La targa prova deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione

La circolazione dei veicoli sprovvisti di carta di circolazione è consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, con l’utilizzo della targa prova.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28433/20, depositata in cancelleria il 14 dicembre. Il caso. A seguito di un sinistro dovuto alla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, addetto di un’autofficina in sede di verifica di un problema meccanico, venivano evocate in giudizio, per il risarcimento dei danni subiti dai trasportati, la Compagnia assicuratrice del veicolo e quella della targa prova diversa dalla r.c. asseritamente utilizzata, di proprietà dell’officina. Il Tribunale condannava l’officina, proprietaria della targa prova e la Compagnia assicuratrice del veicolo. La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione avallava la tesi del primo Giudice, secondo la quale la necessità di applicare la targa prova sussiste solo in relazione ai veicoli privi di carta di circolazione, mentre non sarebbe consentita la prassi della sua utilizzazione su veicoli già targati. Avverso tale sentenza, la Compagnia assicuratrice del veicolo propone ricorso per cassazione deducendo la nullità per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla sussistenza dell’obbligo assicurativo in suo danno, l’erronea applicazione della legge di settore e nello specifico dell’art. 1 l. n. 990/1969, oggi art. 122 Codice delle assicurazioni, nonché l’errata applicazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 474/2001. L’ordinanza della Cassazione. La Sezione, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento - costituito dal combinato disposto recato dal d.P.R. 24/11/1970 n. 973, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ancora in vigore , dall’attuale Codice delle assicurazioni, dal Codice della Strada e dal d.P.R. 24/11/2001 n. 474, recante Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli - affronta la questione concernente la possibilità di utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati da parte di concessionarie d’auto o meccanici per esigenze tecniche o legate alla vendita. Sul punto, infatti, si è registrato un contrasto tra le prassi applicative del Ministero dei Trasporti - che riconosce l’utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati - e del Ministero dell’Interno - che ne limita l’utilizzo ai veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione. In giurisprudenza il problema è stato affrontato solo incidentalmente cfr. Cass. Civ., sez. II, 4/8/2016 n. 16310, in materia di revisione, conf. Cass. 19432/2010 e Cass. Civ., sez. II, 7/5/2018 n. 10868, in relazione alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli . La Corte, osservato che la finalità della targa prova è quella di consentire la circolazione provvisoria, attribuendo una copertura assicurativa, ai veicoli non muniti di carta di circolazione, afferma il principio giuridico a tenore del quale la targa prova e la relativa assicurazione non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di immatricolazione, mentre trova applicazione la garanzia del veicolo. La targa prova, infatti, costituisce una deroga che sana soltanto la mancanza dell’immatricolazione e, quindi, della carta di circolazione. Sulla base di quanto osservato, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 1 luglio - 14 dicembre 2020, n. 28433 Presidente Olivieri – Relatore Positano Rilevato che M.F. , Mu.Va. , M.E. e M.I. , anche nella qualità di genitori e fratelli di M.M. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Vicenza, M.M. , Garage P. s.a.s., Cattolica Assicurazioni S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro dell’ omissis , nel quale era terza trasportata B.S. . L’autovettura di proprietà di M. era condotta da P.A. , addetto all’autofficina della concessionaria Subaru di , Garage P. s.a.s., e assicurata con Cattolica Assicurazioni S.p.A Esponevano che il conducente si era posto alla guida dell’autovettura per verificare l’esistenza di un problema meccanico segnalatogli dal proprietario e aveva perso il controllo dell’auto. A seguito dell’impatto il conducente, P.A. , decedeva, mentre il proprietario del veicolo, M.M. e l’altra trasportata B.S. riportavano lesioni personali. Aggiungeva che il conducente, prima di porsi alla guida dell’autovettura, aveva prelevato e posto sulla parte posteriore dell’autovettura la targa prova di proprietà di Garage P. e assicurata per la responsabilità civile con Allianz Subalpina S.p.A. si costituivano Garage P. e Cattolica Assicurazioni sostenendo che a causa dell’apposizione della targa prova avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze del sinistro Allianz S.p.A. che garantiva per la responsabilità civile la predetta targa si costituiva quest’ultima compagnia contestando i fatti e, in particolare, la circostanza che il conducente P. avesse effettivamente applicato la targa prova . In ogni caso, deduceva la responsabilità esclusiva di Cattolica Assicurazioni, assicuratore dell’autovettura di proprietà di