Il Giudice di merito può disapplicare le tabelle del Tribunale di Milano… motivando la scelta

I criteri di valutazione equitativa devono essere idonei a consentire una valutazione che sia equa, adeguata e proporzionata tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso specifico mediante la personalizzazione del danno.

Le tabelle del Tribunale di Milano si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, con la finalità di circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio di guida e non una normativa di diritto. La fattispecie. Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato la sentenza avanti al Collegio di legittimità in quanto il Giudice di merito, nel liquidare il danno non patrimoniale, non ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano effettuando una quantificazione dello stesso con un metodo puramente arbitrario. La quantificazione equitativa del danno non patrimoniale. La quantificazione del danno non patrimoniale è si rimessa alla prudente discrezionalità del Giudice ma tale deve rispettare i principi di equità, proporzionalità e adeguatezza. Dall’applicazione del principio del notorio locale In assenza di un metodo liquidativo normativamente indicato, come ad esempio la tabella per le c.d. lesioni micropermanenti, il Giudice deve fare ricorso alle prassi seguite nei differenti Tribunali che, spesso, hanno determinato la creazione di tabelle che costituiscono il c.d. notorio locale. Non solo il Magistrato deve provvedere alla c.d. personalizzazione del danno valutando le specifiche circostanze di fatto al fine di meglio adeguare il ristoro per equivalente alle effettive sofferenze psichiche e fisiche subite dal soggetto leso. all’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano. Tuttavia, con il tempo, le tabelle predisposte dal Tribunale meneghino hanno assunto una valenza nazionale al fine di individuare un concetto uniforme di equità valutativa e di evitare disparità di trattamento in violazione dell’art. 3, comma 2, della Carta Fondamentale dei diritti. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha avuto modo, più volte, di considerare le citate tabelle come un valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di grave entità. Il mutamento di orientamento della Corte. In un primo momento il Supremo Collegio ha asserito che il Giudice non ha l’obbligo di motivare la scelta tra il metodo del c.d. notorio locale e le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano. Tuttavia, la Corte ha, sul punto, avuto un ripensamento asserendo che il Giudice di merito, qualora non intenda applicare le tabelle meneghine ma quelle in uso nel proprio distretto, deve motivare tale scelta onde evitare di incorrere nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, codice di rito. Ne consegue che qualora il Giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, voglia applicare il principio del c.d. notorio locale deve motivare la propria scelta costituendo le tabelle meneghine una regola integratrice del concetto di equità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 ottobre 2019 – 5 maggio 2020, n. 8468 Presidente Travaglino – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 16/6/2017 la Corte d’Appello di Salerno, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla società Toro Assicurazioni s.p.a., in parziale accoglimento del gravame interposto dalla sig. D.P.M. nonché I.A. e G. eredi del defunto Ia.Al. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Nocera Inferiore n. 418/09 ha riliquidato in aumento la somma liquidata dal giudice di prime cure in loro favore a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso avvenuto il omissis del loro congiunto rispettivamente marito e padre sig. Ia.Al. , all’esito di sinistro stradale avvenuto a omissis per fatto e colpa dei sigg. B.R. e R La corte di merito ha in particolare riconosciuto alle predette appellanti anche il danno patrimoniale subito dal veicolo tg. di proprietà del defunto congiunto. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D.P. e la I. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a. già Toro Assicurazioni s.p.a., poi Alleanza Toro s.p.a. . Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Va pregiudizialmente dichiarata, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle ricorrenti nella memoria, l’inammissibilità del controricorso della società Generali Italia s.p.a. già Toro Assicurazioni s.p.a., poi Alleanza Toro s.p.a. , per tardività. Il ricorso per cassazione risulta infatti ex actis notificato al legale rappresentante di quest’ultima nel domicilio eletto in data 26/10/2017, nonché al legale rappresentante presso la sede legale della medesima in data 27/10/2017, laddove il controricorso risulta alle odierne ricorrenti notificato a mezzo pec solo in data 19/1/2018, e pertanto, in violazione del termine previsto all’art. 370 c.p.c., comma 1, senza che vi sia stata la relativa sanatoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, invero applicabile anche in ipotesi come nella specie di procedimento camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1 lett. f, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016 , cfr., con riferimento alla costituzione dell’intimato tardivamente effettuata con atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei relativi requisiti essenziali, Cass., 18/4/2019, n. 10813 nonché, in relazione alla mancanza di controricorso notificato nei termini di legge e al deposito di memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., da ultimo, Cass., 28/2/2019, n. 5798 Cass., 5/10/2018, n. 24422 Cass., 20/10/2017, n. 24835 Cass., 7/7/2017, n. 16921 . Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1226, 2056, 2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 3 Cost., artt. 1226, 2056, 2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si dolgono dell’irrisorietà della liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio sofferto, dalla corte di merito effettuata non solo in violazione delle Tabelle di Milano ma altresì in termini di puro arbitrio . Con il 3 motivo denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 3 Cost., artt. 1226, 2056, 2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono della mancata applicazione da parte dei giudici di merito delle Tabelle di Milano, per non essere state esse allegate, laddove la recente giurisprudenza nella liquidazione del danno non patrimoniale ha proprio escluso la possibilità di un ricorso ad una liquidazione equitativa pura e ha definitivamente attribuito al criterio milanese la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva ovviamente l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 , in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, mediante la c.d. personalizzazione del danno v. Cass., 16/2/2012, n. 2228 Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 Cass., 29/3/2007, n. 7740 Cass., 12/6/2006, n. 13546 , al fine di addivenirsi a una liquidazione congrua, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale v. Cass., 13/5/2011, n. 10528 Cass., 28/11/2008, n. 28423 Cass., 29/3/2007, n. 7740 Cass., 12/7/2006, n. 15760 . Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 Cass., Sez. 3 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 . Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento. In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il D.Lgs. n. 209 del 2005, ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti. In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. notorio locale v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431 , la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 . Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale , in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad evitare o quantomeno ridurre - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità dal 10% al 100% conseguenti alla circolazione v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 Cass., 30/6/2011, n. 14402 . Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz’altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. v. Cass., 19/5/1999, n. 4852 . Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno v. Cass., 2/3/2004, n. 418 , dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici v. Cass., 21/10/2009, n. 22287 Cass., 1/6/2006, n. 13130 Cass., 20/10/2005, n. 20323 Cass., 3/8/2005, n. 16237 . Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l’attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918 Cass., 26/1/2010, n. 1529 . In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entità del danno dal medesimo giudice accertate v. Cass., 16/9/2008, n. 23725 Cass., 2/3/2004, n. 4186 Cass., 2/3/1998, n. 2272 Cass., 21/5/1996, n. 4671 . La Corte Suprema di Cassazione è peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 . Al riguardo si è peraltro precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi meramente a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992 Cass., 19/10/2016, n. 21059 Cass., 28/6/2018, n. 17018 . Questa Corte è quindi pervenuta a concludere che le Tabelle di Milano si sostanziano invero in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non già normativa di diritto v. Cass., 22/1/2019, n. 1553 . Orbene, nel liquidare il danno non patrimoniale iure proprio subito dalle odierne ricorrenti in base ad apprezzamento orientato sulla natura del fatto causativo e della consistenza del patema delle attrici la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi 2 motivi di ricorso, assorbito il 3. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.