parte della MT Trading, mentre nella rubrica il fatto è descritto come di emissione, nonché il ruolo del P. nella Point One, cui il soggetto risulta del tutto estraneo d sulla ricorrenza dei reati fallimentari vista appunto l'estraneità del P. alla società fallita, senza che nel provvedimento si dia ragione del suo ritenuto coinvolgimento di fatto 3 vizio di motivazione sulle esigenze cautelari a parte l'erroneità di ritenere presunte in modo assoluto le esigenze cautelari nel caso di reati aggravati L n. 203 del 1991, ex art. 7, il pericolo di recidiva era paventato dal giudice del riesame in modo del tutto astratto ed ipotetico, sottovalutando altresì l'incidenza della sospensione del soggetto dall'albo professionale e la sua fuoriuscita dallo studio associato in cui esercitava . All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, la difesa per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è parzialmente fondato. E' pacifica giurisprudenza di legittimità che in tema di misure cautelari personali Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, Audino , allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione , alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. Diversamente per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Correttamente il Tribunale del riesame ha ricordato che, anche quando essa è contestata sotto il profilo oggettivo l'avere commesso i reati al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminale in oggetto nel caso il clan Arena di Isola di Capo Rizzuto , c'è l'esigenza di provare che con la sua condotta anche se primariamente volta all'utile personale il soggetto fosse consapevole di favorire anche l'attività della cosca. E in concreto il Tribunale ha individuato la prova nel costante interessamento del P. a società riferibili agli Arena prima la MT Trading e la Point One spa, poi la Micromaster srl , nel viaggio a omissis per incontrare il commercialista svizzero fatto nel 2007 dal Pe. in compagnia di G.T., emissario a omissis della cosca crotonese, nel tentativo di sostituire altra ditta la Multimedia Corporate nell'attività della Point One, prossima al fallimento. Il ruolo del Pe. di riciclatore del denaro della cosca non è contestata ne parlano diffusamente anche i collaboratori di giustizia C. e M. , ma si assume dalla difesa che il commercialista P. non ne fosse consapevole, agendo nel suo ruolo professionale sia pure distorto nel solo interesse del proprio cliente, il Pe Egli inoltre sarebbe stato del tutto estraneo alla Point One. Sotto il primo profilo il rilievo è fondato. Manca la prova della consapevolezza del P. di favorire, con la propria opera professionale, una cosca mafiosa e non solamente il malaffare del proprio cliente, il Pe Non valgono a sopperire a tale carenza le considerazioni di carattere logico formulate dai giudici di merito e i soli riscontri fattuali proposti l'intervento professionale sistematico del P., il pieno inserimento del Pe. nella organizzazione di riciclaggio degli Arena a ciò investito dallo stesso Ge.Fr., soggetto ai vertici del sodalizio mafioso , il contatto diretto intervenuto in un'occasione anche con G.T. figlio di Fr. e, con il fratello F., emissario a omissis del clan che si accompagnava al Pe. escluderebbero ogni ipotesi di contributo inconsapevole. Resta infatti insuperabile l'osservazione che tutto ciò che il P. ha fatto, sia pur di illecito, lo ha fatto in favore del cliente Pe. , potendo ignorare le connessioni di costui con la malavita organizzata. Tanto premesso, resta che il ruolo del omissis P. non solo nella svizzera MT Trading, ma anche nella Point One di omissis , deriva dalla stessa interconnessione operativa delle due ditte che si legge nei capi d'imputazione e nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Ruolo che alternativamente vede la MT Trading come destinataria delle false fatturazioni capo D o come venditrice della merce capo E . Allo stesso modo, con le false operazioni, il P. contribuisce al fallimento della Point One sia sotto il profilo della redazione del bilancio capo H che dell'abusivo ricorso al credito capo O/b . L'ordinanza impugnata va pertanto annullata sotto il solo profilo della sussistenza, non adeguatamente motivata, dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7. Per il resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.