Errata segnalazione alla centrale rischi e lesione del credito commerciale

In caso di errata segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia, l’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento sia del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito sia del nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato. Per l’accertamento del secondo nesso è decisivo l’esame circa le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata e deve quindi ritenersi viziata per omesso esame di un fatto decisivo la sentenza che non abbia preso in esame tale fatto materiale.

Il caso. Una società conveniva in giudizio una delle proprie banche assumendo di aver subito una errata segnalazione alla centrale rischi della Banca di Italia la banca aveva segnalato una esposizione” della società verso un altro istituto di credito e che tale circostanza aveva comportato la riduzione e la chiusura delle linee di credito in essere presso altri istituti, con conseguente discredito commerciale e perdita della possibilità di condurre a termine i progettati investimenti e piani di ampliamento. La banca si costituiva allegando di aver rettificato l’errata segnalazione e chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza del nesso causale tra la segnalazione e i danni lamentati dall’attrice. La domanda è stata accolta sia in primo che in secondo grado, con condanna della banca ad un cospicuo risarcimento del danno. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla banca, la quale - tra l’altro - ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo le pregresse condizioni economiche e finanziarie della società, precedenti la segnalazione alla centrale rischi e la nullità della sentenza in ordine alla motivazione fondante il riconoscimento la liquidazione anche di un danno non patrimoniale. Gli elementi costitutivi della responsabilità per lesione del credito commerciale. L’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento di un duplice nesso causale a un primo nesso tra la condotta illecita nella specie la erronea segnalazione alla centrale rischi e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p. b un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c. . Importante sottolineare come l’accertamento del primo nesso non implichi di per sé la sussistenza del secondo infatti, la chiusura da parte di un istituto bancario delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe causarne la decozione oppure accelerare una decozione che era comunque inevitabile oppure ancora risultare irrilevante in caso di società florida e sovracapitalizzata. Sulla base di tale principio la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio, affermando che le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata costituiscono un fatto rilevante e centrale nell’accertamento del danno in esame e che la sentenza di appello, tuttavia, aveva trascurato di esaminare, sia in sé sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi. L’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di persone giuridiche. Il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa , con la conseguenza che la relativa prova anche presuntiva deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento e quindi valutata dal Giudice, il quale deve accertarne l’esistenza sotto due profili a se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto alla serenità degli amministratori della persona giuridica che affermi di essere stata danneggiata e quindi di rimbalzo sulla società stessa b se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all’immagine pubblica della persona giuridica. Inoltre, il danno non può identificarsi nella stessa lesione della situazione giuridica vantata dalla persona giuridica in altre parole il danno all’immagine non può essere risarcito in quanto sussiste una lesione dell’immagine ed è necessario che il pregiudizio superi una soglia di minima tollerabilità ben più elevata per le società commerciali che per le persone giuridiche . La Corte accoglie il ricorso anche sulla base di tali considerazioni. La sentenza impugnata viene ritenuta nulla e cassata con rinvio in quanto basata su una motivazione meramente apparente in punto di riconoscimento e liquidazione del danno non patrimoniale la corte d’appello, infatti, non aveva svolto alcuna indagine sulla diffusione della notizia diffamatoria, sulla percepibilità da parte della collettività, sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia piuttosto che ad altri fattori, sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 30 gennaio – 1 luglio 2020, n. 13264 Presidente Scoditti – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. La società Formia Freezing Fish s.p.a. d'ora innanzi, per brevità, la FFF , in data non indicata nè nella sentenza qui impugnata, nè nel ricorso, convenne dinanzi al Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, esponendo che - la Banca Nazionale dell'Agricoltura a marzo del 2000 aveva segnalato alla centrale rischi della Banca d'Italia una esposizione della società attrice verso un altro istituto di credito - tale segnalazione era erronea - in conseguenza della suddetta segnalazione vari istituti di credito con i quali la società attrice intratteneva rapporti creditizi ridussero o chiusero le linee di credito, con la revoca, riduzione degli affidamenti, rifiuti alle proroghe di affidamenti in valuta estera e richiesta di rientro - le conseguenze della suddetta segnalazione avevano causato discredito commerciale alla società attrice, e le avevano precluso la possibilità di condurre a termine i progettati investimenti e piani di ampliamento. Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno atrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'accaduto. 2. Si costituì la Banca Antoniana Veneta s.p.a. successore per incorporazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, a sua volta in seguito incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Siena d'ora in avanti, in ogni caso, MPS , allegando di avere rettificato la inesatta segnalazione in data 18 maggio 2000 che di conseguenza la breve durata della segnalazione due mesi non poteva aver causato alcun discredito commerciale alla società attrice che in ogni caso non vi era nesso di causa tra la segnalazione alla centrale rischi ed i danni lamentati dall'attrice. 3. Con sentenza 19 febbraio 2008 n. 120 il Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, accolse la domanda, e condannò la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 1.641.110, oltre accessori. 4. La sentenza venne appellata in via principale dalla MPS ed in via incidentale dalla FFF, la quale chiese una più cospicua liquidazione del danno. 5. Con sentenza 10 febbraio 2017 n. 897 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello principale ed accolse quello incidentale. La Corte d'appello ritenne che - le banche finanziatrici della società attrice ridussero il sostegno finanziario a quest'ultima a partire da marzo del 2000 - tale condotta costituiva una conseguenza dell'erronea segnalazione alla centrale rischi - nonostante l'avvenuta rettifica gli istituti bancari che avevano riposto fiducia nella società attrice procedevano alla revoca degli affidamenti e alle richieste di rientro - ciò aveva costretto la società attrice a modificare le proprie scelte manageriali - la stima del danno compiuta dal consulente tecnico d'ufficio era accurata e condivisibile . 6. La sentenza d'appello è impugnata per cassazione dalla MPS, con ricorso fondato su sei motivi. a FFF ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 4, perchè sorretta da una motivazione perplessa e incomprensibile con riferimento alla questione della natura della segnalazione erronea alla centrale rischi . Nella illustrazione del motivo si sostiene che dalla lettura della motivazione della sentenza d'appello non si comprende quale fosse il tipo di segnalazione a suo tempo inviato dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura alla centrale rischi. La società ricorrente a tal riguardo deduce di avere eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che la segnalazione compiuta dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura alla centrale rischi non riguardava posizioni in incaglio e a sofferenza, bensì ‘utilizzi vivì in essere . Tuttavia, poichè la sentenza d'appello non ha accertato l'esatto contenuto di tale segnalazione, tale commissione rendeva perplessa e incomprensibile della motivazione, in particolare con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso di causa fra la suddetta segnalazione ed i danni lamentati dalla società attrice. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza d'appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l'11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . Ciò vuol dire che, dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c., una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo in tre casi o quando una motivazione manchi del tutto o quando sia totalmente incomprensibile, o quando sia insuperabilmente contraddittoria. Nessuna di queste tre ipotesi ricorre nel caso di specie. Esclusa ovviamente l'ipotesi della mancanza di motivazione la Corte d'appello infatti si diffonde in merito al problema del nesso di causa da pagina 5 a pagina 8 della sentenza impugnata , a pagina 5, ultimo capoverso, della sentenza d'appello si legge che la Banca Nazionale dell'Agricoltura segnalò alla centrale rischi una nuova, consistente ed inesistente posizione di indebitamento della società attrice nei confronti di un istituto bancario diverso da quelli con i quali intratteneva rapporti . La sentenza impugnata, pertanto, non contiene alcuna perplessità, nè alcuna ambiguità circa il contenuto della segnalazione compiuta dalla Banca Nazionale dell'agricoltura. La motivazione che precede non è infatti nè contraddittoria, nè incomprensibile lo stabilire poi in concreto se davvero la Banca nazionale dell'agricoltura segnalò alla centrale rischi una posizione di indebitamento , oppure altre circostanze, è questione che non attiene alla nullità della motivazione, ma alla ricostruzione del fatto, ed in quanto tale esula dal perimetro del giudizio di legittimità. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo. Sostiene che la Corte d'appello non ha esaminato due documenti versati in atti, provenienti da altrettanti istituti di credito. Tanto il primo di essi una lettera della Banca di Roma datata 15.3.2000 , quanto il secondo una lettera di Unicredit datata 27.3.2000 dimostravano che le banche creditrici della FFF non avevano dato rilievo all'erronea segnalazione di sofferenza pervenuta alla Centrale Rischi, pur essendone a conoscenza e che quando si risolsero a ridurre o contrarre i finanziamenti in precedenza accordati alla FFF, lo fecero per ben altre ragioni che l'erronea segnalazione alla Centrale Rischi. 