Esame medico (sbagliato) in Germania, ma decesso in Italia: la giurisdizione è del giudice tedesco

La richiesta di risarcimento danni per presunta omessa diagnosi presuppone un’ipotesi di responsabilità contrattuale. In tal caso, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, ove la legge che regola il contratto non sia stata scelta, lo stesso è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto di regola il collegamento più stretto si presume essere col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha al momento della conclusione del contratto la propria residenza abituale e, se si tratta di società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.

Quanto alla competenza giurisdizionale, il Regolamento CE numero 44/2001 sostituito dal Regolamento CE numero 1215/2012 con norma di carattere generale prevede che le persone domiciliate in un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato art. 2 lo stesso regolamento prevede, in materia contrattuale, la possibilità di incardinare il giudizio nello Stato dove l’obbligazione è stata oppure dev’essere eseguita riguardo ai contratti riguardanti la prestazione di servizi, poi, l’art. 5 numero 1 alla successiva lett. b prevede che il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello dello Stato membro nel quale i servizi sono stati o avrebbero dovuto esserlo secondo il contratto . Ai fini della individuazione della giurisdizione secondo l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968, il luogo dell’evento dannoso è il luogo nel quale avviene la lesione del diritto, senza che abbia rilievo il luogo ove si manifestano le conseguenze della lesione. Ciò che conta è c.d. il danno iniziale , mentre non rileva il c.d. danno conseguenza . L’art. 15, Reg. CE numero 44 cit. il cui contenuto è passato nel Reg. CE numero 1215/2012 prevede che le regole di competenza nei contratti del consumatore trovano applicazione nei casi previsti dalle lettere a b e c del comma 1. Tale in sintesi il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione numero 26986/20, depositata il 26 novembre, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Il giudizio sorge da una richiesta di risarcimento danni effettuata presso il Tribunale di Agrigento da parte degli eredi di un uomo deceduto per cancro al pancreas la richiesta è rivolta nei confronti della struttura sanitaria - nella persona della titolare – nonché della compagnia assicuratrice dove mesi prima l’uomo si era sottoposto ad ecografia all’addome senza che si rilevasse la presenza del carcinoma. La malattia si era poi manifestata in Italia pochi mesi più tardi, l’uomo era stato operato e successivamente era deceduto. Dunque, i suoi eredi attribuiscono alla struttura la responsabilità dei danni per mancata tempestiva diagnosi. Elemento che condizionerà l’esito del giudizio è la sede della struttura convenuta , cioè lo Stato tedesco. Ed infatti, con decisione confermata in appello e, vedremo, anche in grado di Cassazione, il Tribunale italiano dichiara il suo difetto di giurisdizione. La Corte d’Appello, a sua volta, osserva che in materia contrattuale valgono le norme del Regolamento CE numero 44 del 2001, che prevedono il principio generale del domicilio del convenuto si aggiungono poi i fori speciali applicabili in specifici casi. E dunque, l’art. 5 del detto regolamento al numero 1 prevede che è possibile convenire una persona domiciliata in uno Stato membro in altro Stato europeo davanti al Giudice dove l’obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita nella specie la norma non giustifica la scelta dello stato italiano, dal momento che l’obbligazione è stata eseguita nel territorio tedesco. Un altro foro speciale è quello previsto dall’art. 5 al numero 3 in materia di responsabilità extracontrattuale e cioè quello del luogo dove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire senza alcuna considerazione, osserva la Corte, del luogo dove si verificano le conseguenze future della lesione. Né, prosegue la Corte d’Appello, può applicarsi la norma di cui all’art. 16 del cit. Regolamento, riguardante la competenza per contratti sottoscritti dal consumatore, perché nella specie non si verte in alcuno dei casi rientranti secondo l’elencazione di cui all’art. 15 . Il ricorso contiene quattro motivi. Con il primo si contesta la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla competenza del giudice le norme del foro del consumatore non possono essere richiamate riguardo alle prestazioni rese dal servizio sanitario pubblico, ma possono