



Risarcimento danni | 19 Febbraio 2021
Tamponamento a catena: quando vi è presunzione di concorso di colpa?
di La Redazione
La Corte, in tema di sinistri stradali, ha chiarito che nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2 c.c., con la conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponante l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 4304/21; depositata il 18 febbraio)








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