La Cassazione sul risarcimento del danno cd. “figurativo”

Negato il risarcimento del danno cd. figurativo al proprietario di un immobile che non aveva potuto locare quest’ultimo a causa di difetti di manutenzione imputabili al condominio presso cui esso era ubicato. Dinanzi al diniego di ingresso delle prove testimoniali, quale sarà la decisione della Suprema Corte?

Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 659/21, depositata il 15 gennaio. La Corte d’Appello di Palermo confermava la pronuncia emessa in primo grado di giudizio, con cui era stato negato all’attuale ricorrente il danno cd. figurativo in quanto non aveva potuto locare l’immobile di cui era proprietario per difetti di manutenzione dovuti al condominio nel quale esso era ubicato. Il proprietario impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, contestando il diniego di ingresso delle prove testimoniali . La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato , osservando come il diniego del Giudice di seconde cure in relazione all’ammissione delle prove testimoniali si basasse su argomenti labili . Gli Ermellini rilevano, infatti, che la Corte, escludendo la rilevanza della prova testimoniale, aveva negato all’attore la sussistenza del diritto al danno cd. figurativo, ovvero al valore locativo del cespite usurpato, desunto in via equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione di immobili analoghi nella stessa zona , in conformità al principio secondo cui Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa ”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene , la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile , sicché costituisce una presunzione iuris tantum ” e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici , con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato . Ciò ribadito, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 novembre 2020 – 15 gennaio 2021, n. 659 Presidente Amendola – Relatore Valle Fatto e diritto T.A. impugna, con unico motivo di ricorso, la sentenza, n. 826 del 23/04/2018, della Corte di Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Agrigento, negando il danno cd figurativo in favore del ricorrente, proprietario di un immobile che non aveva potuto locare per difetti di manutenzione imputabili al condominio nel quale l’immobile è ubicato al piano interrato . La Corte territoriale ha rigettato la domanda confermando il diniego di ingresso delle prove testimoniali. Il Condominio di via Esseneto n. 82 è rimasto intimato. La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria. La questione afferente la ritualità della procura speciale è superata dall’indicazione di cui alla memoria difensiva e dal riscontro dell’effettiva produzione della detta procura speciale, nel fascicolo della parte per questa fase di legittimità. L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 832, 2043, 2056 e 2729 c.c Il ricorso è fondato, in quanto il diniego della Corte territoriale all’ammissione delle prove testimoniali è basato su argomenti labili quali la mancata esatta indicazione dell’associazione sportiva offerente locataria, ma non incide sulla esaustività dell’articolazione della prova testimoniale da parte del T. , che ha correttamente indicato, sin dal primo grado del giudizio, le generalità dei testi che intendeva fare escutere e sulla rilevanza della prova richiesta. Il sindacato del giudice di merito si è spinto sino all’affermazione che anche a ritenere ammissibile la prova con i testi indicati, essa non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre all’accoglimento della domanda, a causa della inidoneità dell’immobile a consentire una qualsivoglia attività associativa e finanche ad essere destinato a parcheggio di autovetture. L’affermazione della Corte territoriale, in breve, viene a concretizzarsi, con l’affermazione di esclusione della rilevanza della prova testimoniale calendata ritualmente dal T. sin dal primo atto difensivo, a negare all’attore, qui ricorrente, la stessa sussistenza del diritto al cosiddetto danno figurativo , e cioè al valore locativo del cespite usurpato, desunto in via equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione di immobili analoghi nella stessa zona Cass. n. 14222 del 07/08/2012 Rv. 623541 - 01 e più di recente Cass. n. 16670 del 09/08/2016 Rv. 641485 - 01 Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa , discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato. . Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata è, in conclusione, cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa è rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato e procederà alla regolazione delle spese di lite anche di questa fase del giudizio. Conformemente al recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04 II giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione , dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T. U.S. G., solo quando tali presupposti sussistono , ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.