esserlo qualora la prestazione è resa in ambito privatistico in tal senso si sarebbero espresse la giurisprudenza nazionale come quella europea, volte entrambe ad assicurare ai consumatori il massimo grado di tutela giurisdizionale. Con il secondo motivo si rileva l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e cioè l’esistenza di due pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea citate nel giudizio la sentenza del 27 giugno 2000 nel caso Oceano/Marciano e la sentenza del 6 settembre 2012 nella causa C-190/11 secondo cui l’art. 15 par. 1 lett. c dev’essere interpretato nel senso che il foro del consumatore è utilizzabile anche se il contratto non sia stato stipulato a distanza. Col terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale la nozione di luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto ” non dovrebbe essere corrispondere a quella del luogo dove è avvenuto il danno iniziale la sentenza impugnata non avrebbe correttamente interpretato la giurisprudenza sull’argomento, e non avrebbe considerato che l’obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno, l’evento, si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva”. Ove i due luoghi non coincidano, il forum commissi delicti , di cui all’art. 20 del nostro c.p.c., dovrebbe coincidere con il luogo in cui l’evento è avvenuto. Infine, col quarto motivo si contesta la mancata applicazione della Convenzione di Roma del 1980 , a mente della quale i contratti conclusi dal consumatore sono regolati dalla legge del Paese dove il consumatore ha la residenza abituale. Anche per l’art. 4 del Regolamento CE numero 864/2007 la legge da applicare alle obbligazioni extracontrattuali è quella del Paese ove il danno si verifica e in tal senso sarebbe anche la Legge numero 218/1995 tanto più che l’obbligazione oggetto di causa dovrebbe essere qualificata secondo le norme di diritto materiale dell’ordinamento italiano . Come anticipato, la Corte respinge il ricorso. La responsabilità è contrattuale secondo i criteri normativi il foro è quello tedesco. In primis , sottolinea che la responsabilità di cui si verte è di tipo contrattuale. In materia va considerato innanzitutto l’art. 57 l. numero 218/1995, che per le obbligazioni contrattuali rimanda alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e questa all’art. 4 co.1 prevede che ove la legge che regola il contratto non sia stata scelta, questo è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto”. Il comma 2 specifica che di regola il collegamento più stretto si presume essere col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha al momento della conclusione del contratto la propria residenza abituale e, se si tratta di società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Osserva poi la Corte che all’art. 57 cit. bisogna aggiungere quanto previsto dal regolamento CE numero 44/2001, applicabile alla fattispecie ratione temporis il giudizio è stato avviato nel 2011, dunque prima che il detto regolamento fosse sostituito dal Regolamento CE numero 1215/2012 . E, dunque, nell’ambito del Regolamento numero 44 rilevano le norme di cui agli artt. 2 e 5, delle quali la prima, di carattere generale, prevede che il foro è quello in cui il convenuto ha il domicilio la seconda al numero 1 lett. a prevede, in materia contrattuale, la possibilità di incardinare il giudizio nello stato dove l’obbligazione è stata oppure dev’essere eseguita. Riguardo ai contratti riguardanti la prestazione di servizi, poi l’art. 5 numero 1 alla successiva lett. b prevede che il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello dello Stato membro nel quale i servizi sono stati o avrebbero dovuto esserlo secondo il contratto. Dunque, non v’è dubbio, la giurisdizione è quella del giudice tedesco la parte convenuta, di diritto tedesco, ha sede in Germania, come la titolare della stessa e l’obbligazione è sempre stata eseguita in Germania. Il Paese con cui è il contratto più stretto – di cui all’art. 4 l. numero 975/1984 - è sempre la Germania, avendo la struttura sede in quel Paese. Tale conclusione, si spiega, è confermata dalla precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite. In particolare si richiama il precedente di cui all’ordinanza numero 23593 del 22 novembre 2010, cui s’intende dare continuità in quell’occasione la Corte affermò che in materia contrattuale secondo la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 un soggetto con domicilio in uno Stato contraente può essere convenuto in altro Stato contraente dove l’obbligazione è stata o dev’essere eseguita luogo che va determinato secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie il giudice italiano, e quindi secondo l’art. 57 l. numero 218/1995, trattandosi di materia contrattuale, secondo la legge del Paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto in quel caso la richiesta di risarcimento danni riguardava interventi chirurgici eseguiti in Svizzera e i convenuti, clinica e medici, con sede e domicilio principale in Svizzera . Nella responsabilità extracontrattuale il foro è quello del c.d. danno iniziale. Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che la giurisdizione sarebbe del giudice italiano in applicazione dell’art. 5 numero 3, cit. Reg. numero 44, secondo cui in materia di illeciti civili dolosi o colposi ha rilievo il luogo nel quale l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire dal momento che il decesso è avvenuto in Italia, è qui che il giudizio dovrebbe essere incardinato. I giudici osservano che, a parte l’evidente incoerenza del richiamare norme in materia di responsabilità extracontrattuale laddove la questione riguarda un caso di responsabilità contrattuale, detti argomenti non sarebbero utili in ogni caso per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, ai fini della individuazione della giurisdizione secondo l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968, il luogo dell’evento dannoso è il luogo nel quale avviene la lesione del diritto, senza che abbia rilievo il luogo ove si manifestano le conseguenze della lesione. Ciò che conta, si è quindi affermato, è c.d. il danno iniziale, mentre non rileva il c.d danno conseguenza si richiamano in tal senso le ordinanze nnumero 8571/2015, 28811/2011, 8076/2012 e la sentenza numero 27164/2018 . Osserva la Corte che l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles è stato ripreso dal Reg. numero 44/2001 e in tal senso è anche l’art. 7 del reg. numero 1215 del 2012. Anche sotto questo aspetto, quindi, la giurisdizione sarebbe del giudice tedesco. Inapplicabile il foro del consumatore nella specie perché il convenuto non svolge attività in Italia, né dirette verso l’Italia. La Corte osserva che a parte la discordanza emergente nella linea difensiva dei ricorrenti, che richiamano, al contempo, le norme sulla responsabilità extracontrattuale e quelle del consumatore, trattandosi di responsabilità contrattuale va valutato anche se debbano applicarsi le norme sul foro del consumatore. L’art. 15, Reg. CE numero 44 cit. il cui contenuto è passato nel Reg. CE numero 1215/2012 prevede che le regole di competenza nei contratti del consumatore trovano applicazione nei casi previsti dalle lettere a b e c del co.1. Escluse le ipotesi di cui alle lett. a e b, va visto se possa applicarsi quella contenuta alla lett. c, secondo cui tali criteri trovano applicazione nel caso di contratto concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività . Nella fattispecie oggetto del giudizio è evidente che le parti convenute non svolgono la propria attività commerciale o professionale nello Stato in cui è domiciliato il consumatore né i ricorrenti sostengono nemmeno per ipotesi , che l’attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso l’Italia. La Corte rammenta che la Corte di giustizia dell’UE ha più volte affermato che l’art. 15 par. 1 del cit. Reg. numero 44 trova applicazione laddove ricorrano insieme tre ipotesi e cioè che una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in ambito estraneo alla sua attività professionale che il contratto sia stato effettivamente concluso e che detto contratto rientri in una delle ipotesi dei cui al cit. art. 15 par. 1, lett. a, b e c. Ove manchi anche una delle tre condizioni la norma del foro del consumatore non può applicarsi si richiama al sentenza della Corte di giustizia 28 gennaio 2012, C-375/13 Kolassa . Nella specie, la sicura mancanza del terzo requisito esclude l’applicazione delle norme sul foro del consumatore.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 20 ottobre – 26 novembre 2020, n. 26986 Presidente Spirito – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2011 Z.G. , A. , F. , N. e L. e T.G. , in proprio e in qualità di eredi del defunto Za.An. , convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, lo studio medico Radiologische Nuklearmedizin Praxis, in persona della titolare Dottoressa P.K. , e la Compagnia di assicurazione HDI-Gerling Privat Versicherung, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto in conseguenza della mancata tempestiva diagnosi di un carcinoma del pancreas. A sostegno della domanda esposero che Za.An. si era sottoposto ad un’ecografia addominale presso la struttura sanitaria diretta dal Dott.ssa P. , sita in omissis indagine dalla quale, però, non era stato diagnosticato alcuno stato patologico relativo al pancreas. Il cancro si era poi manifestato in Italia, dove il paziente era stato operato solo in data omissis e dove era successivamente morto a causa della malattia non diagnosticata. Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio 2019, ha rigettato l’appello ed ha integralmente compensato le spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che in materia contrattuale sono da applicare le norme contenute nel Regolamento CE n. 44 del 2001, in base alle quali vige il principio generale del domicilio del convenuto tale regime è completato dai fori speciali applicabili nei soli casi previsti. Detto Regolamento dispone all’art. 5, n. 1 , punto a , che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita. Nel caso in esame, l’omessa diagnosi era avvenuta pacificamente a omissis , luogo dove aveva sede il laboratorio radiologico della Dott.ssa P. . Neppure poteva essere utilmente richiamato, secondo la Corte d’appello, l’art. 5, n. 3 , del citato Regolamento tale disposizione, avente ad oggetto gli illeciti extracontrattuali, stabilisce che la giurisdizione appartiene al giudice del luogo dove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, cioè il luogo dove l’azione o l’omissione è stata compiuta c.d. danno iniziale , senza dare alcuno spazio al luogo dove si sono verificate le conseguenze future della lesione. Correttamente, poi, il giudice di primo grado aveva ritenuto non applicabile l’art. 16 del citato Regolamento, avente ad oggetto la disciplina dei contratti conclusi da consumatori, posto che nel caso in esame non ricorreva nessuna delle ipotesi di cui all’art. 15 del Regolamento stesso. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo propongono ricorso Z.G. , A. , F. , N. e L. e T.G. con unico atto affidato a quattro motivi. Resistono lo studio medico Radiologische Nuklearmedizin Praxis, in persona della titolare Dottoressa P.K. , e la Compagnia di assicurazione HDI-Gerling Privat Versicherung, con separati controricorsi affiancati da memoria. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo che il ricorso venga rigettato. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 , violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale del giudice adito, in relazione al luogo di residenza del defunto. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che le norme sul foro del consumatore non possono essere richiamate in relazione a prestazioni rese dal servizio sanitario pubblico, mentre sono applicabili in relazione a prestazioni rese in ambito privatistico. In tal senso si sarebbe espressa la giurisprudenza nazionale ed anche quella dell’Unione Europea, entrambe favorevoli ad assicurare ai consumatori il massimo grado di effettività della tutela giurisdizionale. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Affermano i ricorrenti che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione due pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea citate nel giudizio la sentenza 27 giugno 2000 nel caso Oceano/Marciano e quella del 6 settembre 2012 nella causa C-190/11 , secondo le quali l’art. 15, par. 1, lettera c , del Regolamento n. 44 del 2001 deve essere interpretato nel senso che il consumatore può citare il professionista nel luogo del proprio domicilio anche se il contratto intercorso non sia stato stipulato a distanza. 3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale. La doglianza censura l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che a norma dell’art. 5, n. 3 , del Reg. cit. sussiste la giurisdizione esclusiva del luogo ove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Poiché la morte di Za.An. è avvenuta a OMISSIS , la giurisdizione dovrebbe ritenersi radicata presso il Tribunale di Agrigento, dove correttamente è stata incardinata. La nozione di luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto non dovrebbe, secondo i ricorrenti, essere collegata con il luogo in cui si è verificato il danno iniziale per cui la sentenza in esame, non interpretando correttamente la giurisprudenza sull’argomento, avrebbe dimenticato che l’obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno, l’evento, si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva . In caso di mancata coincidenza tra i due luoghi, quindi, il forum commissi delicti di cui all’art. 20 c.p.c., dovrebbe coincidere col luogo in cui l’evento è avvenuto. 