Passeggiata al mercato, caduta provocata da una buca: niente risarcimento dal Comune

Per i Giudici, visto il precario stato della strada e preso atto dello stato dei luoghi, con tante persone, bancarelle e ombrelloni, la vittima del capitombolo avrebbe dovuto essere più attenta.

Passeggiare in una zona trafficata – quella di un mercato cittadino all’aperto, per la precisione –, piena di gente, di bancarelle e di ombrelloni, e con una pavimentazione in pessime condizioni, richiede maggiore attenzione per evitare brutte disavventure. Applicando questa prospettiva i Giudici hanno negato il risarcimento a un uomo, vittima di un brutto capitombolo in un mercato di una cittadina delle Marche, escludendo la responsabilità del Comune Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 5457/21 depositata il 26 marzo . Il fatto risale a oltre dieci anni fa, quando un uomo – Marco, nome di fantasia – finisce rovinosamente a terra, durante una passeggiata in un mercato cittadino, a causa di una buca . Consequenziale l’azione giudiziaria nei confronti del Comune – sotto accusa in qualità di responsabile della scarsa manutenzione della strada –, azione mirata all’ottenimento di un adeguato ristoro economico. L’uomo racconta in Tribunale l’episodio, spiegando di essere caduto, mentre si trovava al mercato , a causa di una buca presente nel manto stradale , e di avere riportato lesioni alla spalla destra , lesioni che lo hanno poi obbligato a sottoporsi a un intervento chirurgico. Per certificare le colpe del Comune, infine, l’uomo sottolinea la natura di insidia occulta dello stato dei luoghi , vista l’ampiezza della buca che lo ha fatto cadere e, soprattutto, tenendo presente che la buca non era visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento del mercato . Per i Giudici di merito, però, l’uomo non ha diritto ad alcun risarcimento, poiché il comportamento imprudente da lui tenuto ha interrotto il nesso causale fra l’irregolarità della sede stradale e la caduta . In Appello, in particolare, i Giudici evidenziano che l’ avvallamento era facilmente percepibile e aggiungono che la giornata di mercato e l’affollamento dei luoghi avrebbe dovuto suggerire all’uomo un comportamento più diligente . In sostanza, per i Giudici di merito la caduta è riconducibile ad un caso fortuito e quindi va esclusa ogni ipotetica responsabilità del Comune . Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione dall’uomo. Inutile, soprattutto, il richiamo all’ onere del Comune di custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato . A questa osservazione i Giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono considerando non contestabile l’accertamento compiuto in secondo grado, laddove si è stabilito che proprio lo stato dei luoghi, e cioè il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte dell’uomo . Di conseguenza, la caduta è riconducibile , concludono i magistrati, alla disattenzione della persona durante la passeggiata all’interno del mercato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 19 gennaio 2020 – 26 febbraio 2021, n. 5457 Presidente Scoditti – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. P.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona il Comune di Falconara Marittima al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso nel 2009. Espose, in particolare, che mentre si trovava al mercato, a causa di una buca presente nel manto stradale, cadde riportando lesioni alla spalla destra e fu, di conseguenza, sottoposto ad intervento chirurgico. Circa la natura di insidia occulta dello stato dei luoghi, dedusse oltre all’ampiezza della buca o dislivello , che lo stesso non era visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento del mercato. A seguito della istruttoria il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1805/2016, affermò che il comportamento imprudente del P. aveva interrotto il nesso causale fra l’irregolarità della sede stradale e la caduta e pertanto respinse la domanda attorea. 2. Il P. ha appellato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona deducendone l’erroneità sia sotto il profilo del merito che della pronunziata condanna alle spese. La Corte d’Appello, con sentenza 533/2019, pubblicata il 17 aprile 2019 ha respinto l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado. Nel merito, ha ritenuto che l’avvallamento fosse facilmente percepibile e che la giornata di mercato e l’affollamento dei luoghi avrebbe dovuto suggerire al P. un comportamento più diligente ha ritenuto pertanto che la caduta fosse riconducibile ad un caso fortuito. 3. Avverso tale pronunzia, P.L. ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Considerato che 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c A tal fine deduce che costituiva onere del Comune custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato e che non erano ravvisabili elementi di responsabilità o non avvedutezza nella sua condotta. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c Il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall’art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento Cass. n. 2480/2018 Cass. n. 9315/2019 . Nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioè il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del P. sicché la caduta era riconducibile a tale omissione. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c Afferma che il Giudice di merito non si sarebbe pronunziato sul capo di impugnazione relativo alle spese di lite e che se lo avesse fatto avrebbe comunque dovuto tener conto che in primo grado era stata espletata una CTU rivelatasi poi inutile, stante il rigetto della sua domanda. Il motivo è infondato dal momento che la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e che compete al giudicante valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, la sussistenza delle ragioni gravi ed eccezionali idonee a derogare a tale principio. 5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315 per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra le innumerevoli altre successive Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.