Rifusione spese processuali: se si è assicurati, l’assicurazione paga

La persona che abbia stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere solo in due ipotesi o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente oppure quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive od avventate .

Sul tema, la Suprema Corte con l’ordinanza n. 4786/21, depositata il 22 febbraio. Nella vicenda riguardante la richiesta di condanna di un medico chirurgo per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente, in seguito ad un intervento di mastoplastica riduttiva , la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto in tema di rifusione delle spese sostenute per resistere all’azione risarcitoria promossa dalla ricorrente danneggiata la persona che abbia stipulato un’ assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere solo in due ipotesi o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente oppure quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive od avventate . Per questo motivo la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 gennaio – 23 febbraio 2021, n. 4786 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2005 A.C. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli B.A. , medico chirurgo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’imperita esecuzione di un intervento di mastoplastica riduttiva eseguito dal convenuto. Il convenuto si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, formulò domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, la società RAS s.p.a., che provvide a chiamare in causa. 2. Con sentenza 4 aprile 2012 Tribunale di Napoli rigettò la domanda attorea, compensando fra tutte le parti le spese di lite. La sentenza venne appellata in via principale da B.A. , ed in via incidentale da A.C. . Per quanto in questa sede ancora rileva, l’appellante principale lamentò l’omessa pronuncia del giudice di merito sulla sua domanda volta ad ottenere la rifusione, da parte del proprio assicuratore, delle spese sostenute per contrastare l’iniziativa attorea c.d. spese di resistenza . In subordine, lamentò l’erronea compensazione delle spese di lite. 3. Con sentenza 24 ottobre 2017 n. 4322 la Corte d’appello rigettò ambedue i gravami, compensando di nuovo integralmente tra le parti le spese di lite. In particolare, con riferimento all’appello proposto da B.A. , e volto ad ottenere la condanna del proprio assicuratore alla rifusione delle spese sostenute per resistere all’azione risarcitoria promossa dal terzo danneggiato, la Corte d’appello ha ritenuto che come si evince dallo stesso dato letterale dell’art. 1917 c.c., le spese di resistenza vengono in rilievo solo nell’ipotesi in cui vi sia stato l’accoglimento della domanda di garanzia, che in questo giudizio non è stata delibata . 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Alfredo B. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La società Allianz nuova ragione sociale della RAS s.p.a. non si è difesa. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1374 e 1917 c.c Deduce che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1917 c.c., comma 3, il quale attribuisce all’assicurato in ogni caso il diritto a ripetere, dal proprio assicuratore della responsabilità civile, le spese di resistenza, anche nell’ipotesi in cui a causa del rigetto della domanda proposta dal terzo danneggiato, la domanda di manleva proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore non venga esaminata perché assorbita. 2. Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza impugnata contiene infatti due errori di diritto. 2.1. Il primo errore è consistito nel ritenere che, se la domanda di garanzia proposta dall’assicurato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non venga esaminata perché assorbita, l’assicurato non avrebbe diritto alla rifusione, da parte del proprio assicuratore, delle spese di resistenza. Questa affermazione è erronea e costituisce violazione dell’art. 1917 c.c., comma 3, in quanto l’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di rifonderle le spese di resistenza sostenute dall’assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 c.c L’unico limite all’accoglimento della domanda, proposta dall’assicurato, di rifusione delle spese di resistenza, può discendere soltanto della insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza ricavabile dagli artt. 1227 e 1914 c.c. che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute, ovvero lo siano state misura smodata ma giammai dalla sola circostanza che la domanda di garanzia proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore sia rimasta assorbita per effetto del rigetto della domanda proposta dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Pertanto, sia nell’ipotesi in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nell’ipotesi in cui resti assorbita, le suddette spese dovevano comunque essere liquidate al ricorrente, con la sola e ovvia precisazione che, nella seconda ipotesi, la condanna dell’assicuratore alla rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato potrà avvenire solo previo accertamento della c.d. soccombenza virtuale dell’assicuratore. 2.2. Il secondo errore in cui è incorsa la sentenza impugnata è consistito nel richiamare giurisprudenza di questa Corte non pertinente, formatasi con riferimento alla diversa ipotesi della regolazione delle spese non di resistenza, ma di soccombenza, e cioè delle spese che l’assicurato soccombente è condannato a pagare a favore del terzo danneggiato ipotesi, per quanto si è detto, estranea al presente giudizio. 3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, in applicazione del seguente principio di dritto la persona che abbia stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo in due ipotesi o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente , oppure quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive od avventate . 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.