4. Col quarto motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto presente che la disciplina applicabile sarebbe quella della Convenzione di Roma del 1980, secondo cui i contratti conclusi dai consumatori sono regolati dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale. Anche in base all’art. 4 del Regolamento CE n. 864/2007 la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è quella del Paese in cui il danno si verifica, e in tal senso sarebbe anche la L. 31 maggio 1995, n. 218 tanto più che l’obbligazione oggetto di causa dovrebbe essere qualificata secondo le norme di diritto materiale dell’ordinamento italiano. 5. I motivi di ricorso non sono fondati. 5.1. Giova innanzitutto premettere che, come correttamente ha rilevato la Corte d’appello di Palermo, la vicenda in esame ha ad oggetto un caso di responsabilità contrattuale, posto che la pretesa risarcitoria avanzata dagli eredi del defunto Za.An. nei confronti dello studio medico Radiologische Nuklearmedizin Praxis, in persona della titolare Dottoressa P.K. , e della Compagnia di assicurazione HDI-Gerling Privat Versicherung riguarda un errore conseguente alla presunta omessa diagnosi di un tumore del pancreas nonostante l’avvenuto espletamento di un’ecografia addominale. Trattandosi di responsabilità contrattuale, va tenuto presente, innanzitutto, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 57, in base al quale le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975. Secondo l’art. 4, comma 1, di quest’ultima, nel caso in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta, esso è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto . Il successivo comma 2 specifica che di regola si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale . Alla L. n. 218 del 1995, art. 57, deve essere affiancata la normativa di cui al Regolamento CE n. 44 del 2001, applicabile ratione temporis all’odierna fattispecie, posto che il giudizio è stato intrapreso nel 2011, cioè prima che le disposizioni di tale Regolamento fossero sostituite da quelle del successivo Regolamento CE n. 1215 del 2012. Sono da tenere presenti, ai fini che interessano, gli artt. 2 e 5 del Reg. n. 44 del 2001, dai quali si traggono le seguenti regole la prima, di carattere generale, è che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro art. 2 la seconda è che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita art. 5, n. 1, Reg. cit. . In relazione ai contratti che hanno ad oggetto la prestazione di servizi - come nel caso oggi in esame - la lett. b del cit. art. 5, n. 1 , dispone che in tale caso il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto . 5.2. Leggendo in modo coordinato il complesso delle disposizioni fin qui richiamate, ne risulta senza possibilità di dubbio che la giurisdizione appartiene al giudice tedesco. La società convenuta è, infatti, di diritto tedesco ed ha sede in , così com’è residente in la Dottoressa P. il luogo in cui l’obbligazione doveva essere prestata - ed è stata poi effettivamente prestata - è parimenti la , perché l’ecografia dalla quale i ricorrenti deducono la responsabilità professionale ha avuto luogo a . Il Paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto cui fa riferimento della L. n. 975 del 1984, citato art. 4, è pure la , perché la parte che doveva compiere la prestazione, cioè lo studio medico convenuto, risiedeva in . La precedente giurisprudenza di queste Sezioni Unite conferma tale approdo interpretativo. In particolare, l’ordinanza 22 novembre 2010, n. 23593, alla quale l’odierna pronuncia intende dare continuità, ha già affermato che in base all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge del 21 giugno 1971 n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi, in base alla L. n. 218 del 1995, art. 57, vertendosi in materia contrattuale, secondo la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto. In quel caso, nel quale l’attore italiano chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da interventi chirurgici eseguiti in Svizzera, la giurisdizione fu attribuita al giudice di detto Stato, nel cui territorio la prestazione sanitaria aveva avuto esecuzione ed i convenuti clinica e medici avevano la sede e il domicilio principale. Nel caso odierno, molto simile, la giurisdizione spetta quindi al giudice tedesco. 