Da quali spese processuali ha diritto ad essere tenuto indenne l’assicurato dal proprio assicuratore?

Qualora l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, egli può andare incontro a tre tipologie di spese processuali. La Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto nel quale specifica di quali tra esse l’assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore ed in quale misura.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 18076/20, depositata il 31 agosto. La Corte d’Appello di Napoli condannava una compagnia assicuratrice a rivalere l’assicurato di tutte le somme poste a suo carico ed a favore della controparte oggetto della pronuncia appellata e di quella emessa dalla stessa Corte, comprese le spese di c.t.u. e quelle di giudizio. Contro tale pronuncia, l’ assicurato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l’omessa regolamentazione degli esborsi e compensi professionali nell’ambito del rapporto assicurato-assicuratore , avendo il Giudice condannato l’assicuratore a rifondere all’assicurato solo le spese di soccombenza e non anche quelle di resistenza. I Giudici di legittimità dichiarano fondato il motivo di ricorso prospettato dall’assicurato, richiamando un precedente giurisprudenziale che mette in risalto l’ipotesi in cui l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile commetta un illecito da cui scaturisca una lite giudiziaria, elencando i tre diversi tipi di spese processuali a cui può andare incontro le spese di soccombenza , le spese di resistenza e le spese di chiamata in causa . Ora, mentre l’assicurato ha diritto di ottenere dall’assicuratore le spese di soccombenza nei limiti del massimale , le spese di resistenza rientrano nel genus delle spese di salvataggio previste dall’art. 1914 c.c., poiché sostenute per un interesse comune tanto all’assicurato quanto all’assicuratore. Per questo motivo, esse possono eccedere il limite del massimale nella proporzione prevista dal terzo comma dell’art. 1917 c.c Ciò posto, nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva condannato l’assicuratore a rifondere all’assicurato le sole spese di soccombenza e non anche quelle di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore allo scopo di contrastare la pretesa dell’attore, violando così l’art. 1917 c.c., avendo negato al ricorrente un diritto che costituisce effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile. A seguito di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso e rinvia gli atti al Giudice di seconda istanza, il quale sarà tenuto ad applicare il seguente principio di diritto l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma terzo, cod. civ. .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 giugno – 31 agosto 2020, n. 18076 Presidente Amendola – Relatore Iannello Rilevato che 1. Con sentenza del 9/3/2012 come successivamente corretta con ordinanza del 4/10/2012 il Tribunale di Napoli, per quanto ancora in questa sede interessa, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da P.M. per i danni da infiltrazioni subiti dal proprio appartamento, condannò D.C.D. proprietario del soprastante immobile e il condominio omissis al pagamento in suo favore della somma di Euro 13.639, ripartita per 1/3 a carico del primo e per 2/3 a carico del secondo, oltre che al pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore dell’attore pose altresì a carico dei predetti le spese di c.t.u., in ragione di metà ciascuno dichiarò invece prescritta la domanda di manleva proposta dal D.C. nei confronti della propria assicuratrice, Axa Assicurazioni S.p.A 2. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sui contrapposti gravami, ha, da un lato, rideterminato in aumento l’importo liquidato in favore del P. a titolo di risarcimento del danno, dall’altro - in accoglimento del solo quinto motivo dell’appello proposto dal D.C. , con riferimento alla domanda di manleva -, esclusa la prescrizione del relativo diritto, ha condannato l’Axa Assicurazioni S.p.A. a rivalere il predetto appellante di tutte le somme poste a suo carico ed a favore di P.M. dalla sentenza appellata e dalla presente sentenza, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio . 3. Avverso tale sentenza il D.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Inps ha depositato controricorso, al solo fine di essere edotto delle decisioni che verranno assunte. Gli altri gli intimati sono rimasti tali. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 prot. Interno n. 526 ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione - che qui non viene in rilievo - di quelle indicate nel citato D.L., art. 2, comma 2, lett. g . Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. c , essendo stata prevista la possibilità, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa è stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della art. 1917 c.c., comma 3, e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso la regolamentazione degli esborsi e compensi professionali nell’ambito del rapporto assicurato-assicuratore. Lamenta che il giudice di secondo grado si è limitato a condannare l’assicuratore a rifondere all’assicurato le sole spese di soccombenza, senza accordare anche quelle di resistenza, così violando la su menzionata norma codicistica. Rileva ancora, sotto altro profilo, che la mancanza di qualsiasi decisione sul punto concreta un vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della art. 91 c.p.c Afferma che la mancata condanna dell’assicuratrice alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore dell’assicurato è ingiusta ed erronea anche in relazione alla regola chiovendiana -racchiusa nella citata disposizione processuale - secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione . 3. È fondato il primo motivo di ricorso. Come questa Corte ha già evidenziato, in particolare con il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. 04/05/2018, n. 10595, l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali a le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice b le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea c le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato e perciò l’assicurato ha diritto di ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio art. 1914 c.c. , in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall’art. 1917 c.c., comma 3. Le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c Nel caso di specie la Corte d’appello ha condannato la Axa Assicurazioni S.p.a. a rifondere all’assicurato D.C. unicamente le spese di soccombenza tutte le somme poste a suo carico ed a favore di P.M. dalla sentenza appellata e dalla presente sentenza, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio così la sentenza impugnata, p. 17, secondo capoverso . Non ha, invece, accordato all’assicurato la rifusione delle spese di resistenza, ovvero, come accennato, quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea. Così giudicando, la Corte d’appello ha effettivamente violato l’art. 1917 c.c., comma 3, in quanto ha negato all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile. Coglie nel segno, dunque, il motivo in esame, nella sola parte in cui denuncia error iuris censura questa che, nella pur confusa ed impropria evocazione anche di altri vizi cassatori, appare comunque, nella sostanza, chiaramente evincibile dalla illustrazione che ne è fatta cfr. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 . La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale nell’esaminare ex novo la domanda di garanzia proposta dal D.C. applicherà il seguente principio di diritto L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917 c.c., comma 3 . 4. Resta assorbito il secondo motivo, dovendo comunque il giudice di rinvio provvedere a nuova regolamentazione delle spese, tra esse comprese anche quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.