2.1. Il motivo è infondato. Il vizio di omesso esame d'un fatto che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, può essere denunciato in sede di legittimità consiste nella mancata valutazione di un fatto primario cioè costitutivo della domanda o dell'eccezione o secondario cioè non costitutivo della domanda, ma indirettamente dimostrativo per secundam del fatto costitutivo di quest'ultimo così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 . Non è, per contro, censurabile in sede di legittimità, invocando la previsione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omessa valutazione d'una fonte di prova. Il giudice di merito, infatti, non ha l'obbligo di prendere in esame e confutare una per una tutte le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, ma può limitarsi ad indicare quali, tra esse, ritenga sufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della decisione ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013 Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 - 01 Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995 Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982 e così via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 - 01, nella quale già si stabilì con limpida prosa che il giudice non è tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma è sufficiente che esprima in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo , la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove, e non può essere sindacata in Cassazione, nemmeno sotto il profilo di travisamento del fatto, quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici e non sia travagliata da omesso esame di fatti decisivi . Principio, quest'ultimo, tenuto fermo da questa Corte per sessant'anni, e da ultimo elevato a dignità normativa dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali nella già ricordata decisione n. 8053 del 2014, hanno stabilito che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti . 2.3. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che col secondo motivo di ricorso la MPS lamenta l'omesso esame di due documenti, dai quali sarebbe dovuta emergere secondo la prospettazione della ricorrente la mancanza di nesso causale tra l'erronea segnalazione alla Centrale Rischi e la contrazione dei finanziamenti in favore della FFF. Tuttavia, alla luce dei rilievi che precedono, va in contrario osservato che a il fatto materiale rappresentato dall'esistenza d'un nesso di causa tra l'erronea segnalazione e la chiusura dei finanziamenti è stato preso in esame dalla Corte d'appello, che ne ha affermato l'esistenza. Infatti alle p. 6, ultimo capoverso, e 7, primo capoverso, della sentenza impugnata si legge a partire dal mese di marzo 2000 le quattro banche finanziatrici della FFF modificavano completamente le loro scelte ponendo in essere una diversa politica ispirata al ridimensionamento dell'appoggio finanziario e al rientro delle esposizioni della società b in ogni caso, il fatto denunciato come non valutato dalla MPS non sarebbe stato decisivo, in quanto i documenti non valutati non provenivano da tutti e quattro gli istituti di credito finanziatori della FFF, ma solo da due di essi. Pertanto, anche a volere ritenere dimostrato che la Banca di Roma e la Unicredit non ridussero alcun finanziamento alla FFF in conseguenza della segnalazione alla centrale rischi, ciò non varrebbe a dimostrare che anche gli altri due istituti di credito fecero altrettanto ed in mancanza di questa teorica possibilità, l'omesso esame dei suddetti documenti deve reputarsi non decisivo. 3. Anche col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo deduce che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che il mutato atteggiamento del ceto bancario nei confronti della società attrice andava ricondotto a ragioni diverse, rispetto alla erronea segnalazione alla centrale rischi compiuta dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Osserva la ricorrente, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che la parabola discendente della società FFF iniziò già nel 1999 vari mesi prima della erronea segnalazione alla Centrale Rischi che la società era in difficoltà finanziaria da anni che già l'esercizio 1999 della FFF aveva fatto registrare un calo di fatturato di 2.000.000.000 di lire che la redditività del capitale investito nell'impresa era pressochè nulla che i flussi di cassa generati dall'attività d'impresa erano pari a Lire 400.000.000, a fronte di una totale posizione debitoria di Lire 8.000.000.000 e mezzo che il margine operativo era modestissimo che il volume d'affari si era notevolmente contratto che già nel 1999 la FFF aveva crediti in sofferenza per circa un miliardo di vecchie lire che era sottocapitalizzata che tali circostanze erano documentate da un documento allegato come numero 5 alla c.t.u., e dal documento allegato come numero 11 alla consulenza tecnica di parte che le suddette circostanze di fatto, rappresentate all'ausiliario nominato dal Tribunale, poi, al Tribunale, ed infine alla Corte d'appello, erano state sempre trascurate. 3.