Ultime news sull’indebito pagamento di assegni non trasferibili

Nonostante l’imprudente spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili, incassati dal falso beneficiario, la banca negoziatrice è l’unica responsabile.

Sul tema il Tribunale di Roma con sentenza del 20 febbraio scorso. I risarcimenti pagati con assegni di traenza. Gli assegni di traenza sono solitamente utilizzati dalle compagnie assicuratrici per il pagamento dei risarcimenti. Pur presupponendo la creazione della provvista” Cass. 10-3-2008, n. 6291, FI, 2009, I, 2806, nota VOMERO , Il pagamento con assegno di traenza alla luce del principio di buona fede , NGCC, 2008, I, 1195 , tali assegni non sono sottoscritti dall’emittente. Ciò li rende particolarmente appetibile ad usi indebiti. ad es. il malfattore chiede di versare l’assegno su conto aperto contestualmente o ad hoc in una filiale lontana dalla propria residenza” [Trib. Roma 20-2-2020]. Questo è un campanello d’allarme”, non ascoltato dalla banca negoziatrice. La banca emittente sarebbe corresponsabile dell’indebito pagamento, ma è assolta perché il sistema della chek truncation non le permette di conoscere l’illecito. La banca negoziatrice è dunque l’unica responsabile. La corresponsabilità si estenderebbe altresì alla compagnia assicuratrice che autorizza la banca all’emissione dei titoli, stante la sua negligenza/imprudenza. La colpa consisterebbe nell’invio degli assegni ai beneficiari per posta ordinaria. Dalla fattispecie derivano le questioni appresso esaminate. L’indebito pagamento di assegni non trasferibili. La sentenza in esame ignora l’insegnamento di legittimità che ammette la banca negoziatrice — chiamata a rispondere del danno derivato [] dal pagamento dell'assegno [] di traenza [], munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario — [] provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'attività professionale esercitata Sez. Un., 21-5-2018, n. 12477, BBTC, 2019, II, 297, note TENCATI, Indebito pagamento di assegni non trasferibili. Responsabilità della banca , personaedanno.it, 2018. RICCI, Circolazione titoli e pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato – Il tramonto della responsabilità oggettiva , BBTC, 2019, II, 318 SPAGNUOLO, La responsabilità della banca per l'errata identificazione del prenditore di assegno non trasferibile , BBTC, 2019, II, 305. Cfr. pure TENCATI, Le girate particolari dei titoli all’ordine , Milano, 2018 . Come sopra detto, la banca negoziatrice non impiega la necessaria professionalità, essendo perciò tenuta a risarcire il danno. La sentenza esaminata non specifica la natura della responsabilità, questione comunque da esaminare in questa sede. La responsabilità della banca negoziatrice è contrattuale, essendo violato l’obbligo di protezione verso quanti confidano nel corretto funzionamento del sistema dei pagamenti. Ne derivano - il regime probatorio ex art. 1218 c.c. [sul quale PIRAINO, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell'onere della prova , GI, 2019, 709] - la prescrizione decennale del credito risarcitorio. La spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili. La corresponsabilità del mittente per aver spedito l’assegno non trasferibile per posta ordinaria va criticata in base all’orientamento a termini del quale la spedizione di un assegno [] non trasferibile effettuata [] al beneficiario [] mediante posta ordinaria non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno [], determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare Cass. 15-5-2019, n. 12984, rv 654250-01 . Ciò perché l’illecito colposo della banca, che paga indebitamente l’assegno non trasferibile, interrompe il nesso causale tra la condotta del mittente ed il danno sofferto dall’effettivo beneficiario. Non si capisce allora perché il Tribunale di Roma, nella sentenza in esame, addebita il 50% della responsabilità dimezzando conseguentemente il risarcimento al comportamento della società assicurativa mittente. Malgrado il divieto di inserire valori nella corrispondenza ordinaria non sia rispettato, la circostanza riguarda i rapporti tra l’ente postali e i suoi utenti” Cass. 12984/2019 . Tale rapporto È distinto dall’illecito della banca negoziatrice, fonte della sua esclusiva responsabilità. Essendosi la sentenza discostata dall’interpretazione giurisprudenziale prevalente e condivisa, è prevedibile la sua impugnazione.