M. con separata azione i genitori di M.M. , M.F. e Mu.Va. ed i fratelli di M. , E. e Il. chiedevano la condanna dei medesimi soggetti al risarcimento dei danni morali ed esistenziali, oltre a quelli patrimoniali per l’assistenza continuativa e le spese mediche. Si costituivano i convenuti riproponendo le medesime difese già svolte nel primo giudizio. riunite le cause il Tribunale, con sentenza del 22 febbraio 2016 condannava la Garage P. s.a.s., proprietaria della targa prova e la Cattolica Assicurazioni quale assicuratore del veicolo e rigettava le domande proposte, nei confronti di Allianz, che garantiva la targa prova, condannando gli attori M. e la Cattolica Assicurazioni società cooperativa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio principale in favore di Allianz Subalpina S.p.A. la compagnia Cattolica Assicurazioni interponeva appello avverso tale sentenza chiedendo dichiararsi che il soggetto obbligato al pagamento in solido con Garage P. era Allianz Subalpina, nelle more del giudizio, Allianz Assicurazioni S.p.A Si costituiva quest’ultima chiedendo il rigetto del gravame. Si costituivano M.M. , M.F. , Mu.Va. , M.E. e M.I. chiedendo la conferma della decisione con riferimento alla condanna di Garage P. e Cattolica, e spiegando appello incidentale per il pagamento di ulteriori somme a titolo di risarcimento per lucro cessante patito da M.M. con compensazione delle spese nei rapporti con Allianz S.p.A Si costituiva Garage P. di A. e Al. & amp C. S.a.S. aderendo all’appello di Cattolica al fine di dichiarare tenuta al risarcimento dei danni Allianz Assicurazioni S.p.A., quale assicuratore della targa prova, in solido con Garage P. . Spiegava, altresì, appello incidentale per la condanna di Allianz a tenerla indenne anche per le spese processuali da corrispondere alla famiglia M. . In via incidentale subordinata chiedeva che fossero poste a carico di Allianz le spese dei M. o, comunque, la condanna dei due assicuratori alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’appellante incidentale con sentenza del 19 marzo 2018 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello principale e quello incidentale di Garage P. di A. e Al. & amp C. S.a.S Condannava Cattolica Assicurazioni al pagamento, in favore di M.M. della ulteriore somma di Euro 177.097, oltre interessi e rivalutazione rigettava o dichiarava assorbito ogni altro appello incidentale compensava le spese di primo grado nei giudizi tra la famiglia M. e Allianz S.p.A. e condannava la Cattolica e Garage P. , in solido, al pagamento delle spese processuali dei M. e di Allianz subalpina S.p.A. del giudizio di appello avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società Cattolica di assicurazione - società cooperativa, affidandosi a un unico motivo che illustra con memoria. M.M. , M.F. , Mu.Va. , M.E. e M.I. resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato per la condanna di Allianz S.p.A., in solido con Garage P. di A. e Al. & amp C. S.a.S. al risarcimento dei danni che illustrano con memoria. Allianz si costituisce con controricorso e deposita memoria. Il PG conclude per il rigetto del ricorso. Considerato che con il ricorso si deduce la nullità per violazione di legge sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla statuizione relativa alla sussistenza dell’obbligo assicurativo, in capo a Cattolica di Assicurazione, quale assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria e l’erronea applicazione della disciplina di settore in particolare della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, oggi art. 122 del Codice delle assicurazioni e l’errata applicazione del D.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2 la Corte territoriale avrebbe avallato la tesi sostenuta dal Tribunale di Vicenza secondo cui la necessità di applicare sul veicolo la targa di prova sussisterebbe solo per quelli privi di carta di circolazione, mentre sarebbe contra legem la prassi di porre la targa prova su veicoli già targati. Tale affermazione sarebbe contraria all’orientamento di legittimità Cass. 4 agosto 2016 n. 16310 secondo cui la finalità della disciplina relativa alla targa prova sarebbe quella di autorizzare anche gli esercenti di officine all’utilizzo di tale strumento per tutti i casi di veicoli già immatricolati per i quali si renda necessario verificarne la idoneità dopo una riparazione o anche per fini dimostrativi o di vendita. La correttezza di tale impostazione troverebbe riscontro nella possibilità riconosciuta dalla legge agli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, di utilizzare la targa prova, evidentemente per veicoli già immatricolati. D’altra parte tale targa non autorizza la circolazione di un determinato veicolo, ma l’esercizio di una determinata attività da associare al veicolo che, di volta in volta, necessiti di verifica, dimostrazione o vendita. Per tale motivo la legge impone che la targa prova debba essere dotata di una propria assicurazione in considerazione dell’attività di un professionista qualificato abilitato a verificare la idoneità del veicolo alla circolazione o alla vendita Il