Misure per il settore assicurativo nel decreto Cura Italia

Il decreto legge 17 marzo 2020 n 18, pubblicato sulla G.U. N 70 di pari data prevede alcune misure per il settore assicurativo.

L’art. 125, infatti, interviene sulle scadenze contrattuali delle polizze RCA stabilendo che fino al 31 luglio 2020 il termine di cui all’art 170-bis del d.lgs. n. 209/2005 è prorogato di ulteriori quindici giorni. Orbene, l’art. 170-bis prevede che il contratto di assicurazione della RCA ha durata annuale e non si rinnova tacitamente, ma la efficacia della garanzia si estende non oltre il quindicesimo giorno successivo. Pertanto, quei contratti che dovessero scadere tra la data di pubblicazione del decreto legge ed il 31 luglio del 2020 beneficeranno di una estensione temporale di trenta giorni. La norma prevede anche la proroga di ulteriori sessanta giorni dei termini di cui all’art. 148 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 209/2005 più precisamente, fino al 31 luglio 2020 sono prorogati i termini di legge per la formulazione della offerta risarcitoria o della motivata contestazione, ma solo nei casi di necessario intervento di un perito o di un medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alla persona. Anche in questo caso la proroga dovrebbe riguardare unicamente i termini che dovessero scadere nella finestra temporale del 17 marzo e 31 luglio. Fonte ridare.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus