Autovelox: nullo il verbale che non fa riferimento al decreto prefettizio che esclude la contestazione immediata

Sospiro di sollievo per l’automobilista. Nonostante la condotta illegittima tenuta, egli riesce ad evitare di dover pagare la multa. Decisiva la constatazione che il verbale è privo di un riferimento al decreto prefettizio necessario per individuare le strade ove si può effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici e senza obbligo di contestazione immediata.

Salvo l’automobilista, colto in fallo dall’autovelox, se il verbale è privo di un riferimento al decreto prefettizio con cui vengono individuate le strade ove è consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici e senza obbligo di contestazione immediata Cassazione, ordinanza n. 623/21, depositata il 15 gennaio . Scenario della vicenda è la provincia sarda. Lungo una strada minore” un automobilista viene colto in fallo dalla Polizia municipale grazie all’ autovelox . Consequenziale l’amaro – per lui – dono, cioè il verbale relativo alla evidente – eccesso di velocità pari a 30 chilometri orari rispetto alla velocità massima consentita, fissata in 70 chilometri orari – violazione del Codice della strada. In primo grado, però, il Giudice di Pace cancella” il verbale per la gioia dell’automobilista, rilevando il decisivo difetto di motivazione costituito dalla omessa indicazione di qualsiasi riferimento degli estremi del decreto prefettizio di individuazione delle strade ove è consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata . Di parere opposto, invece, il Giudice del Tribunale, il quale ritiene non decisivo il riferimento al contenuto del verbale, e quindi restituisce legittimità al provvedimento emesso dal Comune e notificato all’automobilista. A ridare il sorriso all’automobilista è la Cassazione, che ritiene fondata l’obiezione difensiva mirata ad evidenziare la mancata indicazione nel verbale impugnato di ogni riferimento al suddetto decreto prefettizio . I magistrati del Palazzaccio mostrano di condividere la visione tracciata dal Giudice di Pace, visione centrata sulla constatazione che nel verbale non vi era alcun riferimento al necessario decreto prefettizio di individuazione delle strade ove è consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata . Tale lacuna è decisiva, anche perché, aggiungono i Giudici, così si finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere, da parte della pubblica amministrazione e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente . Peraltro, non può essere ignorato che il Ministero dell’Interno ha da tempo chiarito che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’articolo 2 del Codice della strada , e da ciò consegue che nelle strade non rientranti - come quella di questa vicenda – fra quelle innanzi dette è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità . E ciò anche tenendo presente che, annotano i Giudici, sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibile – senza compromissione della sicurezza stradale – l’intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni . Tirando le somme, era necessaria l’esistenza e l’indicazione nel verbale del decreto prefettizio . E tale omissione è sufficiente, concludono dalla Cassazione, per annullare in modo definitivo il verbale notificato all’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 16 settembre 2020 – 15 gennaio 2021, n. 623 Presidente Di Virgilio – Relatore Cricchio Fatto e Diritto Rilevato che è stata impugnata da Pi. Se. la sentenza n. n. 326/2017 del Tribunale di Oristano con ricorso fondato su sei motivi e resistito con controricorso dell'intimato Comune di Arborea. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Arborea notificava nel dicembre 2008 all'odierno ricorrente verbale, di cui in atti, di contestazione per la violazione dell'art. 142, co. 8 C.d.S. nella concreta fattispecie eccesso di velocità di 30 Km./h rispetto alla velocità massima consentita di 70 Km./h . Il verbale veniva impugnato dal Pi. con ricorso, resistito dal suddetto Comune, al Giudice di Pace di Terralba, il quale con sentenza n. 38/2013 annullava il verbale. L'odierna Amministrazione controricorrente interponeva appello a sua volta resistito dall'appellato. L'adito Tribunale di Oristano, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, disattendeva l'assorbente motivo in base al quale il Giudice di prime cure aveva sancito l'annullamento del verbale, motivo inerente il difetto di motivazione del verbale notificato dal Comune per omessa indicazione di qualsiasi riferimento degli estremi del decreto prefettizio ex art. 4 L. n. 168/2002 di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata. Il Tribunale stesso, ritenuto -quindi necessario esaminare le ulteriori doglianze proposte nel giudizio dal Pi. , riteneva le stesse infondate ed, in riforma della prima decisione, accoglieva l'appello del Comune e rigettava la proposta opposizione al verbale. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Hanno depositato memorie sia il ricorrente che il Comune controricorrente. Considerato che 1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge art. 2 C.d.S. La doglianza mossa dal ricorrente attiene, in sostanza, alla allegata mancata indicazione nel verbale impugnato di ogni riferimento al suddetto decreto prefettizio di individuazione. 2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 cit. C.d.S. e dell'art. 345 Reg. C.d.S La questione sollevata col motivo è inerente la legittimità del potere del Comune Arborea di accertare infrazioni Autovelox illimitatamente sull'intero territorio comunale. 3. Con il terzo motivo si lamentala violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c, degli artt. 11 e 12 C.d.S., nonché difetto di motivazione. La cesura svolta col motivo è relativa all'erroneo rigetto, da parte del Giudice appello, dell'eccezione di nullità del contratto di appalto per il noleggio degli autovelox alla Project Automation S.r.l 4. Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. dell'art. 97 Cost. 3 degli artt. 45 e 142 C.d S La doglianza di cui al motivo in esame attiene, nella sostanza, alla questione della taratura dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, questione -secondo parte ricorrente già sollevata in giudizio, ma invero mai esaminata dal Tribunale di Oristano. 5. Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2669 e 2700 c.c. per aver il Giudice di appello disatteso la censura relativa alla inesistenza giuridica del verbale di contestazione e della sua notificazione. 6. Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., 345 Reg. cit La questione sollevata col motivo attiene , nella sostanza, alla violazione del principio di legge che riserva ai soli pubblici ufficiali e non a terzi appaltatori i servizi di polizia stradale. 7. Il primo motivo del ricorso è fondato. Come correttamente già ritenuto dal Giudice di prime cure nel verbale di contestazione opposto non vi era alcun riferimento al necessario decreto prefettizio ex art. 4 L. n. 168/2002 di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata. Il rilievo assume carattere dirimente della svolta opposizione ed è logicamente decisivo atteso -per di più che la violazione del suddetto obbligo non rilevata dal Tribunale finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere, da parte della P.A. e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente. Per di più il Ministero dell'Interno ha da tempo chiarito con circolare n. 300/A/1/5485/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa dell'art. 4 del D.L. n. 121/2001, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall'art. 2 del C.d.S Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti come quella di cui all'opposizione fra quelle innanzi dette ovvero quelle classificate come E ed F dall'art. 2 cit. è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità. E tanto per logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibile –senza compromissione della sicurezza stradale l'intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni. Era quindi necessaria l'esistenza e l'indicazione nel verbale del decreto prefettizio. Al riguardo oltre alla nota, condivisa e consolidata giurisprudenza in materia non può che rinviarsi ad una recente e riepilogativa decisione della Sezione Sesta Sottosezione seconda di questa Corte Ord. 19 luglio 2016, n. 26441 relativa proprio ad analoga opposizione a verbale di contestazione di infrazione stradale per eccesso di velocità elevato dal Comune di Arborea. Nell'occasione, dopo aver affermato la necessità del provvedimento prefettizio de quo, si è -fra l'altro ribadito ancora che .la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell'opposizione . Il motivo in esame deve, quindi, essere accolto. 8. L'accoglimento del primo motivo del ricorso rende superfluo l'esame dei rimanenti motivi che devono intendersi assorbiti. 9. Il ricorso va -quindi accolto. 10. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, con decisione nel merito ed annullamento dell'opposto verbale. 11. Le spese seguono la soccombenza e si determinano, con dovuto riferimento a tutti i gradi del giudizio, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l'opposto verbale di accertamento di infrazione al C.d.S Condanna l'Amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, determinate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Condanna l'Amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del primo e del giudizio secondo grado del giudizio in misura identica a quella prevista nella sentenza cassata.