La liquidazione del risarcimento del danno da perdita di genitorialità nel caso di figlio nato morto

Trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita le tabelle milanesi non sono direttamente utilizzabili.

Così la III Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 19190/20, depositata il giorno 15 settembre. La vicenda. Una donna prossima al parto, ricoverata per perdita di liquidò amniotico, successivamente perdeva il bimbo. Il Tribunale, in sede penale , condannava la ginecologa per non aver eseguito con urgenza il parto cesareo come avrebbe imposto la situazione di sofferenza fetale. Condannava inoltre la ginecologa, in solido con l'azienda ospedaliera, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite ovvero la donna e il marito , da liquidarsi in separata sede e assegnando la somma di euro 160.000 a titolo provvisionale a ciascuna parte civile. La Corte Penale d'Appello assolveva l'imputata con la formula perché il fatto non sussiste . Le parti civili proponevano ricorso per la cassazione della sentenza ai soli effetti civili . La quinta sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso annullava ai soli effetti civili la pronuncia impugnata rinviando la controversia alla Corte competente per valore in grado d'Appello per un nuovo esame, relativo in particolare alla parte di motivazione concernente la fase di monitoraggio del feto. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello in sede civile, i coniugi in quella sede chiedevano l'accertamento della responsabilità della ginecologa e la sua condanna al risarcimento dei danni in solido con l'azienda ospedaliera. Nel giudizio che ne scaturiva la Corte di merito riconosceva la responsabilità, piena ed esclusiva, della ginecologa per non essere stata in grado di dedurre dal tracciato fetale le informazioni che avrebbero dovuto indirizzarla verso un parto cesareo d'urgenza, per aver somministrato erroneamente la terapia ossitocinica e per aver fatto un uso imperito della ventosa. Conseguentemente condannava, in via solidale, medico e azienda ospedaliera a versare per danno non patrimoniale per la perdita del feto euro 280.000 alla donna ed euro 160.000 al marito somme da cui detrarre quanto ricevuto a titolo di provvisionale oltre ad euro 188.640 alla donna ed euro 6.912 al marito a titolo di danno biologico . La vicenda è quindi giunta all'attenzione della III Sezione Civile della Cassazione a seguito del ricorso presentato dall'azienda ospedaliera. Sulla natura del giudizio di rinvio della sentenza a soli effetti civili. Degli otto motivi di ricorso uno riguarda il convincimento, definito non corretto dalla III Sezione, della Corte d'Appello, che giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello competente per valore a seguito di annullamento della sentenza penale di condanna debba essere equiparato al giudizio di rinvio tout court e che nei mutui i caratteri. In realtà, secondo la ricostruzione operata dalla Cassazione, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo ma ne costituisce una fase del tutto nuova ed autonoma . A riprova di questo vengono ricordati i seguenti elementi chiave 1 il giudizio innanzi al giudice del rinvio si introduce con citazione anziché con atto riassuntivo 2 la citazione va notificata alla parte personalmente e non nelle forme previste dall'articolo 170 c.p.c. 3 la sentenza del giudice del rinvio non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti così Cass. n. 11936/06 4 il giudice del rinvio ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo, proprio perché la sua sentenza non a carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia. Data dunque l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio di rinvio deve ritenersi legittima non solo la formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di Cassazione Penale, ma anche l' emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art 183 c.p.c., nonché la proposizione per la prima volta della domanda di manleva e/o di regresso. Sulla liquidazione del danno, da perdita della genitorialità e psichico. Per quanto concerne la liquidazione del danno da perdita della genitorialità, la III Sezione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita le tabelle milanesi non fossero direttamente utilizzabili , essendo state elaborate per la perdita della persona viva. In linea con quanto statuito dalla pronuncia n. 12717/15, i Giudici d’Appello hanno ritenuto quindi di dover applicare dei correttivi , in considerazione del fatto che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale ma non una relazione affettiva concreta, e pertanto hanno parametrato la