L’attraversamento di un gatto in autostrada integra l’ipotesi del caso fortuito

La presenza di un gatto in un tratto pianeggiante dell’autostrada è qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile. La fattispecie risulta inquadrabile nella categoria del fatto naturale un gatto che attraversa la carreggiata di un’autostrada prima dell’alba.

Il caso. Un uomo conviene in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Milano una società autostradale per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un sinistro cagionato dalla collisione con un gatto che improvvisamente ha attraversato la carreggiata autostradale, attribuendo alla società una responsabilità ex art. 2051 c.c. Il Giudice accoglie la domanda e condanna la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 2095,00, oltre interessi legali. La società autostradale propone appello dinnanzi al Tribunale di Milano, affidandosi a tre motivi di ricorso, ritenendo anzitutto violato l’art. 2967 c.c. per non aver fornito parte attrice la prova del nesso causale tra presunto evento e danni. Il Tribunale ritiene infondato il motivo il danneggiato aveva fornito sia la prova dell’investimento sia del nesso di causalità tra questo e il danno lamentato, circostanza confermata anche dalla Polizia stradale che aveva poi rimosso la carcassa dell’animale. Erronea applicazione dell’art. 2051 c.c Con il secondo motivo di ricorso, la Società autostradale denuncia l'erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. in conseguenza del mancato riconoscimento del caso fortuito al caso di specie. Orientamento consolidato. Il Tribunale ricorda come sia consolidato l’orientamento di legittimità che attribuisce all’art. 2051 c.c. un’ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualsiasi connotato di colpa. Unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità del custode è il caso fortuito, ossia quell’evento che non poteva essere in alcun modo previsto. Il giudice di merito ricorda infatti quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25837 La condotta della vittima d’un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi caso fortuito” e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode tra le più recenti in tal senso, Cass. civ., sez. III, sent. n. 18317/2015 . Ipotesi di caso fortuito. Nella fattispecie concreta, il Tribunale ritiene che nel caso di specie ricorra un’ipotesi di caso fortuito. Ripercorrendo le tre tipologie di ipotesi fatto naturale, fatto del terzo e fatto dello stesso danneggiato afferma come siano tutti eventi idonei ad interrompere il nesso causale. La presenza di un gatto in un tratto pianeggiante dell’autostrada è comunque qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile. In particolare, la fattispecie risulta inquadrabile nella categoria del fatto naturale un gatto che attraversa la carreggiata di un’autostrada prima dell’alba. Nessuna recinzione avrebbe infatti potuto impedire l’attraversamento di un animale così snello e agile essendo stata fornita la prova del caso fortuito, il custode deve considerarsi liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c Il Tribunale accoglie dunque il motivo di ricorso e condanna l’appellata alla restituzione delle somme già versate. Fonte ridare.it

Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza 16 gennaio 2020, n. 413 Giudice Unico Spera Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, omissis conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro avvenuto in data 23 febbraio 2016, alle ore 5,30. Esponeva l'attrice che, in quelle circostanze di tempo e di luogo, omissis suo convivente, procedeva alla guida della Fiat 500 tg. omissis di sua proprietà mentre percorreva il tratto autostradale Milano-Genova lungo la carreggiata nord, subito dopo l'uscita di Cantalupa all'altezza del chilometro 0+000 veniva a collisione con un gatto che improvvisamente attraversava la carreggiata autostradale”. Addebitando alla convenuta una responsabilità a norma dell'art. 2051 cod. civ., ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento del danno subito dall'auto. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le pretese dell'attrice. Svolta l'istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione. Con sentenza n. 6354 del 2018 deliberata il 28 marzo 2018 , il Giudice di Pace accoglieva pressoché integralmente la domanda, configurando l'applicabilità dell'art. 2051 nel caso di specie e condannava la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.095,00, oltre interessi legali, con condanna alla rifusione delle spese processuali. Avverso questa decisione ha proposto appello la soccombente convenuta, affidandosi a tre motivi. Si costituiva nel procedimento di gravame la omissis chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata. Le parti precisavano le conclusioni nel giudizio di secondo grado all'udienza del 6 novembre 2019. Il Giudice ordinava la discussione orale della causa a norma dell'art. 281-sexies cod. procomma civ Quindi, all'udienza del 16 gennaio 2020 il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2. L'appello si basa su tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la Milano Serravalle censura la sentenza per violazione dell'art. 2967 cod. civ Ritiene in particolare l'appellante che nel giudizio di primo grado la parte attrice omissis non abbia fornito la prova del nesso causale tra il presunto evento e i danni lamentati. La motivazione, infatti, si baserebbe secondo