Tribunale di Roma, sez. XVII, sentenza 20 febbraio 2020 Ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda attorea deve essere solo parzialmente accolta. Preliminarmente deve ritenersi esente da responsabilità la banca emittente gli assegni. In effetti, la S.p.A. non ha avuto alcun ruolo nella fase di negoziazione ed estinzione degli assegni dedotti in giudizio, effettuata -come noto alla richiedente S.p.A. e dalla stessa accettato per gli innumerevoli analoghi titoli andati a buon fine nel contesto del predetto rapporto convenzionale con procedura c.d. di check truncation” e cioè, per come previsto dal Regolamento applicativo interbancario, senza materiale trasmissione e/o restituzione del titolo alla banca emittente ma con regolazione in via esclusivamente informatica dei flussi in questione tra le banche interessate. Ciò con il vantaggio per la clientela della compressione dei tempi di riconoscimento della disponibilità -e, nella fattispecie, della velocità dei rimborsi assicurativi quale elemento distintivo della Compagnia grazie alla maggiore celerità degli esiti, oltre alla riduzione dei giorni valuta. In tale contesto, la banca negoziatrice è l’unico soggetto che ha potuto esaminare compiutamente l’assegno potendo la stessa rilevare contraffazioni e/o falsificazioni non rilevabili dalla mera trasmissione telematica. Come noto agli effetti di cui all’invocato art. 43 L.A. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento”. Ciò deve ritenersi sufficiente ad escludere la responsabilità dell’emittente l’assegno che non è neppure responsabile della sua trasmissione. Diverso discorso è da farsi per le banche negoziatrici. In siffatta materia la giurisprudenza ha chiarito che l’art. 43 L.A. deroga sia l’art. 1992 che l’art. 1189 c.c., di modo che il debitore è liberato solo se paga al prenditore esattamente identificato o al banchiere giratario per l’incasso , sicché se egli cade in errore, anche senza colpa nell’identificazione, pagando al legittimato apparente, deve pagare una seconda volta al vero prenditore Cass. 1098/1999 . E pur considerando che per la Suprema Corte a carico della banca è posto non solo l’onere in generale di identificazione del soggetto presentatore, ma anche di verifica della assoluta regolarità formale e materiale del titolo, in quanto l’onere di esatta identificazione del prenditore dell’assegno presuppone la genuinità del titolo, ovvero l’assenza di alterazioni nell’indicazione nominativa del prenditore ove si risolvano in un’incertezza sull’identificazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione, dovendo in ipotesi di positiva verifica della regolarità formale, con la normale diligenza relativa all’attività bancaria, necessariamente provvedere a pagare Cass. 1087/1999 Cass. 11976/1999 Cass. 6524/2000 . Trattasi di diligenza che impone un minimo di cautela superiore rispetto al tipo di attività esercitata, consono ad un livello di professionalità che deve essere necessariamente elevato. Va però considerato che alla verifica da parte dell’operatore, gli assegni non presentavano alterazioni, ne risultavano oggetto di denuncia di furto. Va però considerato che a partire dal 2007, in occasione dell’entrata in vigore del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, istitutivo tra l’altro dell’Archivio Unico Informatico, l’obbligo della verifica dell’identità di chi compie operazioni saltuarie è divenuto non solo più intenso ma anche di facile esecuzione, a ragione della possibilità di una verifica immediata dei dati da inserirsi in sistemi informatici idonei ad eseguire in pochi secondi la verifica necessaria. L’ultimo obbligo in discorso, alla cui attuazione tutti i banchieri sono tenuti, rende facilmente individuabile una responsabilità a carico della banca che paghi al falso titolare dell’assegno I fatti di cui è causa si sono svolti nel 2012 e cioè dopo l’entrata in vigore della normativa e del sistema sopra indicato di modo che alla convenuta era possibile rilevare che chi poneva in riscossione il titolo non fosse l’effettivo titolare. Mentre l’eventuale alterazione dell’assegno a nome di un soggetto diverso, soprattutto con riferimento a quegli assegni compilati manualmente poteva essere rilevata solo dalla banca negoziatrice degli assegno. Va ancora rilevato che secondo giurisprudenza consolidata soprattutto di legittimità Cass. 14777/2016 18183/2014 e conformi il pagamento a soggetto diverso dal titolare costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva a tenore dell’art. 43 l.a. che costituisce norma speciale rispetto all’art. 1189 c.c. ed anche rispetto all’art. 1992 c.c. comma secondo. L’at. 43, infatti, non esprime in termini di buona fede o colpa ma di mero nesso tra fatto e conseguenza. La ratio della norma risiede nella totale affidabilità e certezza del sistema sulla clausola di non trasferibilità” che mira a garantire efficacemente che il pagamento del titolo avvenga solo a favore dell’effettivo beneficiario. Trattasi di una norma di chiusura che stabilisce di far gravare il rischio dell’operazione su chi è più in grado di gestirlo, ossia sul banchiere professionalmente addetto alla gestione del credito e dei pagamenti. Ove peraltro si optasse in termini di responsabilità per colpa, in ogni caso la condotta delle banche negoziatrici non appaiono satisfattive del parametro della diligenza tecnica della banca professionista. Infatti nelle ipotesi di cui al presente giudizio le banche negoziatrici avrebbero dovuto notare tutti i campanelli di allarme, comuni a tutte le condotte truffaldine ovvero la richiesta di versare l’assegno su contro aperto contestualmente o ad hoc in una filiale lontana dalla propria residenza. Va peraltro ravvisato un concorso di colpa ex art 1227 c.c. nel comportamento imprudente della compagnia assicurativa che, pur conoscendo il rischio che siano commessi illeciti con gli assegni di traenza, in quanto fenomeno non nuovo e ben noto agli operatori del settori, continui a far inviare via posta ordinaria gli assegni invece di prediligere altre forme di pagamento o consegna dell’assegno. A maggior ragione per quanto attiene alla spedizione di assegni privi di sottoscrizione e di specimen. Deve pertanto ritenersi che il comportamento dell’assicurazione, che ha su precedente accordo autorizzare la banca emittente alla spedizione con posta ordinaria, essendo gravemente colposo, abbia avuto un contributo causale del 50% nella specifica eziologia degli eventi sottoposti a giudizio. Per tale motivo la richiesta risarcitoria deve essere diminuiti del 50%. Le spese attesa la particolarità delle questioni sottese alla decisione devono essere interamente compensate tra tutte le parti del giudizio. Esecutiva per legge. P.Q.M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.P.A.,. nei confronti di così provvede 1. Respinge la domanda nei confronti della . 2. accoglie parzialmente la domanda nei confronti di e per l’effetto 3 . accerta la responsabilità di nell’irregolare pagamento a persone diverse dai legittimi titolari e per l’effetto accertata la concorsuale responsabilità dell’attrice ex art. 1227 c.c. nella misura del 50% condanna la stessa convenuta a pagare all’attrice la minor somma di €. 8.683,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo 4. accerta la responsabilità di nell’irregolare pagamento a persone diverse dai legittimi titolari e per l’effetto accertata la concorsuale responsabilità dell’attrice ex art. 1227 c.c. nella misura del 50% condanna la stessa convenuta a pagare all’attrice la minor somma di €. 4.582,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 5. compensa interamente tra le parti le spese di lite.