liquidazione del caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando però una riduzione del 50% perché il figlio era nato morto. Per utilizzare le parole della Cassazione al giudice a quo non può dunque essere mosso alcun rilievo per aver assunto come parametro orientativo i valori tabellari ed averli adeguati al caso concreto, al fine di tener conto delle circostanze specializzanti . Per quanto concerne, invece, gli importi liquidati a titolo di danno biologico psichico, è stato ritenuto corretto l'accertamento di tale danno in capo alla donna riscontrato in sede di c.t.u. che ha riconosciuto un danno biologico psichico permanente nella misura di 30 punti percentuali e un danno psichico temporaneo per la durata di sei mesi nella misura del 50%. È stato invece ritenuto erroneo, e dunque accolto il ricorso sul punto, il riconoscimento operato dalla Corte territoriale della personalizzazione del danno psichico, in considerazione del fatto che quando vi sia un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, che devono essere sostenuti da una motivazione analitica e non stereotipata cfr. Cass. n. 28988/19 . In particolare, la III Sezione ha ritenuto che le condizioni della danneggiata che avevano costituito la base di riferimento per il riconoscimento di un danno biologico psichico permanente del 30% vale a dire compromissione della vita relazionale, sociale e lavorativa, mancanza di stimoli sessuali, incapacità di provare piacere nelle cose nelle situazioni prima piacevoli, il fatto di recarsi quotidianamente al cimitero non potessero poi fondare altresì la personalizzazione del danno psichico stesso. Spetterà ora nuovamente alla Corte Territoriale adeguarsi alla pronuncia in commento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 8 luglio – 15 settembre 2020, n. 19190 Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Fatti di causa L'ASL n. omissis Bassa Friulana e Isontina ricorre per la cassazione della sentenza n. 165/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste, pubblicata il 3 maggio 2018, avvalendosi di otto motivi. Resistono con controricorso G.S.D. e P.S Il Tribunale penale di Udine, con sentenza del 20 luglio 2011, condannava ad un anno ed otto mesi di reclusione la ginecologa U.L., in servizio presso l'ospedale di omissis , quando P.S., prossima al parto, vi si trovava ricoverata per perdita di liquido amniotico, ritenendola responsabile di avere causato, per negligenza ed imperizia, la morte del feto S.N.M In particolare, le veniva rimproverato di non aver eseguito con urgenza il parto cesareo come avrebbe imposto la situazione di sofferenza fetale che un corretto monitoraggio e/o una corretta interpretazione degli esiti dello stesso avrebbero rilevato. Il Tribunale, assolta l'ostetrica, condannava la ginecologa U.L. e l'odierna ricorrente, in solido, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, assegnava Euro 160.000,00 a titolo provvisionale a ciascuna parte civile. La Corte penale d'Appello di Trieste, cui ricorreva in appello U.L., con sentenza del 18 marzo 2014 assolveva l'imputata con la formula perchè il fatto non sussiste . Le parti civili, gli odierni resistenti, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza ai soli effetti civili. La Quinta Sezione penale di questa Corte, con il provvedimento n. 26997/2015, accoglieva il ricorso, annullava ai soli effetti civili la pronuncia impugnata e rinviava la controversia alla Corte competente per valore in grado d'Appello per un nuovo esame, relativo soprattutto alla motivazione nel suo complesso, con particolare riguardo alla fase del monitoraggio del feto. I coniugi P. - G.S. riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste, chiedendo l'accertamento della responsabilità di U.L. e la sua condanna al risarcimento, in solido con la ASL n. omissis , dei danni risentiti. La ASL chiedeva di essere autorizzata a chiamare in manleva Amissima Assicurazioni e quanto a U.L. chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ne fosse riconosciuta la responsabilità per colpa grave e fosse condannata a rifonderla delle somme versate agli attori, tenendo conto delle provvisionali versate in via riconvenzionale, chiedeva che, nel caso di riconoscimento del danno da perdita della genitorialità, o altra qualificazione corrispondente, da solo o in aggiunta al danno morale iure proprio, fosse accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta la differenza tra il maggior importo già corrisposto e quello previsto dalla sentenza. U.L. restava contumace. La Corte d'Appello, con la decisione oggetto dell'odierna impugnazione, riconosceva la responsabilità, piena ed esclusiva, della ginecologa per non essere stata in grado di dedurre dal tracciato fetale le informazioni che avrebbero dovuto indirizzarla verso un parto cesareo d'urgenza, per aver somministrato erroneamente la terapia ossitocinica, per aver fatto un uso imperito della ventosa. La condannava, in solido con la ASL n. omissis , a versare a P.S. Euro 280.000,00 ed a G.S.D. Euro 160.000,00 da cui detrarre le somme ricevute a titolo provvisionale per danno non patrimoniale per la perdita del feto, Euro 188.640,00 a P.S. ed Euro 6.912,00 a G.S.D. a titolo di danno biologico, al netto delle spese di lite e di CTU. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo la ASL denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di chiamata in causa trasversale nei confronti di U.L., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. Il motivo non merita accoglimento. Erra la ASL nel ritenere che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciarsi sull'azione esercitata nei confronti di U.L., avendo essa, cfr. p. 48 della sentenza, rigettato detta domanda per le stesse ragioni per cui aveva ritenuto di non ammettere la domanda di manleva che la ASL aveva formulato nei confronti della propria Compagnia di Assicurazioni ragioni esplicitate nell'ordinanza di rigetto del 21 giugno 2016 e fondate sul principio secondo cui chi non ha partecipato al processo penale non ha veste per alcun intervento, benchè solo adesivo, nel giudizio di rinvio per la decisione delle domande civili e con la precisazione che al terzo è consentito l'intervento in quanto risulti titolare, nei confronti delle parti, di un diritto autonomo tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c 2. Con il secondo motivo, in subordine rispetto al primo, la ASL contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 106,112 e 269 c.p.c., in riferimento alla domanda in causa c.d. trasversale di U.L., avendo la sentenza impugnata collocato erroneamente la domanda nei confronti di quest'ultima nell'alveo della manleva. Il motivo è fondato. Le conclusioni della Corte d'Appello si fondano sul convincimento che il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello competente per valore a seguito di annullamento della sentenza penale di condanna debba essere equiparato al giudizio di rinvio tout court e che ne mutui i caratteri. Tali conclusioni contrastano, tuttavia, con la posizione raggiunta da questa Corte in ordine alla natura del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., ed ai limiti processuali imposti dalla natura cd. chiusa del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., comma 3. Si ritiene, infatti, che detto giudizio sia autonomo sostanzialmente e funzionalmente da quello penale e legato ad esso solo dal punto di vista formale, rappresentando la via fisiologica per transitare dal processo penale a quello civile quando parte impugnante sia la parte civile Cass. 12/06/2019, n. 15859 e successiva giurisprudenza conforme . Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio cd. iudicium rescissorium . Ai fini che qui interessano, va ribadito che il contenuto del giudizio di rinvio non deve essere compresso e/o ridotto in contrasto con il dettato normativo, considerando che - il giudizio innanzi al giudice del rinvio si introduce mediante citazione, anzichè con atto riassuntivo - la citazione deve essere notificata alla parte personalmente e non nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., dettato come precisa la rubrica dell'articolo per la ipotesi del procedimento in corso - dal disposto dell'art. 393 c.p.c. a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia , si desume in via indiretta che la sentenza del giudice del rinvio non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia nè di primo, nè di secondo grado , riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti Cass. 22/05/2006, n. 11936 - il giudice del rinvio ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo, proprio perchè la sua sentenza non ha carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia Cass. 22/05/2006, n. 11936 . Attesa tale morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di evidente autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve ritenersi legittima non solo la formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, ma anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310 , nonchè la proposizione per la prima volta della domanda di manleva e/o di regresso, secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione Cass. 15/01/2020, n. 517 . 