



risarcimento danni | 28 Ottobre 2020
Se la prova del danno è impossibile o particolarmente difficoltosa ci pensa il giudice in via equitativa
di Rosa Villani - Avvocato
La liquidazione equitativa dei danni ai sensi dell’art. 1226 c.c. è rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alla peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 23661/20; depositata il 27 ottobre)








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