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, sulla questione centrale dell'accertamento del nesso di causa, è così strutturata - a pag. 6, ultimo capoverso, afferma che sino al marzo 2000 le quattro banche creditrici della FFF le avevano confermato ed anzi ampliato le linee di credito, nonostante la riduzione del fatturato mentre a partire dal marzo 2000 le suddette banche mutarono atteggiamento - a pag. 7, secondo capoverso, dichiara non essere in discussione che le conseguenze dannose lamentate dalla FFF fossero conseguenza del diverso atteggiamento dei quattro istituti di credito finanziatori - la disamina si conclude al terzo capoverso della medesima p. 7, ove si afferma avere il c.t.u. accertato con valutazione esente da vizi e/o censure di ordine logico/giuridico che le revoche degli affidamenti già concessi alla FFF si verificarono in seguito alla erronea segnalazione e nonostante la rettifica - solo alla successiva p. 8, e per di più discorrendo della quantificazione del danno, la sentenza impugnata afferma senza ulteriori precisazioni - che il perito ha accuratamente risposto ai quesiti , pervenendo alla valutazione positiva sia dell'esistenza del nesso causale tra la condotta della banca e la lesione del diritto d'impresa della FFF, che a quello tra tale lesione e i danni patrimoniali che ne sono derivati . 3.2. Nella motivazione che precede, effettivamente, non si fa cenno alcuno alle pregresse condizioni economiche e finanziarie della FFF, al di là del fugace riferimento alla riduzione del fatturato riscontrata negli ultimi anni p. 6, quartultimo rigo . Da un lato, tuttavia, il benessere d'una società commerciale non dipende dal solo fatturato dall'altro lato, la MPS aveva dedotto e documentato circostanze di fatto astrattamente idonee a dimostrare che la segnalazione alla centrale rischi aveva riguardato una società già in crisi, e che era stata questa crisi preesistente a far allontanare gli istituti di credito dalla FFF. Tuttavia i fatti materiali rappresentati dalle difficoltà finanziarie della FFF della redditività del capitale in essa investito dall'esistenza di una situazione debitoria e di quale entità, non sono stati in alcun modo presi in esame dalla sentenza d'appello nè per condividerli, nè per confutarli. La Corte capitolina infatti ha deciso la causa come se la FFF fosse una società florida e in attivo. Per contro, le pregresse condizioni economiche finanziarie della società, nonchè il trend operativo degli anni immediatamente precedenti la segnalazione alla centrale rischi erano circostanze che dovevano necessariamente essere prese in considerazione ai fini della valutazione del nesso di causalità, poichè erano tali da poterne teoricamente escludere la sussistenza. 3.3. Giova ricordare, a tale ultimo riguardo, che l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale a un primo nesso tra la condotta illecita nella specie la erronea segnalazione alla centrale rischi e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito b un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p. non implica di per sè la sussistenza del secondo da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c. . La chiusura, da parte d'un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate. Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame, che la sentenza d'appello ha effettivamente trascurato di esaminare sia in sè, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi. 3.4. La sentenza d'appello va quindi su questo punto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinchè il giudice del rinvio prenda in esame il fatto materiale rappresentato dalle pregresse condizioni economiche e finanziarie della FFF, e valuti se queste abbiano causato, concausato o soltanto accelerato il danno di cui si è chiesto il risarcimento. 4.11 quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè intimamente connessi. Con questi motivi la società ricorrente impugna, sia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, sia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, il capo di sentenza che ha accordato alla società attrice il risarcimento del danno non patrimoniale. Nella illustrazione delle censure la società ricorrente lamenta in primo luogo che la Corte d'appello avrebbe accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale con una motivazione perplessa e contraddittoria essa infatti non consentirebbe di comprendere se il giudice di secondo grado abbia ritenuto il danno non patrimoniale subito dalla persona giuridica, nel caso di specie, come in re ipsa , oppure come un danno-conseguenza e dunque bisognevole di specifica deduzione e prova . La società ricorrente formula poi due censure subordinate secundum eventum, ovvero a seconda del modo in cui, per evitarne la nullità, volesse interpretarsi la sentenza d'appello. Se volesse ritenersi che la Corte d'appello abbia inteso affermare che il danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale sarebbe un danno in re ipsa, allora la sentenza sarebbe viziata dalla violazione dell'art. 2059 c.c., non esistendo nel nostro ordinamento danni in re ipsa nonchè degli artt. 1226 e 2056 c.c., per avere proceduto ad una liquidazione equitativa del danno senza previamente accertarne la sussistenza. Se, invece, volesse ritenersi che la Corte d'appello abbia inteso affermare che il danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale sarebbe un danno-conseguenza, allora la decisione sarebbe nulla perchè fondata su una motivazione meramente apparente. 4.1. La censura è fondata, nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza, in quanto fondata su una motivazione soltanto apparente. 