Vacanza a New York, bagaglio non consegnato all’arrivo: responsabili entrambe le compagnie aeree

Destinato a ridimensionamento il risarcimento riconosciuto al viaggiatore e quantificato in oltre 2mila euro. Illogico il riferimento del Giudice del Tribunale alle spese sostenute dal turista all’inizio del proprio soggiorno negli States per sopperire alla mancanza dei beni presenti nel bagaglio. Per i Giudici è confermata la responsabilità di entrambi i vettori che hanno garantito la copertura della tratta per il disagio subito dal viaggiatore.

Viaggio da sogno a New York. L’approdo nella Grande Mela” è però da incubo all’aeroporto manca all’appello il bagaglio del viaggiatore, bagaglio che gli verrà consegnato solo alcuni giorni dopo. Legittima la sua richiesta risarcitoria, che però deve chiamare in causa entrambe le compagnie aeree a cui il turista si è rivolto per completare il tragitto Sud Italia-America Cassazione, ordinanza n. 3165/21, depositata il 9 febbraio . Estate 2015 il turista italiano è pronto a partire per l’America, con le valigie pronte e i biglietti già stampati, relativi alle tratte Brindisi-Roma – coperta con Alitalia – e Roma-New York – coperta con American Airlines –. Il lungo e faticoso percorso aereo si conclude, all’approdo nella Grande Mela”, con un’amarissima sorpresa manca il bagaglio del turista, bagaglio che gli verrà consegnato poi con qualche giorno di ritardo. Alla fine della vacanza, poi, una volta rientrato in Italia, il viaggiatore cita in giudizio Alitalia, chiedendo un adeguato risarcimento per la disavventura. Per il Giudice di Pace la domanda è priva di fondamento. Di parere opposto, invece, sono i Giudici del Tribunale, i quali riconoscono il diritto dell’uomo a un adeguato ristoro economico. In particolare, in secondo grado, appurata la ritardata consegna del bagaglio , i Giudici ritengono applicabile la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e non contestata la mancata consegna del bagaglio all’arrivo all’aeroporto di New York , escludono che il turista fosse incorso in qualsivoglia decadenza, avendo egli inviato il reclamo ad Alitalia nel termine di ventuno giorni, come da articolo 31, comma 2, della menzionata Convenzione , considerano corretta la quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata dall’uomo per gli esborsi effettuati per procacciarsi articoli di abbigliamento e medicinali per far fronte ai bisogni ordinari connessi con il soggiorno negli U.S.A. . Consequenziale è la condanna di Alitalia al pagamento di 2mila e 275 euro in favore del viaggiatore. Mentre viene respinta la domanda di manleva proposta da Alitalia contro American Airlines , essendo mancata la prova dell’ascrivibilità del ritardo alla compagnia statunitense. Col ricorso in Cassazione, invece, Alitalia contesta l’avvenuta liquidazione del danno in favore del viaggiatore oltre i limiti risarcitori previsti dall’articolo 22 comma 2, della Convenzione di Montreal , fissati in poco meno di 1.200 euro. Allo stesso tempo, viene nuovamente chiamata in causa American Airlines. Su questo fronte da Alitalia pongono in evidenza il rapporto tra le due compagnie, rapporto riconducibile al trasporto cumulativo , e sostengono che in mancanza della prova dell’addebitabilità del danno ad uno o all’altro dei vettori, il giudice avrebbe dovuto ritenerli responsabili entrambi in misura pari alla relativa tratta di competenza . Entrambe le obiezioni sono ritenute convincenti dai Giudici della Cassazione. In premessa viene richiamata la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, laddove essa disciplina la responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni , con particolare riferimento ai casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli . In particolare, nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di mille diritti speciali di prelievo per passeggero , pari a quasi 1.200 euro. In questa vicenda, accertata la responsabilità del vettore per l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio , il nodo gordiano è rappresentato dalla quantificazione del danno riconosciuto al viaggiatore . E su questo fronte dalla Cassazione tengono a sottolineare che ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale , così raggiungendo un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri . Questa linea di pensiero è stata condivisa anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea , che ha affermato che la nozione di danno, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo in particolare, nella fattispecie, per il caso di perdita del bagaglio , deve essere