5.3. Il terzo motivo di ricorso sostiene che la giurisdizione spetterebbe al giudice italiano perché, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, dovrebbe trovare applicazione l’art. 5, n. 3 , del Regolamento n. 44 del 2001, in base al quale in materia di illeciti civili dolosi o colposi assume rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire . E siccome, argomentano i ricorrenti, la morte di Za.An. è avvenuta in Italia, la giurisdizione dovrebbe spettare al giudice italiano. Osserva il Collegio che, a prescindere dall’evidente incoerenza derivante dall’invocare l’applicazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale in relazione ad una fattispecie di responsabilità contrattuale, nemmeno tali argomenti giovano ai ricorrenti. Per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, infatti, ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il luogo dell’evento dannoso è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tali lesioni. Si è affermato, in altri termini, che ciò che conta è il c.d. danno iniziale, essendo irrilevante il luogo del c.d. danno conseguenza in tal senso, v. le ordinanze 28 aprile 2015, n. 8571, 27 dicembre 2011, n. 28811, 22 maggio 2012, n. 8076, e la sentenza 26 ottobre 2018, n. 27164 . È appena il caso di ricordare che l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles è stato ripreso, senza significative modifiche, dal citato art. 5, n. 3 , del Regolamento n. 44 del 2001 e in tal senso è anche l’art. 7 del Regolamento n. 1215 del 2012 attualmente vigente. Ne consegue che nel caso in esame il danno iniziale si è pacificamente determinato in , perché lì è avvenuto l’errore diagnostico del quale si discute, mentre è irrilevante che la morte dello Z. sia avvenuta in Italia. 5.4. Qualche riflessione va fatta, infine, a proposito del foro del consumatore. Il Collegio rileva, innanzitutto, l’evidente incongruenza della linea difensiva dei ricorrenti, i quali invocano nel primo e secondo motivo la lesione del c.d. foro del consumatore mentre nello stesso tempo lamentano, come si è detto, la violazione delle regole sulla responsabilità da fatto illecito in tal senso, correttamente, la requisitoria del P.G. il quale ha evidenziato il contrasto tra il contemporaneo richiamo delle regole sul consumatore e di quelle sulla responsabilità aquiliana . Tralasciando questo rilievo preliminare, la Corte osserva che, trattandosi di un caso di responsabilità contrattuale, deve essere vagliata anche la possibilità di fare applicazione delle norme a tutela del consumatore. A questo proposito si ricorda che l’art. 15, comma 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001, il cui contenuto è transitato nell’art. 17, comma 1, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, dispone che le regole di competenza nei contratti del consumatore trovano applicazione nelle tre ipotesi di cui alle lettere a , b e c ivi previste. Escludendo, per ovvi motivi, le fattispecie di cui alle lettere a e b , resta da considerare solo quella della lettera c , secondo cui tali criteri trovano applicazione nel caso di contratto concluso con una persona le cui attività commerciali e professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività . Nel caso in esame è evidente che le parti originariamente convenute nel presente giudizio non svolgono la loro attività commerciale o professionale nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore cioè l’Italia , posto che tale attività si svolge in nè viene sostenuto dai ricorrenti, anzi neppure ipotizzato, che l’attività dello studio medico Radiologische Nuklearmedizin Praxis sia diretta, con qualsiasi mezzo , verso l’Italia. È opportuno ricordare - come puntualmente ha fatto il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - che la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che l’art. 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44 del 2001 trova applicazione nell’ipotesi in cui ricorrano tre condizioni, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale in secondo luogo, il contratto tra il consumatore e il professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a a c , di detto art. 15. Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, di modo che, qualora venga meno una delle tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori Corte di giustizia, 28 gennaio 2015, C-375/13 Kolassa . La sicura mancanza del terzo requisito esclude, dunque, l’applicabilità delle particolari regole in tema di azioni proposte dal consumatore art. 16 del Regolamento n. 44 del 2001 . 6. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.