Niente barriere di protezione, il veicolo precipita e il conducente muore: l’imprudenza dell’automobilista non può di per sè salvare il Comune

Riprende vigore la richiesta di risarcimento presentata dai figli di un uomo deceduto a seguito di un terribile volo con la propria vettura, finita in un dirupo. Sotto i riflettori il comportamento dell’ente proprietario della strada per l’assenza di barriere protettive.

La condotta imprudente dell’automobilista non è sufficiente, di per sé, ad escludere la responsabilità dell’ente proprietario della strada per il drammatico incidente che ne ha provocato la morte Cassazione, ordinanza n. 26527/20, sez. III Civile, depositata il 20 novembre . All’origine della vicenda giudiziaria c’è la morte di un uomo, avvenuta dopo un terribile incidente stradale. Nello specifico, l’automobilista ha riportato lesioni mortali, precipitando con la propria vettura in un dirupo sottostante ad una strada comunale priva di barriere di protezione in corrispondenza di una curva ad angolo retto . A chiamare in causa il Comune sono i figli dell’uomo. A loro avviso la responsabilità è palesemente dell’ente locale. Conseguenziale è la richiesta di risarcimento, quantificata in 35mila euro a testa. Per i legali del Comune, invece, la condotta della vittima è stata a tal punto imprudente da escludere la responsabilità dell’amministrazione . A sostegno di questa visione viene evidenziato che l’uomo conduceva una vettura priva di certificato di revisione, e, a causa della velocità eccessiva, aveva proseguito diritto ed oltrepassato il terrapieno posto ai margini della careggiata, senza lasciare tracce di frenata e con la marcia in folle . Per i Giudici di merito la richiesta risarcitoria è priva di fondamento. In Appello, in particolare, ribadiscono che la strada in questione è comunale e, pertanto, il Comune ha obbligo non solo di mantenerla in condizioni di sicurezza ed efficienza ma anche di custodirla in senso tecnico , ma aggiungono poi che anche qualora si dimostrasse l’effettiva pericolosità della sede stradale, non sarebbe provato in alcun modo che essa sia stata la causa della fuoriuscita dell’autovettura , anche tenendo presente la astratta riconducibilità dell’incidente a diverse cause determinanti, tra cui la velocità non adeguata allo stato dei luoghi, la distrazione, un malore improvviso attese altresì le condizioni di salute del conducente . Di conseguenza, per i Giudici di secondo grado appare plausibile ritenere che il sinistro stradale sia dipeso da una disattenzione dell’automobilista o da una errata manovra o da elevata velocità la marcia inserita era folle , più che dalla mancanza di barriere di protezione, con conseguente esclusione della responsabilità del Comune . A portare la questione in Cassazione ha provveduto solo uno dei due figli dell’automobilista. Obiettivo del ricorso ribadire la responsabilità del Comune per il tragico destino del genitore. E in questa ottica il richiamo è innanzitutto alla circostanza che la corretta apposizione delle barriere protettive , su un tratto di strada caratterizzato da oggettiva pericolosità, avrebbe impedito il concretizzarsi dell’evento , anche perché le barriere protettive sono volte a prevenire la fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale, indipendentemente dalle cause dello sbandamento . E questo dettaglio non è secondario, poiché la custodia esercitata dal gestore di una strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze , comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sicché può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione , osserva il legale del figlio. Tutte queste considerazioni spingono i Giudici della Cassazione a ritenere almeno plausibile la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune. In premessa, viene ricordato che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza o inadeguatezza , la circostanza che alla causazione dell’incidente abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo . In questa vicenda specifica, quindi, osservano dalla Cassazione, i Giudici di merito non avrebbero potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada e delle sue pertinenze e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbero dovuto accertare che quest’ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l’interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro . Invece, la Corte di Appello ha mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che lo identifica con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode . Chiarificatore il richiamo al principio secondo cui la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile , ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, giacché l’idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità . Ampliando l’orizzonte, poi, pur affermando che il comportamento del danneggiato può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno , bisogna tener presente che ciò può avvenire quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale . Ciò, però, non significa peraltro, chiariscono dalla Cassazione che laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori, ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che la persona avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza . Necessario, quindi, un nuovo giudizio in Appello per valutare la richiesta risarcitoria in favore del figlio dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 2 ottobre – 20 novembre 2020, n. 26527 Presidente/Relatore Sestini Rilevato che An. Pi. Vi. e Ar. Vi. convennero in giudizio il Comune di San Lucido CS per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del padre Giuseppe, il quale aveva riportato lesioni mortali precipitando, con la propria auto, in un dirupo sottostante ad una strada comunale che era priva di barriere di protezione in corrispondenza di una curva ad angolo retto dedussero la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e richiesero il pagamento