Inammissibile il ricorso per ATP ex L. Gelli-Bianco se la domanda riguarda l’accertamento della responsabilità medica

Il Tribunale di Verona ha chiarito che è inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 8 della legge Gelli-Bianco, se la domanda riguarda l’accertamento di responsabilità medica e non una domanda di condanna risarcitoria.

Una parte propone ricorso innanzi al Tribunale di Verona, ritenendolo, ai sensi dell’art. 8della l. n. 24/2017 tentativo obbligatorio di conciliazione , condizione di procedibilità della domanda diretta ad accertare la responsabilità medica professionale dei sanitari operanti presso un’azienda Ospedaliera, a seguito dei danni subiti a seguito dell’intervento chirurgico di tiroidectomia totale. Il Giudice, in primo luogo, rileva che la ricorrente ha già promosso una procedura di mediazione che si è conclusa negativamente poiché le parti non l’hanno proseguita oltre il primo incontro. Pertanto, la condizione di procedibilità si è già realizzata, atteso che l’art. 8, comma 2, della l. 24/2017fa salva la possibilità di esperire, in alternativa all’ATP conciliativo, il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Peraltro, anche a fronte di una simile evenienza, non si può escludere che l’interessato possa avere un interesse a promuovere il procedimento exart. 696- bis c.p.c. ricorso per consulenza tecnica preventiva , che però avrebbe carattere volontario, purchè alleghi delle circostanze sopravvenute dopo l’esito negativo della mediazione , che rendano plausibile una prospettiva conciliativa e ciò non è avvenuto nel caso si specie. In secondo luogo, però, il Tribunale osserva che va escluso che una domanda di accertamento di responsabilità medica , quale quella che la ricorrente ha anticipato di voler proporre nei confronti della resistente, sia soggetta ad una delle due condizioni di procedibilità di cui all’art. 8, Legge Gelli. Tali condizioni, infatti, sono previste per colui che voglia esercitare un'azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e quindi solo rispetto ad una domanda di condanna risarcitoria. Non potendo tale previsione essere interpretata in modo estensivo perché tutte le norme che stabiliscono limiti di accesso alla giurisdizione vanno interpretate restrittivamente, il Tribunale di Verona dichiara inammissibile il ricorso. Fonte ridare.it

Tribunale di Verona, sez. III Civile, decreto 26 aprile 2021 Presidente Vaccari Rilevato che secondo quanto dedotto espressamente nel ricorso, la ricorrente lo ha proposto, ritenendolo, ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 marzo 2017 numero 24, condizione di procedibilità della domanda diretta ad accertare la responsabilità medica professionale dei sanitari operanti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nei danni causati alla ricorrente a seguito dell’intervento chirurgico di tiroidectomia totale al quale la medesima si era sottoposta in data 25.09.2014 il ricorso è però inammissibile per due distinti motivi innanzitutto, dai documenti allegati al ricorso risulta che, in relazione ai fatti predetti, la ricorrente ha già promosso una procedura di mediazione che si è conclusa negativamente poiché le parti non l’hanno proseguita oltre il primo incontro vedasi verbale negativo di mediazione dell’11 settembre 2019 pertanto, la condizione di procedibilità si è già realizzata atteso che l’articolo 8, comma 2, della l. 24/2017 fa salva la possibilità di esperire, in alternativa all’ATP conciliativo, il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28 peraltro, anche a fronte di una simile evenienza, non si può escludere che l’interessato possa avere un interesse a promuovere il procedimento ex articolo 696-bis c.p.c., che però avrebbe carattere volontario, purché alleghi delle circostanze sopravvenute dopo l’esito negativo della mediazione, che rendano plausibile una prospettiva conciliativa e ciò non è avvenuto nel caso si specie a ben vedere però va escluso che una domanda di accertamento di responsabilità medica, quale quella che la ricorrente ha anticipato di voler proporre nei confronti della resistente, sia soggetta ad una delle due condizioni di procedibilità di cui all’articolo 8 l. 24/2017 infatti, esse sono previste per colui che intenda esercitare un'azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria” e quindi solo rispetto ad una domanda di condanna risarcitoria né è consentita una interpretazione estensiva della previsione perché tutte le norme che stabiliscono limiti di accesso alla giurisdizione vanno interpretate restrittivamente P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.