Sinistri stradali ed efficacia delle prove penali in sede civile

Il Giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisite in quella sede e può riconsiderare autonomamente la fattispecie.

Così si è espressa la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12164/21 del 7 maggio, che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dai congiunti di una vittima di sinistro stradale. I fatti. A seguito di un incidente occorso nell’anno 2008, in località Sant’Antioco, il conducente di un motocarro Ape Piaggio perdeva la vita dopo l’impatto con un’autovettura Mercedes C220. I suoi familiari si costituivano parte civile nel processo penale avviato nei confronti del conducente investitore, che si concludeva con sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p.c e la ravvisata esclusiva responsabilità del sinistro ascritta alla vittima. Per la liquidazione dei danni subiti dai congiunti, il Collegio rimetteva la causa innanzi al Giudice civile e la Corte d’Appello di Cagliari, chiamata a decidere sul punto, riconsiderata la vicenda, concludeva per la concorrente responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro e, per l’effetto, liquidava la somma a titolo di risarcimento dei danni a favore dei familiari, detratta la percentuale di responsabilità del sinistro attribuita al defunto. All’esito dell’esame delle prove acquisite in sede penale, il Collegio civile riteneva che l’autovettura viaggiava ad una velocità che, seppur contenuta nei limiti stabiliti per quella strada, non era adeguata alle condizioni di luogo, considerata la prossimità di un incrocio debitamente segnalato del pari, la vittima risultava non aver rispettato il segnale di stop posto al termine della strada laterale ed essersi immessa direttamente nel flusso della circolazione senza neppure controllare l’eventuale presenza di altri autoveicoli. La Corte, pertanto, concludeva ravvisando la prevalente responsabilità della vittima , nella misura dell’ 80% , rispetto a quella dell’investitore, stimata nel restante 20%. Il giudizio di legittimità. Avverso tale decisione è stato formulato ricorso in Cassazione dagli eredi, affidato a 4 motivi di diritto 1. violazione degli artt. 383, 384 c.p.c., 651 c.p.p., 127 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3 comma 1, c.p.c. 2. violazione art. 149 Cds, in riferimento all’art. 360, n. 3, comma 1 3. violazione degli artt. 141, 149 Cds, in riferimento all’art. 360, n. 3 comma 1, c.p.c. 4. omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 360, n. comma 5 c.p.c La Suprema Corte, rilevato che i ricorrenti si erano limitati a richiamare atti e fatti del giudizio di merito, senza riprodurli in ricorso e/o fornire indicazioni concrete, lo ha dichiarato inammissibile. Sul punto gli Ermellini, muovendo dal costante orientamento giurisprudenziale, hanno chiarito che ai fini dell’ ammissibilità dell’ atto introduttivo è necessario che vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con l’eliminazione del troppo e del vano, non potendo gravarsi la Corte di cassazione di ricercare negli atti del giudizio del merito ciò che può servire per pervenire alla decisione da adottare. Tale requisito non può ritenersi soddisfatto laddove i ricorrenti si limitino, come nel caso di specie, a riportare la scansione delle fasi del processo, affidando la sommaria esposizione ad uno o più atti del giudizio di merito. Per altro verso, con riferimento ai punti 3 e 4 del ricorso, la Corte ha altresì riconosciuto che la gravata sentenza aveva precisato come nel giudizio penale era stato accertato che il sinistro era avvenuto nonostante la presenza della linea continua di mezzeria, di un segnale di pericolo di incrocio con diritto di precedenza, nonché di una colonna di veicoli che limitava la visuale tuttavia, l’investitore aveva eseguito una manovra di sorpasso azzardata e l’autocarro non aveva rispettato il segnale di stop. Muovendo da tali premesse, la Corte del merito civile era giunta a decidere la controversia alla luce del principio secondo cui ben può il Giudice civile investito della domanda di risarcimento danni da reato, utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale e fondare la propria decisione su elementi già acquisiti in quella sede, ma procedendo alla relativa valutazione con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico. Ed infatti, il Collegio del merito aveva proceduto ad un’autonoma valutazione dei fatti e rimodulato l’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, ascrivendo all’ investito una responsabilità pari all’80% nella causazione del sinistro, rispetto a quella dell’investitore, stimata nel restante 20%. Dunque, non poteva essere avanzata alcuna censura all’operato dei Giudici d’Appello. Vieppiù, hanno aggiunto gli Ermellini, l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa, costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, che si sottrae al sindacato di legittimità. Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna degli istanti alla refusione delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 19 novembre 2020 – 7 maggio 2021, n. 12164 Presidente Travaglino – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 6/8/2018 la Corte d’Appello di Cagliari, quale giudice del rinvio disposto da Cass. pen. 34462 del 2016 ai fini della liquidazione dei danno subiti dai congiunti del sig. M.O. in conseguenza del decesso del medesimo all’esito di sinistro stradale avvenuto il omissis allorquando mentre era alla guida del motocarro Ape Piaggio e si apprestava ad attraversare la S.S. XXX - progressiva chilometrica - veniva a collisione con l’autovettura Mercedes C 220 condotta dal proprietario sig. Mu.Fr.Pa. che procedeva su tale S.S. in direzione di marcia omissis e costituitisi parte civile nel procedimento penale conclusosi con l’assoluzione del Mu. dal reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e la ravvisata esclusiva responsabilità del sinistro ascritta al M. , riconsiderata la vicenda ha ritenuto la concorrente responsabilità del Mu. nella misura dell’80% e del defunto M. nella misura del 20% nella causazione del sinistro, per l’effetto liquidando somma a titolo di risarcimento dei danni in favore dei congiunti di quest’ultimo, detratta la percentuale di responsabilità del sinistro attribuito al defunto congiunto . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito le sigg. P.P. , M.W. e Or. rispettivamente moglie e figlie del defunto M.O. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Groupama Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., art. 651 c.p.p., art. 127 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 149 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione , in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 141, 149 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 4 motivo denunziano omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione , in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito in particolare, alla sentenza n. 1398/14 del 17.9.2014 del Tribunale di Cagliari, alla sentenza della Corte d’Appello penale di Cagliari n. 758/15 reg. gen. N. 14/2015 , al ricorso proposto dalle sigg.re P.P. , M.W. e Ma.Or. , iscritto al n. 34462/2016 R.G. , alle note racc. a.r. del 30.1.2009 all. 2, fascicolo di parte del giudizio di rinvio , 4.6.2009 all. 4, fascicolo di parte del giudizio di rinvio , 21.10.2009 all. 5, fascicolo di parte del giudizio di rinvio , 23.11.2009 all. 6, fascicolo di parte del giudizio di rinvio , alla nota del 9,12,2009 . all. 7, fascicolo di parte del giudizio di rinvio i limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte strettamente d’interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti v. in particolare , senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 . A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1/2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati. E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, vanno osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827 Cass., 18/3/2015, n. 5424 Cass., 12/11/2014, n. 24135 Cass., 18/10/2014, n. 21519 Cass., 30/9/2014, n. 20594 Cass., 19/6/2014, n. 13984 Cass., 20/1/2014, n. 987 Cass., 28/5/2013, n. 13190 Cass., 20/3/2013, n. 6990 Cass., 20/7/2012, n. 12664 Cass., 23/7/2009, n. 17253 Cass., 19/4/2006, n. 9076 Cass., 23/1/2006, n. 1221 , ovvero allorquando la S.C. è pure giudice del fatto v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836 Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288 Cass., 28/7/2017, n. 18855 e, da ultimo, Cass., 16/3/2021, n. 7278 , giacché come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare v., con particolare riferimento all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885 relativamente a quella dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730 Cass., 17/1/2007, n. 978 relativamente al giudizio di rinvio cfr. Cass., 11/3/2021, n. 6832 Cass., 20/4/2020, n. 7958 Cass., 26/9/2017, n. 22333 , in tali ipotesi preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicché esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827 Cass., 18/3/2015, n. 5424 Cass., 12/11/2014, n. 24135 Cass., 18/10/2014, n. 21519 Cass., 30/9/2014, n. 20594 Cass., 5 19/6/2014, n. 13984 Cass., 20/1/2014, n. 987 Cass., 28/5/2013, n. 13190 Cass., 20/3/2013, n. 6990 Cass., 20/7/2012, n. 12664 Cass., 23/7/2009, n. 17253 Cass., 19/4/2006, n. 9076 Cass., 23/1/2006, n. 1221 . Nè può d’altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta infatti soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti in tutto o in parte atti e documenti del giudizio di merito nel caso, l’atto di appello , in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 , essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909 , con l’eliminazione del troppo e del vano , non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare v. Cass., 25/9/2012, n. 16254 Cass., 16/2/2012, n. 2223 Cass., 12/9/2011, n. 18646 Cass., 22/10/2010, n. 21779 Cass., 23/6/2010, n. 15180 Cass., 18/9/2009, n. 20093 Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 , sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698 , il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito v. Cass., 23/6/2010, n. 15180 . Con la conseguenza