l'appellante sulla testimonianza di omissis il quale ha riferito l'evento dell'investimento tuttavia prosegue il motivo di gravame il teste non avrebbe potuto essere sentito come già eccepito in sede di escussione avanti al giudice di prime cure , in quanto conducente dell'auto e quindi titolare di un concreto interesse ad attribuire la causa dell'investimento ad un terzo soggetto, quale è la società convenuta”. Il motivo è infondato. Il Tribunale ritiene che l'attrice abbia fornito la prova dell'evento dell'investimento e del rapporto di causalità tra quest'ultimo e il danno lamentato. A tali conclusioni si può giungere, del resto, sulla base non solo della testimonianza del omissis ma anche prendendo in considerazione ulteriori assorbenti circostanze. In particolare, risulta dal verbale della Polizia Stradale prodotto sub docomma 1 fascomma attrice primo grado che gli agenti pur non avendo assistito all'evento come confermato dal teste Lu. De St. hanno riferito La carcassa dell'animale veniva poi rinvenuta e rimossa, sempre sulla stessa corsia di marcia da parte di personale della società autostrade”. Tale ritrovamento, congiuntamente all'esame delle fotografie sub docomma 2 fase, attrice primo grado, consente a prescindere dalla testimonianza di omissis di ritenere a norma dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. raggiunta la prova dell'evento dell'investimento. Infatti, le fotografie prodotte e i rilievi effettuati nell'immediatezza dalla Polizia Stradale costituiscono circostanze gravi, precise e concordanti idonee a comprovare il fatto ignorato dell'incidente, cagionato con le modalità descritte dall'attrice nel presente giudizio. 2.2. Il secondo motivo di appello censura la sentenza per aver erroneamente applicato l'art. 2051 cod. civ., deducendo una responsabilità a carico della Milano-Serravalle, senza tenere conto della sussistenza del caso fortuito. Il motivo è fondato. La censura consiste, sostanzialmente, in una critica alla sentenza per aver erroneamente applicato l'art. 2051 cod. civ. in particolare, oggetto del motivo è l'invocata applicabilità del caso fortuito alla fattispecie concreta. Come noto, per consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. Il tema della responsabilità da cosa in custodia è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è stato affrontato più volte in giurisprudenza. Da ultimo, ci sono stati importanti arresti della Corte di cassazione. In particolare la Cassazione ha precisato, tra l'altro, che l'art. 2051 ce, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima” Cass., sez. III civ., 16 novembre 2017-1. febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482 v. anche, ex plurimis, Cass., sez. HI civ., ord. 16 novembre 2017-1. febbraio 2018, n. 2477, punto 7.1 Cass., 22 marzo-12 maggio 2017, n. 11785, punto 4 Cass., sez. III civ., 5 dicembre 2011-9 maggio 2012, n. 7037 . L'unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità del custode è il caso fortuito. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato La responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa quando questi dimostri il caso fortuito così stabilisce l'art. 2051 ce. Il codice civile non dà la definizione di caso fortuito nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Caso fortuito , dunque, per la nostra legge è quell'evento che non poteva essere previsto ad esempio, un terremoto . La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi caso fortuito e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015 ” Cass., sez. III civ, 11 luglio-31 ottobre 2017, n. 25837 . Una volta che l'attore come nel caso di specie ha fornito la prova della sussistenza del rapporto di custodia e del nesso eziologico, occorre quindi prendere in esame l'eccezione del convenuto, relativa alla sussistenza del caso fortuito. Il Tribunale ritiene che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di caso fortuito. In proposito, si deve osservare quanto segue. Il caso fortuito” cui fa riferimento l'art. 2051 riguarda la esistenza di un fatto estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” Cass., 11785/2017 cit., punto 4, e riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati . Esso attiene non già ad un comportamento del custode che è irrilevante bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ” Cass., 7037/2012 cit. più nello specifico, la Corte ha affermato che il caso fortuito va inteso dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata , senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode” Cass., 2477/2018 cit., nella quale si legge tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante” . Come noto, la giurisprudenza granitica della Corte di cassazione identifica il caso fortuito in tre ipotesi il fatto naturale, il fatto del terzo v. Cass., 10 luglio 2018, n. 18075 ovvero anche il fatto dello stesso danneggiato cfr. Cass., sez. III civ., 28 giugno 2019, n. 17443, punto 2 del considerato in diritto, e giurisprudenza di legittimità ivi citata . In tutti i casi, si tratta di eventi idonei ad interrompere il nesso di causalità con il danno lamentato dall'attore-danneggiato. Questa interruzione del nesso causale può essere ravvisata in considerazione della natura oggettiva della responsabilità solamente in eventi eccezionali ed imprevedibili, talmente straordinari da essere idonei ad elidere il nesso di causa altrimenti esistente” sentenza n. 2477/2018 . Giova rilevare che la giurisprudenza nell'ipotesi di