intesa nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale . Ciò significa che è erroneo il calcolo compiuto dal Tribunale, che ha in sostanza liquidato in favore del viaggiatore la complessiva somma di 2mila e 275 euro a titolo di ristoro del danno sofferto dalla ritardata consegna del bagaglio, comprensivo sia della quota forfettaria sancita dalla Convenzione di Montreal, sia degli ulteriori esborsi patiti ed individuabili nelle spese per l’acquisto di effetti personali e medicinali necessari per il soggiorno negli USA . L’errore è consistito in particolare nel ricomprendere tra gli altri oneri previsti dalla Convenzione gli esborsi sopportati dal viaggiatore per acquistare beni di prima necessità e medicinali al fine di sopperire medio tempore alla mancata tempestiva consegna del proprio bagaglio. Tali esborsi, però, altro non rappresentano che una delle voci del danno patrimoniale subito dal viaggiatore e quindi già inclusa nella nozione omnicomprensiva di danno patrimoniale e non che è coperta dalla limitazione del quantum risarcibile sancito dalla Convenzione, chiariscono i Giudici della Cassazione. Necessario, quindi, un nuovo giudizio su questo fronte in Tribunale. Subito dopo, i magistrati prendono atto che per effettuare il viaggio relativo alla tratta Brindisi-Roma-New York il turista ha utilizzato, in successione, entrambi i vettori in causa Alitalia per quella Brindisi-Roma American Airlines per quella Roma-New York . Ebbene, alla luce della Convenzione di Montreal del 1999, il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un’unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti ed il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato . Allo stesso tempo, sempre la Convenzione sancisce che nei casi di trasporto da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero può agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’incidente o il ritardo si sono verificati , salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell’intero viaggio. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell’ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario . Infine, nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso . A fronte di tale quadro normativo, e poiché, osservano i Giudici, è rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell’altro vettore , entrambe le compagnie devono esserne considerate responsabili, solidalmente nei confronti del viaggiatore, e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza . Erronea, quindi, la decisione con cui il Tribunale ha respinto la domanda di manleva proposta da Alitalia verso American Airlines .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 dicembre 2020 – 9 febbraio 2021, n. 3165 Presidente Scaldaferri – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con sentenza n. 3018/2018, del 10 dicembre 2018, il Tribunale di Taranto ha accolto il gravame promosso da Ma. Va. contro la decisione del Giudice di Pace di quella stessa città, resa il 18 maggio 2016, reiettiva della domanda risarcitoria proposta dal primo, nei confronti di Alitalia s.p.a., in relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione del volo di linea Brindisi-Roma-New York del 26 luglio 2015. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale i ha ritenuto applicabile ratione materiae la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e non contestata la mancata consegna del bagaglio all'arrivo all'aeroporto di New York ii ha escluso che il Va. fosse incorso in qualsivoglia decadenza, avendo egli inviato il reclamo all'Alitalia s.p.a. nel termine di 21 giorni, giusta l'art. 31, comma 2, della menzionata Convenzione iii ha considerato corretta la quantificazione della pretesa risarcitoria dell'appellante per gli esborsi effettuati per procacciarsi articoli di abbigliamento e medicinali per far fronte ai bisogni ordinari connessi con il soggiorno negli U.S.A. ed ha condannato l'Alitalia s.p.a. al pagamento, in favore del primo, della somma di Euro 2.275,00 iv ha respinto, infine, la domanda di manleva ivi riproposta dall'appellata contro American Airlines ritenendo mancata la prova dell'ascrivibilità del ritardo della compagnia evocata in giudizio . 2. Avverso detta sentenza, la Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a., in amministrazione straordinaria, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ Resiste, con controricorso, il Va., mentre la American Airlines Inc. è rimasta solo intimata. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente I Ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli arti. 4 del D.L. n. 347/2003, 18 del D.Lgs. n. 270/1999, 52 e 93 del r.d. n. 267/1942 L. Fall. , per avere la sentenza violato il principio della par condicio creditorum, discendente dal complesso normativo predetto, pronunciando condanna nei confronti di Alitalia in amministrazione straordinaria II Ex art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine all'improcedibilità della domanda ed altresì ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 , c.p.c. . Si ascrive al tribunale tarantino di aver errato nel non considerare il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'intervenuta sottoposizione di Alitalia alla procedura di amministrazione straordinaria. Si assume, inoltre, che la motivazione della decisione sarebbe affetta da nullità a causa dell'intrinseca incongruenza nel ragionamento del giudice, il quale, da un lato, ha omesso qualsivoglia riferimento all'intervenuta sottoposizione dell'appellata alla procedura di amministrazione straordinaria, facendo sempre riferimento - pure in dispositivo - ad Alitalia in bonis, dall'altro, invece, ha indicato nell'intestazione della sentenza, quale parte appellata, Alitalia in amministrazione straordinaria III In subordine . Ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. violazione e/o falsa applicatone di norme di diritto con riferimento all'art. 22, commi 2 e 6, della Convenzione di Montreal del 1999 , contestandosi l'avvenuta liquidazione del danno in favore del Va. oltre i limiti risarcitoli previsti dall'art. 22 comma 2, della Convenzione di Montreal pari a 1000 DSP, equivalenti, nel 2018, ad Euro 1.198,75 , oltre alle spese processuali del doppio grado di giudizio IV In subordine . Ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova violatone e/o falsa applicatone di norme di diritto con riferimento all'art. 1700, comma 2, c.c. . Si censura l'operato del tribunale nella parte in cui, pur avendo considerato il rapporto tra Alitalia ed American Airlines riconducibile al trasporto cumulativo, ha ritenuto responsabile esclusivamente il primo dei due vettori, senza considerare che, nel rapporto interno tra gli stessi, in mancanza della prova dell'addebitabilità del danno ad uno o all'altro, il giudice avrebbe dovuto ritenerli responsabili entrambi in misura pari alla relativa tratta di competenza. 2. I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, sono insuscettibili di accoglimento. 2.1. Invero, è incontroverso che il giudizio di gravame, interrotto per effetto dell'avvenuta sottoposizione ad amministrazione straordinaria dell'appellata Alitalia s.p.a. giusta il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2017, poi seguito dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia delll'11 maggio 2017, n. 17, che aveva dichiarato lo stato di insolvenza della medesima società , venne riassunto, ex art. 303 cod. proc. civ., dal Va. nei confronti dell'Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria oltre che dell'American Airlines Inc. , contro la quale il primo ribadì la domanda risarcitoria già formulata e disattesa in primo grado. La sentenza impugnata, peraltro, nulla riferisce in proposito, né reca alcuna statuizione in ordine all'eccezione di improcedibilità/improponibilità/inammissibilità della domanda del Va. perché ormai assoggettabile al rito dell'accertamento del passivo proprio di quella procedura concorsuale. 2.2. Va osservato, poi, che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 347/03, la sentenza dichiarativa dell'insolvenza delle grandi imprese in crisi determina, con riferimento alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti, in quanto compatibili, di cui al D.Lgs. n. 270/99 il quale, a sua volta, all'art. 53, prevede che l'accertamento del passivo prosegue [ .] secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall., ivi compreso l'art. 96. 2.2.1. Nel caso di specie, in cui, prima della sottoposizione ad amministrazione straordinaria di Alitalia s.p.a. e della successiva dichiarazione di insolvenza della stessa, il Giudice di Pace di Taranto aveva già respinto la domanda risarcitoria del Va. nei suoi confronti, ne consegue che doveva trovare applicazione tale ultima disposizione, che, al suo comma 2, n. 3, stabilisce che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e che il curatore può proporre e proseguire il giudizio di impugnazione. 