Spedisce un assegno via posta e un terzo lo incassa: “chi è causa del suo mal, pianga sé stesso”

In tema di responsabilità civile, in caso di sottrazione di un assegno e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, laddove tale titolo sia stato spedito per posta ordinaria, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, sussiste un concorso di colpa del mittente.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30063/20, depositata il 31 dicembre, accogliendo il ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Roma aveva condannato Poste Italiane al pagamento della somma di quasi 9mila euro in riferimento alla negoziazione di un assegno bancario di traenza illegittimamente incassato. Alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di cui alle sentenze delle Sezioni Unite n. 9769/20 e n. 10079/20, il Collegio ha ribadito che il nesso di causalità , in tema di responsabilità civile, è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo c.d. teoria della condicio sine qua non , nonché dal criterio della cd. causalità adeguata , sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili . Nel caso di specie dunque risulta difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato. Difatti se è vero che il pagamento dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile . Di conseguenza la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione posta raccomandata o assicurata o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico , si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso . In tal modo il danneggiato si espone volontariamente ad un rischio superiore, come è palesato dalle regole sulla regolamentazione dei servizi postali, le quali prevedono delle cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria in particolare, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto, sono tali da permettere al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria . In conclusione, la pronuncia cristallizza il principio di diritto secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno , ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente , comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 novembre – 31 dicembre 2020, n. 30063 Presidente Scaldaferri – Relatore Nazzicone Rilevato - che viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza pronunciata il 28 settembre 2017 dalla Corte d’appello di Roma, che, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento della somma di Euro, 8.900,00, oltre accessori, con riguardo alla negoziazione di un assegno bancario di traenza, illegittimamente incassato - che resiste con controricorso l’intimata - che la trattazione della causa è rimasta in attesa della pronuncia delle S.U., alle quali la questione dell’invio del titolo a mezzo posta, oggetto anche dell’odierna decisione, era stata rimessa dalle ordinanze interlocutorie della Prima Sezione civile - che la controricorrente ha depositato, altresì, la memoria. Ritenuto - che i tre motivi deducono 1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1992 e 1218 c.c., del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto non apparivano contraffazioni palesi sul titolo o sui documenti di identità, onde la negoziatrice non avrebbe potuto essere reputata responsabile, non essendo tenuta a specifici controlli presso i comuni di residenza 2 violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83 e del D.M. 26 febbraio 2004, cd. Carta della qualità del servizi, lo pubblico postale, per non avere la decisione impugnata ravvisato un concorso di colpa del danneggiato, nonostante la spedizione del plico per posta ordinaria, invece che assicurata 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere essa disposto la condanna della ricorrente, laddove, invece, la mancata prova della reiterazione del pagamento all’avente diritto escludeva il danno, attesa anche l’insorgenza del diritto alla ripetizione dell’indebito in capo alla controparte - che la sentenza impugnata ha ritenuto come a la negoziatrice risponde del pagamento per responsabilità contrattuale, salva la rigorosa prova liberatoria, non raggiunta, in quanto, nella specie, essa avrebbe dovuto operare ulteriori controlli, non limitandosi alla apparenza dei documenti, ma anche, ad esempio, eseguendo ricerche anagrafiche presso i comuni di nascita e di residenza del beneficiario e della persona presentatasi per l’incasso b la spedizione del titolo per posta ordinaria non riduce il risarcimento dovuto, conseguendo il danno al pagamento a soggetto non legittimato e non rileva, ai fini della prova del danno patito, che non sia stata dimostrata l’avventa ripetizione del pagamento all’avente diritto, atteso che il pagamento a soggetto non legittimato comunque non libera la compagnia di assicurazione - che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, richiedendo esso, nella sostanza, un esame del merito circa la colpa della negoziatrice infatti, la ricorrente si limita a contestare l’accertata colpa della medesima, ma, da un lato, non produce la sentenza completa la copia conforme in atti manca delle pagine 5 e 6 dall’altro lato, non sottopone a censura specifica i principi di diritto, nè, in modo ammissibile, gli accertamenti ivi operati, limitandosi invero a negare l’esistenza di segni evidenti di contraffazione - che il secondo motivo è manifestamente fondato, alla luce delle recenti pronunce Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770 nonché Cass., sez. un., 28 maggio 2020, n. 10079, non massimata , le quali hanno affermato che a il nesso di causalità, in tema di responsabilità civile, è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo c.d. teoria della condicio sine qua non , nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili onde - nel caso in esame - risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato se è vero, infatti, che il pagamento dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile b pertanto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione posta raccomandata o assicurata o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico , si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso infatti, in tal modo il danneggiato si espone volontariamente ad un rischio superiore, come è palesato dalle regole sulla regolamentazione dei servizi postali, le quali prevedono delle cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria in particolare, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto, sono tali da permettere al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria c da ciò, è derivata l’enunciazione del seguente principio di diritto La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore - che, pertanto, la sentenza impugnata non è condivisibile, laddove ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della compagnia assicuratrice, in relazione all’avvenuta spedizione dell’assegno per posta ordinaria, attribuendo all’inadempimento dell’obbligo posto a carico della banca un’efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso - che il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che -come già ritenuto dalla Corte Cass. 22 agosto 2018, n. 20911 , e confermato dalle predette decisioni a Sezioni unite - non ha pregio la tesi dell’insussistenza di un danno, ancorché non sia stata dimostrata la reiterazione del pagamento da parte della compagnia assicuratrice invero, il pagamento irregolare di un assegno di traenza non estingue il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e la banca, e neppure il rapporto causale sottostante alla emissione del titolo tra la compagnia di assicurazioni ed il reale beneficiario, determinando tuttavia, quale causa ad effetto, un ammanco nella provvista creata dalla società di assicurazioni, che viene ad integrare un danno patrimoniale risarcibile - che, dunque, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda alla decisione della causa, sulla base del principio enunciato ad essa demandandosi altresì la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo e respinto il terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.