presenza di cera sparsa sulla strada, che aveva cagionato la perdita di controllo di un motociclo, ha affermato che il caso fortuito non può non essere imprevedibile, per la natura del fatto in sé e/o per il tempo ontologicamente insufficiente a custodirne la cosa . L'ente non è responsabile in tale fattispecie solo se si è verificata una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, il caso fortuito venendo ad essere costituito soltanto dalla alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile” Cass., sez. VI-3, 23 gennaio 2019, n. 1725, punto 5 . Nell'ipotesi, poi, di presenza di macchia d'olio sul manto stradale, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità che l'ente gestore debba, anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse” Cass., sez. III civ., 15 marzo 2019, n. 7361 . Inoltre, per quanto attiene al caso fortuito riconducibile alla presenza degli animali sulla carreggiata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, nell'ipotesi di un capriolo sulla sede autostradale, incombe sull'ente la prova che detta presenza sia stata determinata da fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure di inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone” sentenza n. 11785/2017 . In altra occasione, sempre con riferimento all'attraversamento di animale di grossa taglia nella specie, un bovino , la Corte di cassazione ha ribadito la necessità che il giudice di merito accertasse se ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, ossia della obiettiva imprevedibilità ex ante dell'ingombro della carreggiata e se tale ingombro conservasse, al momento del sinistro, i connotati di eccezionalità ed inevitabilità propri del fortuito”, essendo del tutto inconferente l'affermazione della inesistenza di violazioni di norme di precauzione da parte del custode sentenza n. 2477/2018 . Nella fattispecie concreta è incontroverso che non sia stata fornita alcuna prova della presenza di terzi che abbiano in qualche modo determinato la presenza del gatto, ad es. recidendo eventuali recinzioni ovvero abbandonandolo in autostrada. Tuttavia, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la presenza di un gatto in un tratto pianeggiante dell'autostrada, all'ora dell'incidente, sia comunque qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile. In particolare, la fattispecie in esame è inquadrabile nella categoria del fatto naturale, al quale può essere ricondotto il comportamento dell'animale di piccola taglia che, in un orario ancora privo della luce solare del giorno, attraversa la carreggiata di un'autostrada. Bisogna infatti considerare la circostanza che i movimenti ed imprevedibili per natura. L'attraversamento in questione può essere reputato come un fatto imprevedibile ed inevitabile da parte del custode, dal momento che diversamente da quello che potrebbe valere per animale di grossa taglia nessun tipo di ordinaria recinzione in un tratto pianeggiante potrebbe impedire il repentino attraversamento di un animale così snello ed agile, come il gatto. Occorre inoltre considerare, quanto alla straordinarietà dell'evento in esame, che né prima né dopo l'evento dell'investimento è stata registrata la presenza di ulteriori animali vaganti sul tratto stradale gestito dalla appellante cfr. docomma 1 fascomma attrice primo grado . Si è trattato, quindi, di un evento isolato. Ritiene pertanto il Tribunale che la fattispecie concreta possa essere qualificata come evento imprevedibile per la natura del fatto in sé e/o per il tempo ontologicamente insufficiente a custodirne la cosa” sentenza n. 1725/2019 già citata . Correttamente, invece, la giurisprudenza di merito ha escluso l'applicabilità del caso fortuito con riferimento all'investimento della carcassa di un gatto già presente sulla carreggiata, in evidente stato di decomposizione in quel caso, l'ente gestore della strada sarebbe potuto intervenire tempestivamente per la relativa rimozione e mancavano quindi i presupposti sia della inevitabilità che della imprevedibilità, per ravvisare il caso fortuito cfr. Trib. Lecce, sez. I civ., 4 giugno 2018, n. 2104 . Al contrario, questo Tribunale ritiene che la Milano Serravalle abbia fornito, nella fattispecie concreta, adeguata prova circa l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento. In conclusione, si può affermare che la presenza di un gatto, che repentinamente attraversa l'autostrada, determinando la collisione con un automezzo che procede sulla carreggiata, integri la prova del caso fortuito, idonea a liberare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in considerazione della straordinarietà e della imprevedibilità dell'evento, ricavabili dalla natura repentina ed imprevedibile dei movimenti di un animale di siffatta taglia ed agilità. 3. A seguito dell'accoglimento del secondo motivo di appello, resta assorbito l'esame del terzo, relativo al concorso di colpa del danneggiato. La sentenza appellata va quindi interamente riformata, con rigetto della domanda proposta dall'attrice in primo grado. Consegue all'accoglimento dell'appello la condanna della appellata a restituire all'appellante le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 6354 del 2018 del Giudice di Pace di Milano, rigetta la domanda proposta dall'attrice Condanna l'appellata a restituire all'appellante le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege La presente sentenza si intende pubblica con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.