Il danno morale soggettivo, per essere risarcito, deve essere tempestivamente allegato nell’atto di citazione

Laddove sia dedotta o provata l’esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico-legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento.

Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 7964/20 depositata il 20 aprile. Il caso. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale, la Corte territoriale respingeva l’appello proposto dai danneggiati per il mancato riconoscimento del danno morale soggettivo subito in proprio dalla madre a seguito della morte del figlio durante l’incidente. In particolare, i Giudici rilevavano la tardività delle allegazioni nell’atto di citazione relative al danno biologico sofferto dalla madre in termini di lesione nella sfera psichica. Autonomia delle singole voci di danno non patrimoniale. Proposto ricorso per cassazione, i Giudici di legittimità affermano che qualunque sottospecie o tipologia di danno alla persona non può sfuggire al principio di allegazione e di prova che regola il processo civile. Infatti, è stato più volte affermato che possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l’esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all’integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l’incidenza dell’atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato . Tale principio discende proprio dalla volontà della giurisprudenza di legittimità di riconoscere un’autonomia interna alle diverse voci di danno non patrimoniale, valevole anche sul piano processuale proprio per evitare la duplicazione delle voci risarcitorie. Questa autonomia strutturale, così come voluta dalla giurisprudenza, implica che laddove sia dedotta o provata l’esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico-legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento. A tal proposito, la Corte ricorda che non esiste alcun automatismo tra danno biologico e danno morale, anche quando il primo attiene alla sfera psichica del soggetto. Entrambi vanno allegati e provati nell’ambito del contraddittorio tra le parti. Nella fattispecie, avendo omesso le parti di allegare nell’atto di citazione il separato pregiudizio del danno morale soggettivo, la Corte territoriale ha correttamente rigettato la pretesa relativa alla liquidazione dello stesso. Pertanto, sulla scorta dei principi riportati, la Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 novembre 2019 – 20 aprile 2020, n. 7964 Presidente Amendola – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 19/1/2018 avverso la sentenza n. 2755/2017 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 21/11/2017, notificata via pec il 21/11/2017, F.P. e F.G. ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la Corte ha respinto l’appello proposto per il mancato riconoscimento del danno morale soggettivo subito in proprio dalla madre P.M. deceduta in corso di causa , in un giudizio instaurato con atto di citazione del 13.3.2012 da F.G. e P.M. , in proprio e quali eredi del figlio F.S. , nei confronti B.F. e di Groupama ass.ni, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale, occorso in data omissis , in cui il figlio era deceduto. Con atto notificato via pec il 28/02/2018 Groupama Ass.ni s.p.a. ha notificato separato controricorso nei termini indicati in epigrafe. Il ricorso è affidato a un motivo. 2. Per quanto qui di interesse, nel respingere l’appello, la Corte distrettuale rilevava la tardività delle allegazioni in punto di danno biologico sofferto in termini di lesione nella sfera psichica conseguente alla morte del figlio, confermando sul punto le statuizioni del Tribunale che aveva ritenuto tardive le domande risarcitorie relative al danno morale, allegate nella memoria ex art. 183 c.p.c., n. 3, sull’assunto che dette domande non potessero ritenersi già incluse nelle richieste di risarcimento del danno non patrimoniale indicate nell’atto di citazione, in quanto attinenti al danno biologico di tipo psichiatrico, e che quest’ultimo, quindi, dovesse ricevere considerazione in base alle allegazioni e alle prove dedotte tempestivamente nell’atto di citazione, essendo del tutto improprio il richiamo dell’appellante al carattere unitario del danno non patrimoniale, poiché la sua liquidazione non può prescindere dalla tempestiva allegazione, e dalla relativa prova, di tutti gli aspetti nei quali tale danno si articola. Considerato che 1. Con il primo e unico motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2059 c.c., poiché la Corte d’Appello ha ritenuto la domanda attorea di risarcimento del danno morale soggettivo tardivamente proposta, nonostante la tempestiva richiesta fatta nell’atto di citazione. Deducono i ricorrenti che nell’atto di citazione di primo grado P.M. le cui ragioni sono oggi portate avanti dagli eredi odierni ricorrenti ha svolto una domanda per danno da perdita parentale parzialmente accolta e per danno morale soggettivo rigettata , entrambe voci di danno distinte rispetto al danno biologico rigettato per tardività della deduzione, seppure tutte costituiscano componenti della categoria unitariamente intesa del danno non patrimoniale . 2. Il motivo è inammissibile. 3. Nel motivo viene denunciato che il giudice del merito, nel qualificare la domanda iniziale come danno biologico, non ha tenuto conto del principio di onnicomprensività del danno non patrimoniale, in cui è incluso il danno morale soggettivo comunque rientrante nel concetto di danno non patrimoniale, e pertanto abbia dato una risposta giudiziale non conforme a quanto richiesto in termini di liquidazione del danno morale e parentale quest’ultimo riconosciuto alla madre in misura pari a quella dell’altro genitore . La Corte di merito, sul punto, ha escluso che sia stata adeguatamente e tempestivamente richiesta la liquidazione del danno biologico sofferto dalla madre per la perdita del figlio rimasto vittima di un incidente stradale cui in corso di causa sono succeduti i ricorrenti iure hereditatis, essendo essa deceduta in corso di causa , collegato alla lesione psichica subita, rilevando che era stata allegata, nel primo grado di giudizio, solo la pretesa relativa al riconoscimento del cd danno parentale, unitamente al proprio coniuge, e che ogni altra richiesta non facesse parte del contraddittorio. 4. Sull’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale collegato alla persona sia i ricorrenti, sia la sentenza impugnata concordano, sulla base della giurisprudenza che si è oramai sedimentata. È, infatti, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si intende confermare, il principio secondo cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale , risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno Cass. civ. SS. UU., sent. 11 novembre 2008, n. 26972 Cass., sent. 26 febbraio 2003, n. 02869 . Pertanto, il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale rappresentano le componenti dell’unico genus danno non patrimoniale , e dall’unitarietà della categoria discende l’ulteriore corollario dell’onnicomprensività del giudizio di liquidazione del danno alla persona. Sicché, quando il fatto illecito integra in astratto gli estremi di un reato, o comunque tocca aspetti correlati alla lesione di beni di matrice costituzionale, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dall’illecito cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 . 5. Tuttavia, ogni sub-specie o tipo di danno alla persona non può sfuggire al principio di allegazione e di prova che regola il processo civile. Nella materia de qua il principio è riflesso nei precedenti di questa Corte secondo i quali possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l’esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all’integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l’incidenza dell’atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13992 del 31/05/2018 Sez. L, Sentenza n. 583 del 15/01/2016 Cass.Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013 . Pertanto, la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, inclusivo della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sui piano dinamico-relazionale, consistente nella perdita del legame affettivo e relazionale con il congiunto e nella correlata sofferenza soggettiva Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 , anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili in virtù del principio della onnicomprensività della liquidazione di liquidazione unitaria. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza con a quale il giudice d’appello in riforma della sentenza di primo grado aveva aumentato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, proprio in ragione della gravità degli effetti prodotti, sulla loro psiche, dalla morte del familiare cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015 . 