Prende per la prima volta lo scooter, esce dal garage condominiale e cade: è colpa sua

Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Condominio. Inutile il richiamo della persona danneggiata alla condizione della pavimentazione.

Poco avvezzo all’uso dello scooter. Questo dettaglio rende fragile la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo nei confronti del Condominio in cui ha casa e connessa alla caduta da lui subita nell’uscita dal garage e da lui attribuita alla pavimentazione per nulla pulita Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 14469/21, depositata il 26 maggio . Ricostruito facilmente l’episodio che ha dato il ‘la’ all’azione giudiziaria. Scenario il garage di un Condominio lì un condomino finisce rovinosamente a terra mentre alla guida del suo ciclomotore esce dal proprio garage . Per l’uomo non ci sono dubbi il capitombolo è stato provocato dalla pavimentazione non pulita e resa scivolosa da polvere, terra e sporcizia depositatisi nel tempo . Consequenziale, quindi, la sua richiesta di risarcimento nei confronti del Condominio. Per i giudici di merito, però, non è sufficientemente provato il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi ove questa è avvenuta . Così, sia in primo che in secondo grado, il condomino vede svanire l’ipotesi di un risarcimento, anche minimo, nonostante egli abbia sottolineato con forza l’inidoneità della pavimentazione del garage a garantire una adeguata aderenza dei veicoli al suolo . Inutile, infine, anche la decisione del condomino di portare la questione in Cassazione. Anche i Giudici di terzo grado, difatti, respingono la sua richiesta di risarcimento. Decisivo l’elemento già posto in evidenza tra primo e secondo grado alla luce delle dichiarazioni fatte dalla persona danneggiata si è appurato che la caduta era da addebitarsi anche all’ imperizia nell’ utilizzo dello scooter . A questo proposito, viene ricordato che l’uomo dichiarò preciso che mai uso lo scooter, era la prima volta . Peraltro, non può essere trascurato, concludono i Giudici, che l’uomo ammise di essere a conoscenza dello stato dei luoghi , cioè sia della particolare pavimentazione che della possibile presenza di detriti .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 marzo – 26 maggio 2021, n. 14469 Presidente Graziosi – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Z.U. convenne in giudizio il Condominio omissis al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli allorquando, messosi alla guida del suo ciclomotore, mentre stava uscendo dal proprio garage del Condominio, cadde rovinosamente a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla polvere, terra e sporcizia depositatasi nel tempo e non pulita. Si costituì in giudizio il Condominio omissis contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa in manleva e garanzia la propria compagnia assicuratrice Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.p.A. Quest’ultima si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Istruita la causa ed espletata la CTU medico-legale il Tribunale, con sentenza n. 90 del 27 ottobre 2015 rigettò la domanda attorea ritenendo non sufficientemente provato il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi ove questa era avvenuta. Condannò l’attore alla rifusione delle spese sia in favore del Condominio omissis che dell’Helvetia Assicurazioni, oltre alle spese di C.T.U 2. Avverso tale decisione ha proposto appello Z.U. lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e producendo una consulenza tecnica di parte, redatta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, relativa alla inidoneità della pavimentazione del garage a garantire una adeguata aderenza dei veicoli al suolo. Si sono costituite in giudizio la omissis e la Helvetia Assicurazioni eccependo in via preliminare la tardività della perizia e nel merito l’infondatezza della domanda. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1248/2019 del 19 settembre 2019 ha rigettato l’appello dichiarando tardiva ed inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, la produzione della perizia di parte. Nel merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo non provato il nesso causale tra danno ed evento. 3. Avverso tale decisione Z.U. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Considerato che 4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 345 c.p.c., comma 3. Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere la perizia di parte un documento nuovo, non ammissibile, per la prima volta, in appello, poiché la consulenza tecnica di parte sarebbe un mero atto difensivo a contenuto tecnico, come tale non sottoposto alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3. Inoltre il ricorrente ritiene che la Corte d’appello sulla base della perizia avrebbe potuto mutare la sua valutazione sull’esistenza del nesso di causalità requisito necessario per ammettere il diritto dell’esponente al risarcimento dei danni patiti nel sinistro. Il ricorso è inammissibile, anche se occorre correggere la motivazione della Corte d’appello dove ha ritenuto tardiva la produzione della consulenza tecnica di parte dell’Ing. B. sul presupposto che fosse un documento prodotto tardivamente. Come più volte affermato da questa Corte la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello Cass. civ. sez. VI n. 2347 del 31 gennaio 2017 cass. S.U. n. 13902 del 3 giugno 2013 . La natura tecnica del documento, infatti, non vale ad alterarne la natura che resta quella di atto difensivo. Ciò detto il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte territoriale ha ritenuto sulla base dell’interrogatorio formale reso dallo stesso ricorrente che la caduta fosse da addebitarsi anche a causa dell’imperizia nell’utilizzo dello scooter cfr. pag. 4 della sentenza impugnata preciso che mai uso lo scooter, era la prima volta” . Sulla base delle stesse dichiarazioni dei testimoni la Corte ha ritenuto anche che Z. fosse a conoscenza dello stato dei luoghi sia della particolare pavimentazione che della possibile presenza di detriti.”. Tali rationes decidendi non sono state impugnate dal ricorrente e risulterebbe, comunque, irrilevante la perizia di parte relativa allo stato dei luoghi dove si è verificata la caduta. Stato dei luoghi peraltro già esaminato dalla Corte d’Appello cfr. pag. 5 sentenza impugnata . 5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315 per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra le innumerevoli altre successive Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.