ricorso è infondato. È opportuno delineare il quadro normativo di riferimento, quello giurisprudenziale, le prassi applicative e le indicazioni ministeriali sul tema specifico oggetto del ricorso. Ai sensi dell’art. 127 Cod. Ass., comma 1, certificato di assicurazione che le imprese devono rilasciare deve indicare a la denominazione e sede dell’assicuratore b il nome o la denominazione ed il domicilio o la sede del contraente c il tipo del veicolo d i dati della targa o, se non prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e il periodo di assicurazione f il numero del contratto di assicurazione. Il contenuto del certificato di assicurazione è previsto dal D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 9, il cui comma 2, stabilisce che il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 63 oggi D.P.R. n. 474 del 2001 , deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d del precedente comma, i dati della targa di prova. Nella vigenza della L. n. 990 del 1969, la giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che in base al combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1 il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate e dell’art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 il quale stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d, i dati della targa prova , anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa trasferibile, ai sensi dell’art. 66 C.d.S., comma 5, da veicolo a veicolo Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009 in senso conforme Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1992 n. 2332 la L. n. 990 del 1969, art. 1, è stato, poi, abrogato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, ma il suo contenuto è stato recepito dall’art. 122 Cod. Ass. il D.P.R. n. 973 del 1970, art. 9, è tuttora in vigore. L’art. 2 del citato D.P.R., prevede che il veicolo - ove ne sussistano i presupposti - può circolare su strada a condizione che esponga posteriormente la targa di prova. Il Regolamento non disciplina l’obbligo di copertura assicurativa del veicolo che circoli con targa di prova, ma deve darsi continuità all’orientamento precedente riguardo alla necessità che il veicolo sia assicurato per la responsabilità civile, in considerazione del fatto che è immutato il dato normativo alla luce del quale questa Corte aveva affermato che anche i veicoli circolanti in prova debbono essere assicurati per la responsabilità civile. E l’assicuratore sarà obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi anche qualora l’incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica o della dimostrazione per la vendita poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, non incidendo sulla esistenza del rapporto assicurativo, nè costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l’assicurato a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009 la circolazione con targa di prova è attualmente disciplinata dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, recante Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli e dall’art. 98 C.d.S. parzialmente abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, art. 4 . L’art. 254 reg. att. C.d.S. che disciplinava peraltro la circolazione con targa di prova è stato abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, tale ultimo decreto prevede che possano circolare su strada, senza carta di circolazione, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Le categorie di soggetti che possono essere autorizzati sono quattro - i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli - i costruttori di carrozzerie e di pneumatici - i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 236 reg. att. C.d.S., D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento - gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto l’autorizzazione alla circolazione di prova, in base dell’art. 1, comma 4, del D.R.P. del 2001, viene rilasciata per un solo anno, ed è utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo per volta, e va tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima, oppure un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione. Il veicolo, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, regolamenta la messa su strada dei veicoli con l’obbligo dell’effettiva realizzazione delle finalità previste dalla legge, che sono quelle concernenti prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti, pubblicità sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono essere trasportati eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di prova, qualora l’autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici. Se l’autorizzazione concerne la messa in strada di un’auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti l’autorizzazione deve essere accompagnata da una polizza assicurativa RCA. Entrambi i documenti non devono essere scaduti l’autorizzazione alla targa prova e il contratto di assicurazione Cass. n. 27046 del 25 ottobre 2018, secondo cui la circolazione di un veicolo con targa prova scaduta rende priva di effetti la copertura per la