che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi soddisfatto anche allorquando come nella specie i ricorrenti si limitino a riportare la scansione delle fasi del processo, affidando la sommaria esposizione ad uno o più atti del processo nel caso, l’impugnata sentenza e la sentenza Cass. pen. 34462 del 2016 . Soluzione che in ogni caso non esime dall’osservanza del requisito - richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso - come detto - non osservato cfr., da ultimo, Cass., 13/9/2019, n. 22856 Cass., 10/4/2019, n. 9989 . Va per altro verso posto in rilievo con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze anche di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 , nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contradditorietà e l’ illogicità della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 . Atteso che nella specie è rimasto accertato che il sinistro in argomento è avvenuto tra l’autovettura Mercedes C 220 condotta dal proprietario Mu. il quale, mentre procedeva in direzione omissis , nonostante la presenza della linea continua di mezzeria e di un segnale di pericolo di intersezione con diritto di precedenza nonché di una colonna di veicoli che limitava la visuale, eseguiva una manovra di sorpasso invadendo quasi completamente la corsia del senso opposto di marcia e il motocarro Ape Piaggio condotto dal M. che, provenendo dalla laterale via , non si arrestava al segnale di stop , non può d’altro canto sottacersi avuto in particolare riferimento al 4 motivo che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui poiché l’assoluzione dell’imputato nel giudizio penale secondo la formula perché il fatto non sussiste non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all’affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale v. Cass., 9/5/2019, n. 12225 Cass., 21/04/2016, n. 8035 , e a fortiori laddove come nella specie l’assoluzione dell’imputato nel giudizio penale sia stata emessa secondo la formula perché il fatto non costituisce reato cfr. Cass., 11/3/2016, n. 4764 Cass., 11/2/2011, n. 3376 Cass., 31/5/2010, n. 13212 Cass., 14/2/2006, n. 3193 ben può il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare non avendone peraltro l’obbligo come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all’esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico v. Cass., 25/6/2019, n. 16893 Cass., 21/4/2016, n. 8035 Cass., 17/11/2015, n. 23516 Cass., 17/6/2013, n. 15112 Cass., 25/3/2005, n. 6478 . Orbene, in ossequio ai suindicati principi nell’impugnata sentenza la corte di merito ha effettuato un’autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili deve ritenersi accertato che il M. aveva omesso di fermarsi al segnale di Stop posto al termine della strada laterale via XXXX da lui percorsa, nè aveva effettuato una manovra di affaccio su detta strada al fine di verificare l’eventuale presenza di altri mezzi, ma si era invece immesso direttamente nel flusso della circolazione senza neppure controllare la situazione del traffico su quella strada e senza avvedersi dell’autovettura condotta dalla A. e di quella del Mu. , dietro quest’ultima considerata la brusca frenata della A. , e le dichiarazioni del Mu. in ordine alla manovra di fortuna da lui posta in essere, ossia sterzare sulla propria sinistra, pare anche potersi ritenere che questi, più che attuare un sorpasso dell’autovettura della A. , avesse allargato per evitare di tamponarla, trovandosi peraltro la strada ostruita dal motocarro del M. , che aveva proseguito la sua manovra di immissione sulla strada statale e era già arrivato al centro della carreggiata, all’altezza della linea di mezzeria. Per altro verso il Mu. stava viaggiando ad una velocità che, se pur contenuta nei limiti stabiliti su quella strada, non era adeguata alle condizioni di luogo - prossimità di un incrocio debitamente segnalato incrocio che rendeva prevedibile la presenza di un mezzo che provenisse dalla strada laterale e che imponeva di tenere una velocità più moderata che avrebbe consentito, come accertato dal perito del Tribunale ing. Po. , di attuare una tempestiva azione frenante , all’esito del quale, avuto riguardo a tali risultanze probatorie, è pervenuta ad ascrivere la causazione del sinistro al concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ravvisando la prevalente responsabilità del M. nella misura dell’80% rispetto a quella del Mu. stimata nel restante 20% . Orbene, risulta a tale stregua dal giudice di merito assolto anche l’obbligo della motivazione circa la maggiore o uguale gravità dell’una o dell’altra colpa, e poiché l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico cfr. Cass., 24/3/2011, n. 6752 , l’operato apprezzamento si sottrae invero al sindacato di legittimità cfr., da ultimo, con riferimento a differente fattispecie, Cass., 2/4/2021, n. 9200 . Emerge evidente, a tale stregua, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nell’inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Groupama Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Groupama Assicurazioni s.p.a Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.