6. Più precisamente, occorre riportarsi ai precedenti con cui la giurisprudenza di legittimità ha inteso, da ultimo, riconoscere un’ interna autonomia alle diverse voci di danno non patrimoniale, valevole sul piano processuale, oltre che ontologico, proprio per evitare duplicazioni di voci risarcitorie, o ancor peggio automatismi e appiattimenti decisionali ovvero anche, infine, violazioni del principio del contraddittorio Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 Cass. sez. 3, ord. 27 marzo 2019, n. 8442 Cass., sez. 3, sent. 17 gennaio 2018, n. 901 . Si è chiarito, infatti, che il danno biologico risulta un danno ontologicamente distinto, con presupposti giuridici e probatori assolutamente diversi rispetto al danno morale. Il danno morale infatti è un danno interiore e riflesso , in quanto attiene alla sfera interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva diversamente, il danno biologico è un danno esteriore che attiene alla sfera relazionale del soggetto, proprio in quanto attiene alla lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato. Si è detto, infatti, che, mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione, ad esempio, del danno biologico e del danno dinamico-relazionale , atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente espressa nei cd barème medico-legali quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale , non costituisce, invece, duplicazione la congiunta attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del pregiudizio morale che non ha fondamento medico-legale, perché esso non ha base organica ed è estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, essendo inerente alla sofferenza interiore o psichica che il soggetto ha subito per effetto della lesione quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018 . 7. Da questa autonomia strutturale, ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi, inerenti alla sfera interiore o psichica della persona, non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 901 del 17/01/2018 Rv. 647125 03 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018 Cass.Sez. 6 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018 -Rv. 649024 01 . 8. Non c’è, dunque, automatismo tra danno biologico e danno morale, anche quando il danno biologico attiene alla sfera psichica del soggetto, e dunque entrambi vanno allegati e provati nell’ambito del giusto contraddittorio tra le parti. Il primo richiede una valutazione di tipo medico-legale, mentre il secondo incide sulla cd sfera soggettiva interna, incidente sul danno non patrimoniale da liquidarsi. Trattandosi quindi di profili distinti, il giudice di merito dovrà preliminarmente verificare se e come tali specifiche componenti siano state allegate e provate dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente in caso di esito positivo della verifica ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di valutazione adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l’intensità e la durata della sofferenza psichica morale derivata dall’illecito Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 24075 del 13/10/2017 -Rv. 645779 01- . 9. Orbene, nel caso in questione, l’impugnativa ha anzitutto ad oggetto la statuizione sulla qualificazione della domanda, questione che impinge nella valutazione della pretesa risarcitoria in riferimento ai fatti dedotti, come tale riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità salve solo le ipotesi di violazione del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa rispetto a quello formalmente proposta, nonché di travisamento del contenuto della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio quale causa dell’errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova Cass. Sez. 3, Sentenza n. 539 del 17/01/2012 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 13/07/2004 . 10. Nello specifico, nel dedurre il vizio di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del danno morale soggettivo , in tesi dedotto sin dal primo atto di giudizio, patito dalla madre della vittima del sinistro poi anch’essa deceduta , per come quantificato dal CTU medico-legale in Euro 39.066,00 pg. 14 ricorso , e reso oggetto di autonoma valutazione clinica, sulla base della documentazione prodotta, in termini di danno psichico, e quindi di danno biologico. Orbene, proprio il riferimento, ai fini liquidatori, alla valutazione clinica effettuata mediante CTU medico-legale, dà conto del fatto che il danno alla persona dedotto, cui le parti ricorrenti fanno riferimento in termini di danno morale, e di cui denunciano una non corretta valutazione giuridica, ha, invece, una natura a sé stante, clinicamente apprezzabile, mentre il danno morale soggettivo cui si intende ricondurre la suddetta pretesa non può essere ad esso assimilato, trattandosi di pregiudizi ontologicamente diversi, che come tali necessitano di altrettanta adeguata allegazione e prova. 11. Sulla base di siffatte considerazioni, ritiene il collegio che, accolta la domanda di risarcimento del danno parentale, nella misura Euro 230.000,00 per ciascun genitore, correttamente sia stata rigettata la ulteriore pretesa relativa alla liquidazione separata del danno morale soggettivo della madre, inteso dalla parte come equivalente al danno biologico , trattandosi di pregiudizio non specificamente allegato nell’atto introduttivo. 12. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.