Al Ministro della Giustizia l'ultima parola sull'estradizione

di Massimo Brazzi

di Massimo Brazzi * La sentenza n. 10102 della Corte di Cassazione dipana la questione relativa al riparto di competenze tra l'Autorità Giudiziaria ed il Ministro della Giustizia nella delicata materia dell'estradizione c.d. passiva o verso l'estero . La fattispecie. Nel caso de quo la Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti di un proprio cittadino, emetteva sentenza favorevole all'estradizione, ma differiva l'esecuzione della medesima a giustizia italiana soddisfatta in quanto l'estradando sta attualmente espiando una pena detentiva inflitta dall'A.G. italiana. Veniva altresì sospesa la misura cautelare attualmente in corso fino alla completa espiazione della pena detentiva. Avverso siffatta pronuncia interponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale per violazione degli artt. 708 e 709 c.p.p. in relazione alle statuizioni della sentenza che prevedono il differimento dell'esecuzione dell'estradizione e la sospensione della misura cautelare. La decisione della Corte Suprema. La Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 10102 dell'11 marzo ha accolto il ricorso e annullato la sentenza senza rinvio limitatamente alla sospensione della misura cautelare a fini estradizionali, nonché al differimento dell'esecuzione dell'estradizione, ritenendo che la Corte d'Appello abbia travalicato i limiti di competenza riservati al Ministro della Giustizia. Il riparto di competenze nell'estradizione passiva o verso l'estero. Nell'ambito della collaborazione internazionale per la lotta contro il crimine l'estradizione rappresenta la forma tradizionale e storicamente più antica di assistenza giudiziaria. La medesima si sostanzia in un procedimento di consegna dell'accusato o condannato dalle autorità di uno Stato definito tradens, trad. lat. cedente a quelle di un altro Stato definito accipiens, trad. lat. ricevente . L'estradizione quindi è attiva per lo Stato richiedente il quale se ne avvantaggia, mentre sarà passiva per lo Stato richiesto che dovrà consegnare l'estradando imputato da sottoporre a misura cautelare personale detentiva o condannato per l'esecuzione della sentenza irrevocabile . La disciplina codicistica prevede che nell'ipotesi di estradizione c.d. passiva, ovvero dall'Italia verso l'estero, il procedimento di consegna si snodi in tre fasi la prima amministrativa , di competenza del Ministro della Giustizia, il quale trasmette al Procuratore Generale competente la domanda di estradizione formulata da uno Stato estero, salvo che ritenga di non dare seguito alla medesima art. 703 c.p.p. la seconda giurisdizionale , di competenza della Corte d'Appello, che verifica la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione, salvo che l'estradando abbia manifestato il consenso alla consegna la terza esecutiva , di competenza del Ministro della Giustizia, il quale entro quarantacinque giorni dal consenso dell'estradando o dal passaggio in giudicato della sentenza favorevole all'estradizione, compie una valutazione di opportunità , decidendo se concedere o meno l'estradizione. Il Ministro non è quindi obbligato a concedere l'estradizione medesima, nonostante la fase giurisdizionale si sia chiusa positivamente. Il ruolo del Guardasigilli. Il Ministro della giustizia è quindi il dominus della fase successiva alla garanzia giurisdizionale e pertanto soltanto all'autorità politica spetta la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'estradizione qualora l'estradando debba essere giudicato nel territorio italiano o ivi debba scontare una pena detentiva art. 709 c.p.p. . La Suprema Corte di legittimità, con la sentenza in commento, ha quindi interpretato correttamente il riparto di competenze che disciplina la materia, annullando le statuizioni della sentenza ultra vires. Spetterà quindi al Ministro della Giustizia decidere se ottemperare ai doveri di solidarietà internazionale e quindi decretare l'estradizione dello straniero ovvero sospendere la medesima in attesa che l'estradando finisca di scontare la pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana. * Avvocato e Tesoriere Camera Penale di Perugia

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 febbraio - 11 marzo 2011, n. 10102 Presidente de Roberto - Relatore Garribba Motivi della decisione p.1. Con sentenza del 20 dicembre 2010 la Corte d'appello di Venezia, sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti di B.E. condannato con sentenza definitiva alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione, rilevato che l'estradando è attualmente in espiazione di pena inflittagli dall'autorità giudiziaria italiana, così decideva 1. dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione 2. differiva l'esecuzione a giustizia italiana soddisfatta 3. sospendeva la misura cautelare in corso fino alla cessata espiazione della pena inflitta dal giudice italiano. Contro la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica il quale chiede l'annullamento delle statuizioni sub 2 e 3 per violazione degli artt. 708 e 709 cod.proc.pen., che attribuiscono al Ministro della Giustizia la competenza a decidere sull'estradizione e sull'eventuale sospensione dell'esecuzione e solo nel caso che il Ministro disponga la sospensione dell'esecuzione, la misura cautelare dovrà essere revocata. p.2. Il ricorso è fondato. Nella procedura di estradizione passiva, alla fase c.d. di garanzia giurisdizionale caratterizzata dal potere dell'autorità giudiziaria di accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano la consegna del ricercato allo Stato richiedente, segue la fase amministrativa nella quale il Ministro della Giustizia, in caso di sentenza favorevole, decide discrezionalmente, secondo valutazioni di opportunità politico-amministrativa, se accogliere o respingere la richiesta. Se il Ministro decide di concedere l'estradizione, stabilisce tempo e luogo della consegna e. quale dominus della fase esecutiva, ha altresì il potere di risolvere ogni altra questione attinente alla consegna. In particolare, nel caso che la persona estradata debba essere giudicata in Italia o debba scontarvi una pena, il Ministro ha il potere di decidere, valutata l'opportunità se dare prevalenza all'attuazione della legge italiana ovvero ai doveri di solidarietà internazionale, se dare corso all'estradizione o sospenderne l'esecuzione o procedere a una consegna provvisoria o, ancora, se convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente art. 709 cod.proc.pen. . Orbene la sentenza impugnata, là dove ha statuito il differimento dell'esecuzione [dell'estradizione, n.d.e.] a giustizia italiana soddisfatta , ha invaso la competenza riservata al Ministro della Giustizia e, pertanto, violando la legge processuale, dev'essere per questa parte cassata. Per l'effetto va cassata anche la conseguente statuizione, pur essa erroneamente adottata, di sospensione della misura cautelare, la cui efficacia dev'essere invece preservata in attesa della decisione ministeriale. P.Q.M. La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della misura cautelare a fini estradizionali, di cui dispone il ripristino, e al differimento dell'esecuzione dell'estradizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 203 disp.att. cod.proc.pen. e 28 reg. esec. cod.proc.pen