responsabilità civile sulla stessa targa prova, ancora vigente . Il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 9 Regolamento di esecuzione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevede, infatti, che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, quelli della targa prova pertanto, il certificato di assicurazione afferente ai veicoli che circolano per dimostrazione finalizzata alla vendita, è strettamente correlato alla targa di prova, e ne riporta i dati la questione centrale posta dalla società ricorrente riguarda la possibilità di utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati, secondo una prassi impiegata da concessionarie d’auto o meccanici, per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita la tematica è stata recentemente oggetto di una Nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018, in risposta a quesiti posti da Prefetture e Associazioni di categoria, con cui si chiedeva se fosse possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati, da concessionarie d’auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita. Con un primo parere del 30 marzo 2018, il Ministero dell’Interno, esaminando la richiesta della Prefettura di Arezzo, riguardo alla possibilità di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati e, quindi targati, ma sprovvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile, ha desunto da alcune pronunzie della Corte di legittimità il principio secondo cui la circolazione in prova può avvenire, nei limiti e per i casi previsti dalla legge, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli artt. 93, 110 e 114 C.d.S. . Poiché il D.P.R. n. 474 del 2001, aveva ridisegnato la disciplina del rilascio della targa prova con l’obbligo di munire di carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per prove tecniche e dimostrative, la finalità dell’istituto - secondo il Ministero - era quella di consentire a tali veicoli di circolare, ma solo per le specifiche esigenze indicate dalla norma, senza necessariamente essere immatricolati. La circostanza che tra i soggetti che potevano richiedere l’autorizzazione alla circolazione di prova erano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, secondo la nota in oggetto, non implicava affatto che il titolo autorizzativo in esame potesse anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati, ma non revisionati, privi di assicurazione RCA. Si faceva il caso di un veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima dell’immatricolazione, con la necessità per l’officina di provare su strada il veicolo durante i lavori di allestimento. Il Ministero aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione, non può circolare, anche se dotato di targa prova richiamando Cass. n. 26074 del 20 novembre 2013 . Principio che sarà ribadito negli stessi termini da Cass. n. 16310 del 2016. Da tale ultima pronunzia il Direttore generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno desumeva che la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche modalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione tre mesi dopo tale netta presa di posizione, con nota del 30 maggio 2018, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, rilevava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del dettato normativo che secondo la previsione dell’art. 98 C.d.S., come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 474 del 2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione . Evidenziava, però, la complessità della questione e la diversa posizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tale ente, infatti, con precedente nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, si era mostrato possibilista nel riconoscere l’utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati nella stessa nota del maggio 2018, il Ministero dell’Interno faceva presente che la questione era stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata . Parere che, nelle more, non è intervenuto da ultimo, in data 14 febbraio 2019 è stato assegnato alla IX Commissione Trasporti, Poste, Telecomunicazioni l’esame di un disegno di legge A.C. n. 1365 di iniziativa parlamentare, titolato Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli . La proposta di legge di modifica del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, ha ad oggetto il Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli , che ha sostituito la disciplina della circolazione di prova in precedenza contenuta nell’art. 98 C.d.S. l’art. 1 della proposta di legge prevede, per quello che qui interessa, l’utilizzabilità dell’autorizzazione alla circolazione di prova per i veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa ed alle condizioni indicate dell’art. 1, comma 4del succitato D.P.R Questa Corte, come si è detto, ha affrontato il tema della compatibilità della targa prova con l’immatricolazione dei veicoli, nella decisione menzionata nelle note ministeriali Cass. Sez. 2, n. 16310 del 04/08/2016 - Rv. 640997-01 affermando che in tema di circolazione stradale, del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 