2.2.2. La stessa, introdotta dal D.Lgs. n. 5/06 in sostituzione del preesistente art. 95, comma 3, l. fall., comporta, dunque, la prosecuzione eventuale del giudizio per l'accertamento del credito in contestazione dinanzi al giudice naturale dell'impugnazione, e ciò come già precisato da questa Corte in fattispecie disciplinate ratione temporis dall'art. 95, comma 3, l.fall. anche nell'ipotesi in cui la prima sentenza abbia rigettato o accolto solo parzialmente la domanda del creditore, il quale - al pari del curatore - per ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla cfr., ex aliis, Cass. n. 15796 del 2015 Cass. n. 7426 del 2015 Cass. n. 17834 del 2013 Cass. n. 26041 del 2010. In senso sostanzialmente conforme, benché riferite, rispettivamente, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed a quella fallimentare, si vedano anche Cass. n. 3338 del 2015 e Cass. n. 11362 del 2018 . 2.2.3. Pertanto, nell'odierna vicenda, una volta impugnata la decisione negativa di primo grado ad opera del preteso creditore, il giudizio di appello, interrottosi per la sopravvenuta sottoposizione ad amministrazione straordinaria di Alitalia s.p.a., doveva proseguire nei confronti della stessa, e che la sentenza di accertamento del credito tale soltanto è il limitato valore da attribuirsi, nei confronti dell' Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria, alla statuizione di condanna della Alitalia s.p.a. rinvenibile nella sentenza oggi impugnata. Il Va., invero, al fine di conseguire il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito di quella procedura concorsuale, dovrà comunque ottenerne l'ammissione al passivo ex art. 96 l.fall. emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti della suddetta procedura concorsuale, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dagli organi della procedura, in caso di accoglimento della domanda in primo grado. 2.3. Le esposte argomentazioni privano di concreto valore la censura di cui al secondo motivo nel suo complesso, posto che il fatto trascurato dal giudice di appello la sopravvenuta sottoposizione ad amministrazione straordinaria dell'appellata, e l'invocata improcedibilità/improponibilità/inammissibilità del giudizio sarebbe stato comunque privo del carattere della decisività. Va qui solo aggiunto che le contrarie argomentazioni sviluppate nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. di Alitalia s.p.a. - Società Aerea Italiana s.p.a., in amministrazione straordinaria, non sono idonee a giustificare un mutamento del riportato indirizzo interpretativo posto che nemmeno si confrontano con le ragioni giustificatrici dell'interpretazione estensiva accolta dalla Cassazione. 3. Il terzo motivo è fondato. 3.1. La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito Eurounitario con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità Europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004 , volta all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al Capitolo III , la disciplina della responsabilità del vettore e dell'entità del risarcimento per i danni. A tal riguardo, l'art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di morte e lesione dei passeggeri parag. 1 e dei danni ai bagagli parag. 2 , contemplando in quest'ultima una specifica ed autonoma, rispetto a quella del parag. 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, parag. 2, a tenore del quale Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare, in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma e superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione . E' opportuno rimarcare, infine, che, secondo il parag. 6 del medesimo articolo, I limiti previsti dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si e verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva''. 3.2. Nella specie non è più in contestazione la responsabilità del vettore per l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio non risultando specificamente impugnata, in parte qua, la decisione del tribunale tarantino , investendo la doglianza in esame esclusivamente la quantificazione del danno riconosciuto al Va 3.2.1. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, parag. 2, della menzionata Convenzione di Montreal del 1999 nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. cfr. Cass. n. 14667 del 2015 Cass. n. 4996 del 2019. Quest'ultima, peraltro, ricorda che come già messo in rilievo da questa Corte [Cass. n. 14667/2015 Cass., SU, n. 21850/2017], il sistema di limitazione della responsabilità, di cui alla normativa denunciata [che attiene ad ipotesi specifica di perdita del bagaglio e non già a quella diversa di morte/lesioni della persona, cui peraltro si riferisce in particolare Corte cast. n. 132/1985 .], rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri, che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente [2, 3 e 41 Cost. Ndr] . 