



circolazione stradale | 15 Dicembre 2020
La targa prova deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione
di Fabio Piccioni - Avvocato del Foro di Firenze
La circolazione dei veicoli sprovvisti di carta di circolazione è consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, con l’utilizzo della targa prova.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 28433/20; depositata il 14 dicembre)








- Il nipote va risarcito per l’uccisione della nonna, senza dover provare un legame “speciale”
- Naso schiacciato dal finestrino che sale: colpevole anche il passeggero
- Rifusione spese processuali: se si è assicurati, l’assicurazione paga
- Civilmente responsabile il giudice che concesse la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo (poi revocato) pur negando la sussistenza del fumus boni iuris
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