78, 93, 110 e 114, non include l’ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. cit., sicché non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione la Corte, in quel caso, ha esaminato il problema solo incidentalmente. Si trattava, infatti, di una opposizione davanti al Giudice di Pace relativa alla contestazione della contravvenzione di cui all’art. 80 C.d.S., comma 14, perché l’opponente circolava con un autocarro con targa di prova, privo della prescritta revisione secondo la ricorrente, la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga al disposto dell’art. 80 C.d.S., comma 14, che sanziona chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione . Tesi disattesa dalla Corte secondo cui, al contrario, l’esegesi del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, consente dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli artt. 78, 93, 110 e 114 C.d.S. non in deroga al disposto dell’art. 80 del C.d.S., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione da tale decisione è stata tratta la considerazione menzionata nella nota del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2018 secondo cui l’apposizione della targa di prova non contiene una deroga all’art. 80 C.d.S., per quanto riguarda l’obbligo di revisione periodica, se il veicolo è già stato immatricolato. Pertanto, la targa di prova sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato immatricolato, mentre per l’auto che abbia già una targa ordinaria la circolazione su strada è consentita solo se il veicolo è anche in regola con la revisione periodica e se è coperto da assicurazione, diversa dall’assicurazione della targa di prova più di recente questa Corte Cass. Sez. 2, n. 10868 del 07/05/2018 - Rv. 648828 - 01 ha affermato che la circolazione di prova, regolata dal D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, è consentita ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano privi della carta di circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi ai veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato la visita e la prova prescritte dall’art. 78 C.d.S. in quel caso i ricorrenti avevano sostenuto che ciò che conta, perché sia legittima la circolazione senza carta di circolazione, è che la circolazione sia avvenuta per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento art. 98 C.d.S. , ad opera di soggetto munito dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1 la Corte ha, invece, ribadito quanto affermato due anni prima e cioè che in tema di circolazione stradale, del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 78, 93, 110 e 114, non include l’ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. cit., sicché non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione Cass. n. 16310/2016 conf. Cass. n. 19432/2010 da tale affermazione il decidente ha dedotto l’importante principio secondo cui la circolazione di prova è consentita a veicoli che non incontrerebbero, al fine di poter circolare su strada, altro impedimento che non sia quello della mancanza della carta di circolazione in quel caso, invece, l’impedimento sussisteva, perché si pretendeva di legittimare la circolazione a fini di prova di un veicolo allestito per competizioni sportive, oltre l’ambito in cui tale circolazione è consentita ai sensi dell’art. 9 C.d.S., comma 4 bis e questo sebbene l’art. 78 del C.d.S., preveda che i veicoli che abbiano subito modifiche delle caratteristiche costruttive, per poter circolare, devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri comma 1 la questione è stata nuovamente trattata da questa Corte decidendo con riferimento al medesimo sinistro stradale nel quale la B.S. aveva evocato in giudizio, davanti al Giudice di pace di Vicenza, M.M. , Garage P. s.a.s., Cattolica Assicurazioni S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente dell’ omissis . Ritiene la Corte di dovere dare continuità al principio affermato nella decisione del 6 marzo 2020 in corso di pubblicazione con al quale si è affermato che nell’ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente - di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche la targa prova, infatti, costituisce una deroga e, sostanzialmente sana , la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non sana , nè la mancanza di revisione decisione del 2016 , nè l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita decisione del 2018 . In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è, poi, previsto dall’art. 193 per i veicoli a motore che vengano posti in circolazione sulla strada . La norma - a rigore - non fa riferimento specifico al momento dell’immatricolazione, ma l’art. 93 C.d.S., prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbano essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla messa in circolazione , ma se l’auto è già in regola con i due presupposti Carta di circolazione e immatricolazione , la deroga non è funzionale allo scopo il fatto che fra i soggetti abilitati a ricevere un’autorizzazione provvisoria vi siano anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, si