3.2.2. Nello stesso senso si è pronunciata anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 6 maggio 2010 C-63/09, Wàlz z. Clickair SA , che, nell'interpretare l'art. 22, parag. 2, predetto, ha affermato che la nozione di danno ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo in particolare, nella fattispecie posta all'attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio , deve essere intesa nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale § 39 e dispositivo . 3.3. Nel caso di specie, il tribunale a quo ha liquidato, in favore del Va., la complessiva somma di Euro 2.275,00 a titolo di ristoro del danno sofferto dalla ritardata consegna del bagaglio, comprensivo sia della quota forfettaria sancita dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, sia degli ulteriori esborsi patiti ai sensi dell'art. 22, comma 6, ed individuabili nelle spese per l'acquisto di effetti personali e medicinali necessari per il soggiorno negli U.S.A. . Ha poi condannato l'appellata al pagamento di quell'importo, nonché alla refusione delle spese del doppio grado di merito. 3.3.1. Orbene, è di tutta evidenza che, così, operando, il giudice di merito ha erroneamente ricompreso tra gli altri oneri di cui all'art. 22 parag. 6 della suddetta Convenzione gli esborsi sopportati dal Va. per acquistare beni di prima necessità e medicinali al fine di sopperire medio tempore alla mancata tempestiva consegna del proprio bagaglio tali esborsi, però, altro non rappresentano che una delle voci del danno patrimoniale subito dall'appellato/odierno controricorrente, come tale già inclusa nella nozione omnicomprensiva di danno patrimoniale e non che, alla stregua della riportata giurisprudenza di legittimità, è coperta dalla limitazione del quantum risarcibile sancito dal parag. 2 del medesimo art. 22. 3.3.2. La facoltà del tribunale di riconoscere al danneggiato, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessa, sancita dal parag. 6 del citato articolo, si riferisce, invece, specificamente, alle spese processuali nella specie pure riconosciute al Va. ed agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, tali dovendosi considerare, tenuto conto del complessivo contesto della norma, quei costi ulteriori diversi dalle spese processuali e non rientranti tra le voci del danno, patrimoniale o non, coperto dalla limitazione di cui all'art. 22, parag. 2 comunque sopportati dall'istante al fine di ottenere giudizialmente l'invocato risarcimento. 4. Il quarto motivo, che investe la domanda di manleva svolta da Alitalia s.p.a. nei confronti di American Airlines Inc, disattesa dal giudice di appello, è fondato. 4.1. Invero, è pacifico che, per effettuare il viaggio relativo alla tratta Brindisi/Roma/New York, mediante il volo di linea AZ 1620, il Va. abbia utilizzato, in successione, entrambi i vettori in causa Alitalia, per quella Brindisi/Roma American Airlines per quella Roma/New York . 4.2. Orbene, ai sensi dell'art. 1, parag. 3, della già menzionata Convenzione di Montreal del 1999, il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal patto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti ed il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato . 4.2.1. Il successivo art. 36 della medesima Convenzione sancisce, poi, che, 1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. 2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio. 3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario . 4.2.2. Infine, ai sensi dell'art. 1700 cod. civ. 7. Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. 2. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso . 4.3. Alla stregua del riportato quadro normativo, dunque, essendo rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell'altro vettore, entrambi devono esserne considerati responsabili, solidalmente nei confronti dell'appellante ma il Va. non ha svolto domanda direttamente contro American Airlines Inc , e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza, rivelandosi, dunque, erroneo l'avvenuto rigetto, per le ragioni indicate dal tribunale pugliese, della domanda di manleva proposta da Alitalia s.p.a. verso American Airlines Inc 5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in relazione al terzo ed al quarto motivo, respingendosene gli altri. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la statuizione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respingendone gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la statuizione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.