Incrocio fatale per taxi e vettura privata: l’ebbrezza alla guida dell’automobilista non salva il tassista

Incidente notturno nel centro di Milano entrambi i conducenti ignorano il semaforo e impegnano l’incrocio, rendendo inevitabile l’impatto. Entrambi sono responsabili, secondo i giudici. Questa visione non può essere messa in discussione dalla condizione di ebbrezza alcolica dell’automobilista.

Brutto incidente stradale notturno un tassista e un automobilista ignorano completamente il semaforo e non riescono ad evitare l’impatto, appena impegnato l’incrocio. Nessun testimone presente, e quindi ci si può basare solo sulle differenti versioni fornite dai due conducenti. Per i Giudici è logico parlare di responsabilità condivise per l’incidente. Irrilevante l’obiezione proposta dal tassista e centrata sulla acclarata condizione di ebbrezza alla guida dell’automobilista Cassazione, ordinanza n. 29739/19, sez. VI Civile -3, depositata oggi Collisione. A dare il ‘la’ al fronte giudiziario è l’automobilista, citando il tassista e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecatigli a seguito di un incidente verificatosi a Milano alle 4.40 di un mattino di fine ottobre 2012. Secondo l’automobilista, la responsabilità è del tassista che percorreva alla guida del proprio taxi la carreggiata centrale adibita al passaggio delle auto pubbliche e, sostiene, ha impegnato illegittimamente l’incrocio, entrando in collisione con la sua vettura. Opposta, ovviamente, la visione del tassista, che sostiene di avere avuto ‘luce verde’ al semaforo e ritiene responsabile in toto l’automobilista. Mancando ulteriori elementi di prova, non essendoci testimoni, il Giudice di pace ritiene i due conducenti responsabili alla pari , e tale visione è condivisa anche dai giudici del Tribunale. Condizione. Identica posizione assume ora la Cassazione, respingendo il ricorso proposto dal tassista e centrato sullo stato di ebbrezza alcolica dell’automobilista. Secondo il legale del tassista, è evidente che l’uomo alla guida della vettura privata ha eseguito una manovra vietata dal Codice della strada e ciò a causa delle sue appurate condizioni fisiche che ebbero certamente un’efficacia causale per le minori capacità di percezione e di reazione rispetto al segnale semaforico . Di conseguenza, è logico desumere la prova dell’assenza di colpa del tassista, conclude il legale. I Giudici del ‘Palazzaccio’ sottolineano che in secondo grado la Corte non ha negato che il sinistro sia avvenuto mentre l’automobilista circolava in stato di ebbrezza, ma ha escluso che tale condizione di guida fosse stata determinante per l’incidente . Secondo il tassista, invece, una volta preso atto della precaria condizione psico-fisica dell’automobilista, si sarebbe dovuta escludere ogni sua responsabilità. Ma questa visione va respinta, ribattono i giudici della Cassazione, poiché la prova che la condotta dell’automobilista fosse stata colpevole non avrebbe potuto certo implicare il venir meno della presunzione di responsabilità a carico del tassista . E in questa ottica è ritenuta decisiva anche la mancanza di prove sulla dinamica del sinistro, non avendovi assistito alcun testimone ed essendoli solo le versioni contrastanti dei due conducenti .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 marzo – 15 novembre 2019, n. 29739 Presidente Frasca – Relatore Positano Rilevato che con atto di citazione del 20 marzo 2013, Id. Al. Id. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Milano, Lu. Ma. e la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni relativi al sinistro del 28 ottobre 2012 verificatosi alle ore 4 40 di mattina, nel mentre il convenuto, di professione tassista, percorreva alla guida del proprio taxi la carreggiata centrale adibita al passaggio delle auto pubbliche di viale Gran Sasso in Milano ed entrava in collisione con l'autovettura Audi TT condotta dall'attore. Entrambe le parti assumevano di avere superato l'incrocio con la luce semaforica verde si costituiva Ma. spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Zuritel Insurance, compagnia assicurativa dell'attore esperita consulenza medico-legale il Giudice di pace di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2014, applicava il criterio della pari responsabilità ai sensi dell'articolo 2054, secondo comma c.c. condannando le parti in solido e le relative assicurazione al risarcimento dei danni determinati in corso di causa Lu. Ma. proponeva appello con atto di citazione del 28 aprile 2015 e Id. Al. Id. si costituiva spiegando appello incidentale il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 luglio 2017, respingeva l'appello principale e quello incidentale avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Lu. Ma. affidandosi a quattro motivi e deposita memoria ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede Considerato che con il primo motivo si deduce la violazione l'articolo 2054 c.c. in relazione all'asserito concorso di colpa. Rileva il ricorrente che Id. Al. Id., in stato di ebbrezza alcolica, aveva eseguito una manovra vietata dal codice della strada. Secondo il ricorrente le appurate condizioni fisiche ebbero certamente un'efficacia causale per le minori capacità di percezione e di reazione. Da ciò deriverebbe la prova dell'assenza di colpa da parte del ricorrente e la dimostrazione della violazione di norme di legge