spiega con la circostanza che il legislatore ha inserito anche tali soggetti, in quanto potrebbero avere l’esigenza di svolgere una delle suddette attività, su un veicolo non munito di carta di circolazione e, in tal caso, potrebbero impiegare l’autorizzazione provvisoria richiesta e far circolare eccezionalmente - tale veicolo con la targa prova oppure, come nella esemplificazione contenuta nella nota ministeriale del 30 marzo 2018, nel caso di veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima dell’immatricolazione, per cui, per l’officina si presenti la necessità di testare su strada il veicolo, durante i lavori di trasformazione desumere dall’inserimento di tale categoria, quindi, la conclusione che l’autorizzazione provvisoria è necessaria per permettere ai riparatori di circolare con un veicolo che, di per sé stesso, può liberamente circolare, essendo munito della carta di cui all’art. 93 C.d.S., appare in contrasto con la finalità della targa prova l’apposizione di quest’ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di circolazione realizza un risultato inutile per duplicazione di polizze, per cui si dovrebbe escludere l’operatività della ordinaria assicurazione per la responsabilità civile. Inoltre, la tesi che qui si contrasta potrebbe costituire profilo meritevole, solo ipotizzando che l’utilizzo di un veicolo già immatricolato, ma con targa prova, presenti un contenuto di pericolosità, rispetto alla circolazione ordinaria, tale da rendere del tutto sproporzionato l’elemento del rischio assicurato. In sostanza, si dovrebbe sostenere che l’assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria ordinaria non avrebbe garantito quel veicolo se avesse conosciuto l’utilizzo dello stesso anche per prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento ma tale problema non si pone, per siffatto assicuratore obbligatorio, nel momento in cui si afferma il più lineare principio per cui la targa prova e la relativa specifica assicurazione diversa dalla r.c. non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato e le cui eventuali limitazioni soggettive, che dovessero essere previste nel contratto di assicurazione - ad esempio, per soggetti inferiori ad una certa età o con una anzianità di abilitazione alla guida ridotta - non potrebbero mai escludere il diritto del terzo danneggiato all’indennizzo. Senza contare che, notoriamente, fra i soggetti comunque autorizzati dall’assicuratore a condurre il veicolo, anche nel caso di limitazioni contrattuali, vi sono proprio i riparatori la disciplina normativa consente, quindi, di concludere che la circolazione dei veicoli sprovvisti della carta di circolazione, è comunque consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita. In queste ipotesi, in luogo della carta di circolazione, il veicolo necessita, per circolare, di una specifica autorizzazione ministeriale, che può essere attribuita unicamente a determinate categorie titolari di officine, concessionari, costruttori eccetera e che consente il rilascio della targa prova . La finalità della norma è quella di permettere anche all’esercente l’officina di riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare l’efficacia degli interventi da lui effettuati oltre al problema dell’ambito di operatività della targa prova, di cui si è detto, la controversia pone la questione della operatività della garanzia assicurativa. Per quanto si è detto in premessa, anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all’obbligo di assicurazione, atteso che l’art. 122 Codice delle assicurazioni non prevede alcuna eccezione. L’assicurazione della responsabilità civile per la circolazione con targa prova è stipulata, non dal proprietario del veicolo, ma dal titolare dell’autorizzazione a circola con la suddetta targa. In questo caso la polizza copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere rigettato atteso che, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere - ove ne ricorrono i presupposti, solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova con il ricorso incidentale i controricorrenti M. per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale propongono, anche nei confronti di Allianz Assicurazioni, in solido con Garage P. le domande risarcitorie già svolte nel giudizio di merito, nei termini esposti nell’atto di precisazione delle conclusioni del 29 giugno 2017 del giudizio di appello, successivamente analiticamente individuate alle pagine 23-24 del controricorso trattandosi di ricorso incidentale proposto in via subordinata è assorbito, restando in disparte la sua assoluta inammissibilità poiché non sono individuate le norme violate, non è censurata alcuna parte della sentenza per cui, più propriamente, si tratterebbe di riproposizione di domande risarcitorie formulate in sede di merito ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale è assorbito le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate attesa la novità della questione. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto da parte della ricorrente principale. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.