Bluff a regola d’arte: niente responsabilità della banca per l’assegno pagato all’illegittimo prenditore

Respinta la richiesta risarcitoria avanzata da una società nei confronti di Poste Italiane. Decisivi i dettagli della vicenda, sufficienti a far emergere il corretto operato dell’operatore dell’ufficio postale.

Bluff riuscito così l’operatore dell’ufficio postale dà il via libera al pagamento dell’assegno non trasferibile a quello che, si scoprirà poi, è un illegittimo prenditore. Inutile l’azione risarcitoria proposta dalla società che ha emesso l’assegno. Decisiva la constatazione, sanciscono i giudici, che le alterazioni rilevate sono state eseguite in maniera magistrale, al punto che solo con le apparecchiature idonee è stato possibile evidenziarle . Impossibile, quindi, addebitare responsabilità a Poste Italiane spa Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13148/21, depositata il 14 maggio . Chiaro l’obiettivo della società che ha emesso l’assegno. Vedere sancita la responsabilità di ‘ Poste Italiane spa’ , quale banca negoziatrice, nell’attività di individuazione del soggetto destinatario della prestazione di cui al presentato assegno bancario non trasferibile , con conseguente condanna alla restituzione delle somme così versate a soggetto non legittimato e al risarcimento del danno . Prima il Giudice di pace e poi i giudici del Tribunale respingono la richiesta avanzata dalla società. In particolare, in secondo grado, viene ricordato che la banca trattaria , cui è presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità falsificazione o alterazione dei requisiti ulteriori non è rilevabile con la normale diligenza inerente l’attività bancaria , e viene subito dopo aggiunto che si è riscontrato che le alterazioni rilevate sono state eseguite in maniera magistrale, al punto che solo con le apparecchiature idonee è stato possibile evidenziarle . Evidente perciò l’assenza di responsabilità di ‘Poste’, anche perché non si può chiedere al suo dipendente, che comunque identificato il prenditore del titolo a mezzo della carta di identità e del codice fiscale , di avere una preparazione eccedente quella del bonus argentarius . In Cassazione la società ribadisce, ovviamente, la tesi proposta sia in primo che in secondo grado, tesi secondo cui è lampante la responsabilità di una banca che paga all’illegittimo prenditore un assegno non trasferibile . E aggiunge che non può avere peso il fatto che i documenti presentati all’operatore riportavano il medesimo nominativo dell’intestatario del titolo . Anche per i Giudici del ‘Palazzaccio’, invece, non ci sono i presupposti per porre sotto accusa Poste Italiane. Ciò perché la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nella identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di intrasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario può provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta . E in questa vicenda, come evidenziato già in primo e in secondo grado, si è appurato che le alterazioni sono state eseguite in maniera magistrale ed è stato possibile farle emergerle solo con apparecchiature idonee .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 2 dicembre 2020 – 14 maggio 2021, n. 13148 Presidente Scaldaferri – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1. - La s.p.a. UnipolSai ha convenuto avanti al giudice di pace di Roma la s.p.a. Poste Italiane. Per chiedere l’accertamento della responsabilità di questa, quale banca negoziatrice, nell’attività di individuazione del soggetto destinatario della prestazione di cui al presentato assegno bancario non trasferibile, con condanna alla restituzione delle somme così versate a soggetto non legittimato e al risarcimento del danno in via ulteriore patito. Con sentenza pubblicata nel gennaio 2015, il giudice ha respinto la domanda attorea. 2. - UnipolSai ha presentato appello avanti al Tribunale di Roma. Che lo ha respinto con sentenza depositata il 15 novembre 2017. 3. - Il Tribunale romano ha rilevato, prima di tutto, che la banca trattaria, cui sia stato presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità falsificazione o alterazione dei requisiti ulteriori non sìa rilevabile con la normale diligenza inerente l’attività bancaria . Sulla base di questa premessa, il giudice ha poi riscontrato che le alterazioni rilevate sono state eseguite in maniera magistrale al punto che solo con le apparecchiature idonee è stato possibile evidenziarle . E ha concluso che a fronte di siffatte perspicue risultanze non può essere richiesto all’operatore postale il quale ha identificato il prenditore del titolo a mezzo della carta di identità e del codice fiscale di avere una preparazione eccedente quella del bonus argentarius . 4. - Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione UnipolSai, svolgendo due motivi. 5. - Poste Italiane non si è costituita nel presente grado del giudizio. Ragioni della decisione 6. - Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione della norma dell’art. 43 legge assegni, laddove il Tribunale in appello ha ritenuto la banca esente da responsabilità, nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile all’illegittimo prenditore . Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e dell’art. 1992 c.c., comma 2, nella parte in cui non è stata accertata la responsabilità dell’istituto negoziatore. I due motivi sono suscettibili di un esame unitario, essendo stati svolti in termini sostanzialmente promiscui. 7. - Sostiene dunque la ricorrente che, una volta provato che l’assegno emesso a favore di E.V. è stato invece pagato alla signora I.S. , sorge la responsabilità della banca girataria, per avere pagato l’assegno munito di intrasferibilità a terzi . Con distinto rilievo, aggiunge poi che comunque il Tribunale ha errato perché si è limitato ad affermare come non possa configurarsi alcuna colpa in merito al comportamento della banca, tenuto conto che i documenti riportavano il medesimo nominativo dell’intestatario del titolo in realtà, la norma dell’art. 43 legge assegni prevede una responsabilità dell’istituto indipendente da colpa . 8. - I due motivi non possono essere accolti. Secondo quanto accertato dalla sentenza di Cass., Sezioni Unite, 25 maggio 2018, n. 12477, ai sensi dell’art, 43 legge assegni, comma 2, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nella identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di intrasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2. . 9. - Il ricorso va quindi respinto. Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione di Poste Italiane. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.