in capo all'antagonista con il secondo motivo si deduce la violazione l'articolo 186 del codice della strada, anche in relazione ai fatti non contestati specificamente dal resistente ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. Sebbene l'articolo 186 del codice della strada vieti la guida con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, il Tribunale avrebbe escluso che il lieve superamento del limite potesse avere inciso sul livello di attenzione del rispetto del segnale semaforico con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. perché parte ricorrente avrebbe reiteratamente richiesto che venisse disposta consulenza cinematica in sede di appello, tesa a dimostrare la sequenza di segnali luminosi che regolano il crocevia con l'ultimo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 111 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. In particolare, la decisione sarebbe fondata su due presupposti errati la circostanza che Ma. percorreva irregolarmente una corsia preferenziale, perchè in quel momento non sarebbe stato in servizio e il fatto che lo stesso aveva appena ripreso il servizio taxi, dopo aver sospeso il turno all'1.00 di notte. Entrambi gli elementi fattuali sarebbero errati, quanto al primo poiché il ricorrente alla guida del proprio taxi era legittimato a percorrere la corsia riservata a tali veicoli quanto ai turni dei tassisti, gli stessi sarebbero prestabiliti e visibili negli appositi tagliandi presenti sul vetro anteriore e posteriore dei taxi il primo motivo non si confronta con la ratio decidendi che riguarda la mancanza di prova sulla segnalazione luminosa del semaforo esistente al momento del sinistro la Corte non ha negato che il sinistro sia avvenuto mentre Id. Al. Id., circolava in stato di ebbrezza, ma ha escluso, con un apprezzamento di fatto, che tale condizione di guida fosse stata determinante del sinistro la tesi del ricorrente prospetta una presunzione ai sensi dell'articolo 2729 c.c. il conducente del veicolo antagonista, a causa del lieve tasso alcolemico, non sarebbe stato in grado di avvedersi della luce semaforica rossa , senza però citare tale norma, dedurre una specifica violazione dei criteri in materia di presunzione e prospetta una violazione di legge, peraltro, senza specificare la misura del superamento del livello alcolemico secondo il ricorrente se si fosse considerata incidente nella condotta del medesimo la condizione del conducente, automaticamente - per il fatto che il ricorrente non versava nella stessa condizione - si sarebbe dovuto evincere il superamento della presunzione a carico dello stesso ricorrente tale prospettazione in iure è, però, priva di fondamento, perché la prova che la condotta dell'antagonista fosse stata colpevole, pure sotto tale profilo, oltre che su quello ritenuto dalla Corte di merito, non avrebbe certo potuto implicare il venir meno della presunzione a carico del ricorrente la sentenza, infatti, ha riconosciuto che nessuno dei conducenti aveva superato la presunzione perché era mancata la prova della dinamica del sinistro, non avendovi assistito alcuno dei testi escussi ed essendovi solo le versioni contrastati dei due conducenti né il motivo postula che il riconoscimento dell'incidenza della condizione dell'antagonista del ricorrente avrebbe potuto implicare un riconoscimento di responsabilità di diverso valore anche per il secondo motivo vanno espresse le medesime considerazioni, dovendosi aggiungere che non è dedotta la violazione ai sensi dell'articolo 2729 c.c. e non è specifico il riferimento alle norme invocate articolo 186 CdS e 115 c.p.c. il terzo motivo è dedotto in violazione dell'articolo 366, n. 6 c.p.c. riguardo alla individuazione della sede processuale in cui controparte avrebbe sostenuto che il semaforo proiettava luce verde di svolta a sinistra che costituirebbe il presupposto sulla base del quale richiedere una consulenza tecnica, tesa a dimostrare la sequenza dei segnali luminosi che regolano il crocevia in oggetto inoltre, pur riproducendo un passo dell'appello, in esso non si coglie alcuna richiesta di disporre c.t.u. cinematica il quarto motivo riguarda fatti non decisivi, richiede una valutazione fattuale e consiste in dichiarazioni assertive riguardo alla possibilità di percorrere la corsia riservata, fuori dall'orario di servizio del taxi e all'impossibilità di configurare turni di lavoro troppo ravvicinati, senza valutare se, in concreto, ciò sia avvenuto in particolare, riguardo alla percorrenza da parte dei ricorrente della corsia preferenziale, postula erroneamente che essa sia stata ritenuta incidente, mentre non lo è stata pag. 6 della sentenza quanto al tema dei turni di lavoro, la violazione dell'art. 115 c.p.c. è evocata senza il rispetto dei criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ripresi da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 inoltre, si omette di riferire in che termini la discussione sulla rilevanza dei tempi di ripresa del servizio fosse emersa nelle fasi di merito, sicché si viola pure l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. sotto tale profilo, particolarmente quanto all'essere stata la circostanza contestata ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nulla per le spese poiché la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso, Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.