



risarcimento danni | 11 Novembre 2020
Tanto più grave è il diritto alla salute tanto più si può presumere l’esistenza di una sofferenza interiore
… che comunque deve essere dimostrata
di Alessandro Villa - Avvocato cassazionista
L’impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il Giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall’aumento previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l’aumento previsto dalla Tabelle del Tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25164/20; depositata il 10 novembre)








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