3. Con il terzo motivo, in ulteriore subordine, la ASL imputa alla sentenza gravata la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, avendo rigettato la domanda di regresso limitandosi ad affermare che era stata accertata la sua responsabilità nella causazione del sinistro. Il motivo è assorbito. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, con riferimento alla motivazione apparente sulla qua ntificazione del danno da perdita della genitorialità, giacchè dopo aver affermato di volersi avvicinare ai massimi tabellari, aveva deciso di applicare una decurtazione del 50% ed aveva finito con il riconoscere rispettivamente Euro 260.000,00 ed Euro 200.000,00 alla madre ed al padre. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, a differenza di quanto reputato dalla ASL ricorrente, ha fornito una spiegazione piuttosto puntuale delle ragioni a fondamento della liquidazione del danno da perdita della genitorialità, illustrando, dapprima, la differenza intercorrente tra il danno consistente nella perdita del frutto del concepimento e il danno conseguente alla perdita del figlio, quindi, fornendo ampia giustificazione del parametro liquidativo utilizzato segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto che, trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita , le tabelle milanesi non fossero direttamente utilizzabili, perchè elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell'illecito si era instaurato un rapporto affettivo, ma valessero come criterio orientativo per la liquidazione equitativa del danno da perdita al frutto del concepimento subito tanto dalla madre quanto dal padre. In linea con quanto statuito da questa Corte nella pronuncia n. 12717/2015, che ha equiparato la perdita del feto nato morto alla perdita del figlio, ma con dei correttivi, dovendosi considerare che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non una relazione affettiva concreta, il giudice a quo ha ritenuto di parametrare la liquidazione nel caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando una riduzione del 50% perchè il figlio era nato morto. 5. Con il quinto motivo, in subordine rispetto al precedente, la ASL denuncia, con riferimento alla liquidazione del danno da perdita della genitorialità per violazione degli artt. 1223,1226,2056 e 2059 c.c., risultando la liquidazione operata sproporzionata rispetto all'equità calibrata adottata dalla prevalente giurisprudenza di merito. Il motivo è infondato. La liquidazione del danno in oggetto è avvenuta attraverso una valutazione equitativa che non può essere oggetto di scrutinio da parte di questa Corte, se non con riferimento alla mancata indicazione dei parametri adottati allo scopo di sottrarsi all'equitatività, per così dire, pura. La Corte territoriale, come già rilevato scrutinando il motivo precedente, ha fatto corretta applicazione dell'indirizzo di legittimità, secondo il quale le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità . , atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto Cass. 22/01/2019, n. 1553 . Da ciò consegue che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dalla interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle Tabelle di Milano . che può essere giustificata dalla rilevazione nel caso concreto di circostanze specifiche che rendono necessario un diverso adeguamento del quantum risarcitorio di recente, in tal senso cfr. Cass. 13/05/2020, n. 8884 . Al giudice a quo non può dunque essere mosso alcun rilievo per avere assunto come parametro orientativo l'valori tabellari ed averli adeguati al caso concreto, al fine di tener conto delle circostanze specializzanti. Ciò che si rimprovera alla sentenza gravata sembra essere, invero, un errore di calcolo, per il quale infatti risulta formulata istanza ex art. 287 c.p.c., alla Corte d'Appello. Detto errore può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un error in iudicando nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. Cass. 10/01/2019, n. 478 Cass. 22/11/2016, n. 23704 Cass. 05/08/2002, n. 11712 . Il caso in esame rientra in questa seconda ipotesi - parte ricorrente ha indicato la somma determinato secondo la tabella che la Corte territoriale ha dichiarato di applicare, Euro 327.990, e fatto risaltare che con l'abbattimento del 50% la somma spettante a P.S. e a G.S.D. avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai 160.000 Euro, mentre il giudice a quo aveva liquidato Euro 280.000,00 a P.S. ed Euro 200.000,00 a G.S.D. - sottratta al ricorso per cassazione, non sussistendo gli estremi di un error in iudicando. 6.Con il sesto motivo la ASL lamenta che il giudice a quo sia incorso nella violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, non avendo giustificato l'importo liquidato a titolo di danno biologico psichico. 