



risarcimento danni | 16 Settembre 2020
Archiviazione per incertezza sulle prove e azione civile per risarcimento danni
di Valentina A. Papanice - Avvocato
La figura del contratto con effetti protettivi viene ammessa solo per il caso di contratto stipulato dalla gestante e dunque con effetti protettivi verso il padre ed il figlio nascituro, mentre è esclusa per fattispecie diverse; la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi presuppone che il terzo abbia l’identico interesse del contraente, che viene conivolto allo stesso modo dalla esecuzione (o dall’inadempimento) del contratto come appunto nel caso della gestante, dove l’interesse della donna alla nascita del figlio è lo stesso dell’altro genitore e non v’è motivo di distinguere il titolo della responsabilità.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 19188/20; depositata il 15 settembre)








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