4.2. La sentenza d'appello infatti, dopo avere accordato FFF un risarcimento per il danno patrimoniale, ravvisato nella perdita di valore dell'azienda, ha accolto altresì la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, con una motivazione così strutturata a dapprima la Corte d'appello ha enunciato i principi in base ai quali va accertato e liquidato alle persone giuridiche il danno non patrimoniale, trascrivendo integralmente la massima d'una sentenza di questa Corte p. 9 b quindi ha affermato che a questi principi il Tribunale non si era attenuto. là dove ritenne non provato il danno in questione c infine, la Corte d'appello afferma che in applicazione dei suestesi principi deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa , dichiarando di avere a tal fine tenuto conto di quattro fattori la somma erroneamente segnalata alla centrale rischi l' idoneità lesiva della condotta l'effettiva percezione per due mesi di tale segnalazione da parte degli intermediari la colpa della MPS la diminuita reputazione della FFF. 4.3. La motivazione appena riassunta non soddisfa il requisito di quel minimo democratico , stabilito dalle sezioni Unite di questa Corte Cass. sez. un., n. 8053 del 2014, cit. , al di sotto del quale la sentenza deve reputarsi nulla, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Ciò per più ragioni. 4.3.1. In primo luogo, la motivazione appena ricordata manca dell'elemento centrale l'accertamento del danno. Essa infatti enuncia una regola il risarcimento del danno non patrimoniale spetta anche alle persone giuridiche afferma che il Tribunale non l'ha rispettata p. 10, secondo capoverso e passa infine alla liquidazione del pregiudizio in esame. Questa Corte, tuttavia, ha ripetutamente affermato che il danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova beninteso, anche presuntiva deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento, e quindi valutata dal giudice ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 - 02 e così pure la decisione richiamata dalla stessa Corte d'appello, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 12929 del 04/06/2007, Rv. 597309 - 01, nella cui motivazione si rifiuta la logica della identificazione del danno nella stessa lesione della situazione giuridica vantata dalla persona giuridica, affermando doversi respingere l'individuazione del danno nel c.d. danno-evento rappresentato dal fatto in sè della stessa lesione . Da ciò discende che del pregiudizio in esame l'organo giudicante di merito deve accertare l'esistenza sotto due profili a se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto alla serenità degli amministratori della persona giuridica che afferma di essere stata danneggiata, e quindi di rimbalzo sulla società stessa b se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all'immagine pubblica della persona giuridica così, ancora, Cass. 12929/07 . 4.3.2. Inoltre i suddetti pregiudizi non patrimoniali, per essere risarcibili, debbono superare una soglia minima di tollerabilità, ovviamente ben più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche, chè altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi ex multis, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019, Rv. 655757 - 01 Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979 - 01, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01 . Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto conforme a diritto l'attribuzione del risarcimento del danno in esame sempre in casi di tangibile gravità e basterà ricordare a tal riguardo Sez. 1 -, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017, Rv. 644074 - 03, avente ad oggetto una ipotesi di danno non patrimoniale causato dal delitto di corruzione è il caso di Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, già ricordata, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore d'una grande società commerciale, diffamata per mezzo della televisione, dopo che in un telegiornale a diffusione nazionale era stata data la falsa notizia dell'arresto dei suoi amministratori è il caso di Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596 - 01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale ad un Comune che, per inettitudine dell'appaltatore, era stato costretto ad annullare una stagione teatrale è il caso di Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007, Rv. 597850 - 01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale alla società gestore delleferrovie, in conseguenza del delitto di corruzione commesso dal suo amministratore. E' stato, per contro, negata la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, nel caso di fatti diffamatori a modesta diffusione Sez. L, Sentenza n. 22396 del 01/10/2013, Rv. 627860 - 01 oppure di fatti che, pur dannosi per la società, potevano non fossero percepibili come tali dalla collettività come nel caso di atti di concorrenza sleale Sez. 1, Sentenza n. 18082 del 25/07/2013, Rv. 627446 - 01 . 4.3.3. La sentenza impugnata, per contro, manca della necessaria indagine sulla diffusione della notizia diffamatoria sulla sua percepibilità da parte della collettività sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia, piuttosto che ad altri fattori sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità. Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata, alla p. 11, secondo e terzo capoverso, si risolve in una tautologia, quasi dicesse che il danno all'immagine è da risarcire in quanto sussiste una lesione dell'immagine motivazione ovviamente non razionale, come già ritenuto da questa Corte Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016 . 4.4. Anche su questo punto la sentenza andrà dunque cassata con rinvio, affinchè la Corte d'appello riesamini l'appello incidentale della FFF, e provveda a motivare in modo non tautologico la propria decisione, alla luce dei criteri sopra elencati. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - rigetta il primo ed il secondo ricorso - accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.