Multa per eccesso di velocità su strada urbana di scorrimento: è necessario l’accertamento dei requisiti minimi necessari dell’intero percorso

La Suprema Corte ricorda che possono essere sottoposti a controllo mediante autovelox e a contestazioni differite soltanto i percorsi che per intero o per tratti estesi presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada urbana di scorrimento.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza 9682/21, depositata il 13 aprile. A seguito di una multa irrogata per eccesso di velocità su un viale del proprio Comune, un automobilista ha proposto opposizione al Giudice di Pace. Essendo stata accolta, il Comune si rivolge al Tribunale che si pronuncia a favore dell’irrogazione della multa, dichiarando che il percorso possedeva i requisiti minimi della strada urbana di scorrimento . L’automobilista propone dunque ricorso in Cassazione, lamentando che l’accertamento effettuato per mezzo di autovelox dal Tribunale non riguarderebbe l’intero percorso, ma solo alcuni tratti dello stesso e pertanto non sarebbe possibile affermare la sussistenza dei requisiti minimi per la qualificazione del viale come strada urbana di scorrimento. In secondo luogo, evidenzia come il percorso in questione non presenti le caratteristiche necessarie per essere qualificato come strada urbana, data l’assenza di banchina pavimentata e la presenza di intersezioni a raso non semaforizzate. La Suprema Corte conferma la genericità dell’ accertamento effettuato dal Tribunale, ricordando che possono essere sottoposti a controllo mediante autovelox e a contestazioni differite soltanto i percorsi che per intero o per tratti estesi presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada urbana di scorrimento. Dal momento che la sentenza impugnata non conferma l’effettiva presenza dei requisiti minimi, che devono essere specificatamente indicati ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 121/2002, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 14 ottobre 2020 – 13 aprile 2021, numero 9682 Presidente Cosentino – Relatore Picaroni Ritenuto che C.R. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze, pubblicata il 17 dicembre 2018, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze numero 585/2018, e per l’effetto ha respinto l’opposizione a sanzione amministrativa irrogata al Chiavacci per la violazione del limite di velocità rilevato a mezzo autovelox lungo il omissis della stessa a città che il Tribunale ha ritenuto che il Viale in questione possieda i requisiti minimi della strada urbana di scorrimento, ai fini dell’applicazione del disposto di cui al D.L. numero 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. numero 138 del 2002 che il Comune di Firenze resiste con controricorso che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del ricorso che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e si contesta che l’accertamento svolto dal Tribunale, condotto a mezzo dell’esame di rilievi fotografici, riguarderebbe alcuni tratti di omissis e non l’intero percorso stradale, e quindi sarebbe priva di riscontro la ritenuta presenza, sul predetto Viale, dei requisiti minimi della strada urbana di scorrimento che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, artt. 2 e 3 C.d.S., D.L. numero 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. numero 168 del 2002, artt. 200 e 201 C.d.S., e si contesta che omissis presenti i requisiti minimi per essere classificato strada urbana di scorrimento, ai fini di cui al citato D.L. numero 121 del 2002, art. 4, stante l’assenza di banchina pavimentata a destra e di marciapiede e la presenza, invece, di intersezioni a raso non semaforizzate che con il terzo motivo è denunciato omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, dell’assenza del marciapiede lungo il omissis che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nella parte in cui contestano la genericità dell’accertamento effettuato dal Tribunale riguardo alle caratteristiche del percorso stradale lungo il quale è stato rilevato l’eccesso di velocità del veicolo del ricorrente che negli ormai numerosi precedenti arresti sul tema in oggetto, questa Corte ha avuto modo di precisare che possono essere sottoposti al controllo con sistema automatizzato e alla contestazione differita delle relative violazioni i percorsi che - per intero o per tratti ragionevolmente estesi - presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada urbana di scorrimento, indicati dall’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. D , nel ricorso degli altri presupposti che il D.L. numero 121 del 2002, art. 4 affida alla valutazione della pubblica amministrazione ex plurimis, Cass. numero 20872 del 2020 numero 10326 del 2020 nnumero 4451 e 4090 del 2019 numero 7872 del 2011 che, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non chiarisce se i requisiti minimi banchina pavimentata a destra, marciapiede, aree di sosta siano presenti sull’intera lunghezza del omissis o su uno o più tratti indicati, che debbono essere specificamente indicati nel decreto prefettizio D.L. numero 121 del 2002, ex art. 4 che, inoltre, la sentenza impugnata assume una nozione di banchina non conforme a quella enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte e incentrata sul profilo funzionale dell’elemento in questione, il quale deve assicurare la fluidità del traffico in caso di sosta di emergenza da ultimo, Cass. numero 10326 del 2019 che l’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo motivo, relativo all’accertamento della presenza del marciapiede, e impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame dell’opposizione facendo applicazione dei principi richiamati, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.