di poco più di 35.000,00 Euro per ciascuno il Comune sostenne che la condotta della vittima era stata a tal punto imprudente da escludere la responsabilità dell'amministrazione, rilevando -fra l'altro che il Vi. conduceva una vettura priva di certificato di revisione e che, a causa della velocità eccessiva, aveva proseguito diritto ed oltrepassato il terrapieno posto ai margini della careggiata, senza lasciare tracce di frenata e con la marcia in folle il Tribunale di Paola rigettò la domanda sull'assunto del difetto di prova della proprietà comunale della strada e del conseguente obbligo di custodia in capo all'ente la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame dei Vi. affermando che non vi è dubbio che la strada in questione possa ritenersi comunale e, pertanto, il Comune di San Lucido ha obbligo non solo di mantenerla in condizioni di sicurezza ed efficienza ma anche di custodirla in senso tecnico valutata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche qualora si dimostrasse l'effettiva pericolosità della sede stradale non sarebbe provato in alcun modo che essa sia stata la causa della fuoriuscita dell'autovettura né [ ] il requisito del nesso di causalità può essere ricavato in via presuntiva, stante [ ] la non univocità della situazione ovvero la astratta riconducibilità dell'occorso a diverse cause determinanti, tra cui la velocità non adeguata allo stato dei luoghi, la distrazione, un malore improvviso, attese altresì le condizioni di salute del Vi. appare, piuttosto, del tutto plausibile ritenere [ ] che il sinistro stradale sia dipeso da una sua disattenzione o da una errata manovra o da elevata velocità la marcia inserita era folle , più che a causa della mancanza di barriere di protezione, con conseguente esclusione della responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 1227 c.c. mancando la prova del nesso causale tra res custodita e danno -presupposti indefettibili di responsabilità ex art. 2051 c.c., la domanda doveva essere rigettata ha proposto ricorso per cassazione la sola An. Pi. Vi., affidandosi a tre motivi né il Comune né gli altri intimati gli eredi di Ar. Vi. nel frattempo deceduto hanno svolto attività difensiva. Considerato che col primo motivo, la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in quanto la Corte territoriale non ha valutato la circostanza che la corretta apposizione delle barriere protettive, in base ai criteri e alle caratteristiche previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.M. 18.2.1992, n. 223 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 2 L. 22.3.2001, n. 85, su un tratto di strada caratterizzato da oggettiva pericolosità, avrebbe impedito il concretizzarsi dell'evento precisa che la Corte ha omesso di esaminare e valutare l'incidenza che avrebbe avuto la corretta predisposizione di barriere protettive [ ] volte a prevenire la fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale, indipendentemente dalle cause dello sbandamento il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 1227 c.c. e/o dell'art. 2 D.M. 18.2.1992 del Ministero del Lavori Pubblici e dell'art. 2 L. 22.3.2001 n. 85 assume la ricorrente che la custodia esercitata dal gestore di una strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sicché può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione contesta inoltre che il danneggiante avesse assolto all'onere, sullo stesso gravante, di provare il concorso colposo della condotta della vittima il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 D.M. 18.2.1992, n. 223 del Ministero del Lavori Pubblici e dell'art. 2 L. 22.03.2001, n. 85 , sul rilievo che la Corte di merito non ha in alcun modo ritenuto di accertare la condotta omissiva del Comune di San Lucido in relazione alle disposizioni legislative sopra richiamate , con la conseguenza che la sentenza è pervenuta dunque a ritenere irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che ha omesso di valutare effettivamente la circostanza che la presenza delle barriere avrebbe impedito il concretizzarsi delle nefaste conseguenze del sinistro . Ritenuto che, esaminati congiuntamente i tre motivi, il ricorso meriti accoglimento nei termini che seguono deve darsi continuità al principio -affermato da Cass. n. 9547/2015 in riferimento all'ipotesi di un veicolo precipitato in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard rail secondo cui, in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno [ ] derivante dalla loro assenza o inadeguatezza , la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo cfr. anche Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 24529/2009 e Cass. n. 3651/2006 nello specifico, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore della strada, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada e delle sue pertinenze e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbe dovuto accertare che quest'ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l'interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro la Corte di Appello ha invece mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che lo identifica con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode è noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile Cass. n. 25837/2017 , ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo Cass. n. 18317/2015 , giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità Cass. n. 2660/2013 in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1. c.c. può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019 ciò non significa peraltro che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile -ai sensi dell'art. 1227 c.c. sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate ex art. 1227, 1. co. c.c. , sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, 2. co. c.c. , fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra richiamati la Corte di rinvio provvedere anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.