



risarcimento danni | 25 Novembre 2020
Responsabilità civile magistrati: le Sezioni Unite sul dies a quo per la proposizione dell’azione
di Katia Mascia - Avvocato Cassazionista
La domanda di risarcimento per il danno attribuito a provvedimento della Corte di Cassazione che abbia deciso la causa nel merito deve essere proposta a pena di decadenza nel termine di tre anni (due anni in base alla disposizione applicabile ratione temporis) decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sull’istanza di revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale dell’errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo in quest’ultimo caso la valutazione da parte del giudice dell’azione di responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la domanda di revocazione e, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c..

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 26672/20; depositata il 24 novembre)








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