7.Con il settimo motivo la ASL rimprovera alla sentenza gravata la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, per contraddittorietà e illogicità manifesta in ordine al riconoscimento del danno psichico, per aver dapprima affermato che il danno subito da P.S. dovesse essere ricondotto nell'alveo del danno psichico temporaneo e permanente e poi che il danno permanente di Euro 158.162 dovesse essere riconosciuto nella misura di Euro 180.000.000 per tener conto delle esigenze di personalizzazione. Il sesto ed il settimo motivo possono essere fatti oggetto di un esame unitario, perchè riguardano entrambi la motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscere motivo numero sei e di liquidare motivo numero sette il danno biologico psichico a P.S Occorre premettere che la Corte territoriale per la quantificazione di detto danno ha aderito alle valutazioni del CTU e ne ha dato puntale riscontro a p. 15 del decisum si legge gli attori sono stati visitati dal CTU alla presenza dei CTP rispettivamente nominati dalle parti . non si ravvisano motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è addivenuto il CTU avendo provveduto all'esame delle parti ed essendo pervenuto alla diagnosi con metodo scientifico ed in modo completo ed esaustivo e ciò anche alla luce delle osservazioni formulate dai periti di parte presenti alle indagini a p. 16, dopo aver descritto il quadro sintomatologico relativo a P.S., la Corte, sempre aderendo alle conclusioni del CTU, ha rilevato che il danno biologico psichico permanente era stato quantificato nella misura di 30 punti percentuali e il danno psichico temporaneo per la durata di sei mesi aveva raggiunto la misura del 50% a p. 17 ha concluso dovrà pertanto considerarsi la sofferenza patita . come è emersa dalla CTU espletata . In ordine alla quantificazione ha proceduto tenendo conto dell'entità dei postumi permanenti e temporanei siccome accertati dal CTU e dell'età della vittima, così pervenendo alla determinazione della somma di Euro 158.162,00. In altri termini, deve escludersi che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio imputatole con riferimento all'accertamento dell'an del danno biologico psichico permanente e temporaneo, lo stesso deve dirsi in ordine alla sua quantificazione standardizzata, avendo fatto riferimento alla misura oggetto di accertamento medico-legale ed alla età della danneggiata. 8. Con l'ottavo motivo, in subordine, la ASL lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1223,1226,2056 e 2059 c.c., per aver il giudice a quo riconosciuto la personalizzazione del danno psichico. Il motivo merita accoglimento. In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, con una motivazione analitica e non stereotipata cfr. di Cass. 11/11/2019, n. 28988 che nel caso di specie ha fatto difetto, essendosi la Corte territoriale limitata ad indicare di avere aumentato per personalizzazione fino a Euro 180.000,00 il danno biologico psichico riconosciuto nella misura standardizzata in Euro 158.162,00. Nè può ritenersi che la motivazione di tale aumento per personalizzazione trovi giustificazione nella descrizione delle condizioni della danneggiata, giacchè esse - compromissione della vita relazionale, sociale e lavorativa, mancanza di stimoli sessali, incapacità di provare piacere nelle cose e nelle situazioni prima piacevoli, il fatto di recarsi quotidianamente al cimitero - hanno costituito, come si evince dal decisum, la base di riferimento per l'accertamento della ricorrenza di un disturbo distimico, disturbo d'ansia cronico con somatizzazioni e fobie tradottosi in un danno biologico psichico permanente del 30%, senza alcun riferimento al fatto che tali conseguenze dannose non fossero quelle normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit in persone affette dalla medesima invalidità, nè con riferimento alla perdita del lavoro, nè con riferimento alle conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali così già, ex multis, Cass. 21/09/2017 n. 21939 Cass. 07/11/2014, n. 23778 cui adde, di recente, Cass. 06/05/2020, n. 8532 e n. 8508 . 9. In definitiva, meritano accoglimento il secondo e l'ottavo motivo di ricorso, il primo, il quarto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili, il quinto è infondato, il terzo è assorbito. 10. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la controversia rinviata alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione, alla quale è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e l'ottavo motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.