La clausola di rivalsa, in caso di guida in stato di ebbrezza, non è vessatoria né abusiva

La rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza integra una mera clausola delimitativa della copertura assicurativa, che precisa l’oggetto del contratto assicurativo, ma che non esclude la responsabilità dell’assicuratore.

Lo ha stabilito la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25785/19, depositata in cancelleria il 14 ottobre. Il caso. Una compagnia di assicurazioni avanzava domanda di rivalsa nei confronti del proprio assicurato al fine di vedersi rifondere la somma versata a titolo di risarcimento del danno, cagionato a seguito di un incidente in occasione del quale era deceduto il terzo trasportato, stante l’inoperatività della copertura in caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza, come da condizioni di polizza. L’assicurato contestava l’efficacia della clausola nel contratto tra professionista e consumatore, della quale lamentava di non aver potuto, comunque, conoscere e comprendere l’esistenza. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione d’inefficacia della clausola di polizza, ai sensi degli artt. 1469- bis e 1469- quinquies c.c. ratione temporis applicabili , in quanto vessatoria, respingeva la domanda. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’assicurato. Avverso tale sentenza l’assicurato proponeva ricorso per Cassazione, del quale il P.M. chiedeva l’accoglimento la Compagnia resisteva con controricorso. L’ordinanza della Cassazione. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1469- bis e seguenti - oggi artt. 33 e 34 codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 - stante il fatto che la sentenza, da un lato, avrebbe limitato la valutazione dell’efficacia della clausola solo sotto il profilo formale, senza effettuare un controllo sostanziale di validità alla luce della normativa consumeristica dall’altro, non avrebbe verificato se la clausola riproduttiva della disposizione di legge fosse inderogabile. La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo la quale le clausole di rivalsa contenute nel contratto di assicurazione, dovute a comportamenti imputabili all’assicurato per dolo o colpa grave, non sarebbero vessatorie e/o abusive, rispettivamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del codice del consumo. Infatti, la rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza integra una mera clausola delimitativa della copertura assicurativa, che precisa l’oggetto del contratto assicurativo, ma che non esclude la responsabilità dell’assicuratore in quanto tale, non necessita di specifica approvazione per iscritto dal contraente per adesione. Tale clausola, peraltro, richiama il contenuto degli artt. 186 e 187 c.d.s., che vietano la guida in stato di alterazione alcoolica o da stupefacenti e dell’art. 1900 c.c., che esclude la copertura in caso di rischi provocati volontariamente o con colpa grave dell’assicurato di talché, in quanto meramente riproduttiva di disposizioni di legge, si sottrae al giudizio di vessatorietà. Il ricorrente, tuttavia, osserva che la non assicurabilità del danno cagionato con dolo deriva da una previsione imperativa, mentre quella del danno cagionato da colpa grave è oggetto di una previsione suppletiva, che rimette all’autonomia negoziale l’eventuale estensibilità della garanzia con un incremento del premio assicurativo. La Sezione, dopo aver offerto un’analitica ricostruzione storica del contesto normativo e giurisprudenziale, anche a livello di Corte di Giustizia europea, osserva che la ratio della scelta di sottrarre al sindacato la clausola che riproduce una disposizione di legge è insita nella presunzione che il legislatore non detti norme sfavorevoli per il consumatore, ma anche nell’inopportunità di rinvenire una nozione di vessatorietà convenzionale che contraddica quella normativa, stante il divieto di guida in stato di ebbrezza. In conclusione, il Supremo consesso ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 settembre - 14 ottobre 2019, n. 25785 Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Fatti di causa C.V. ricorre, basandosi su quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1676/2017 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 19 luglio 2017. Resiste con controricorso Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA che si è avvalsa della facoltà di depositare memorie. C.V. , assicurato con la National Suisse, era stato citato in giudizio da quest’ultima al fine di essere condannato a rifonderle la somma di Euro 375.000,00 o quella accertata in corso di causa, con interessi legali dalla costituzione in mora e fino al pagamento effettivo, oltre alle spese di lite, a titolo di rivalsa ex art. 2, lett. f delle condizioni di polizza, attesa la inoperatività della copertura assicurativa nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza. In data 1 giugno 2003, l’odierno ricorrente, mentre era alla guida dell’autoveicolo di sua proprietà, era stato coinvolto in un incidente che aveva cagionato, oltre a ferite a sé ed alla moglie, la morte del terzo trasportato, ai cui parenti l’impresa assicuratrice aveva corrisposto, a titolo di risarcimento del danno, la somma oggetto di rivalsa. C.V. eccepiva l’inefficacia della clausola con cui veniva esclusa l’operatività della polizza nel caso in cui il conducente avesse guidato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, per l’effetto del combinato disposto degli artt. 1469 bis, ter e quinquies c.c., lamentava di non aver potuto di fatto conoscere e comprendere l’esistenza, il significato e soprattutto la portata in termini economici della clausola, giacché essa era contenuta in un corpo separato e corposo di clausole rispetto al contratto sottoscritto, ove era sinteticamente richiamata, ai fini della specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341 c.c., comma 2, tramite generico rinvio all’art. 2 Diritto di rivalsa per l’inopponibilità delle eccezioni previste dall’art. 18 cit. Legge , senza alcun riferimento comprensibile per l’aderente sul suo contenuto effettivo e sulle eccezioni cui essa si riferiva. Con le ulteriori difese eccepiva la mancata prova di aver guidato in stato di ebbrezza, stante l’inattendibilità della certificazione medica prodotta nell’ambito del procedimento penale a suo carico per i reati di cui all’art. 589 c.p. e art. 186 C.d.S., chiedeva che fosse accertato il concorso di colpa della vittima per l’omesso l’uso delle cinture di sicurezza e che si tenesse conto, ai fini della liquidazione del danno morale, dell’inesistenza di rapporti di convivenza e di affettività con il congiunto. Il Tribunale di Grosseto, accogliendo l’eccezione di inefficacia ex art. 1469 bis e 1469 quinquies c.c. della clausola azionata dall’attrice, perché vessatoria, in quanto limitativa della responsabilità e quindi non necessitante di specifica approvazione per iscritto, con la sentenza n. 158/2011, respingeva la domanda e compensava tra le parti le spese di lite. La Corte d’Appello di Firenze, investita del gravame dall’odierna resistente, accoglieva l’appello e condannava C.V. a corrispondere all’appellante Euro 375.000,00, oltre agli interessi legali, a far data dal 12 maggio 2004, ed alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La decisione, quanto alla clausola oggetto di contesa tra le parti, si fondava su due argomenti la funzione delimitativa dell’oggetto del contratto e non limitativa della responsabilità - attraverso detta clausola, infatti, venivano circoscritti i limiti della copertura assicurativa, con la esclusione di specifici casi di circolazione anormale, in conseguenza delle condizioni soggettive del conducente - e la riproduzione di disposizioni di legge, rinvenibili negli artt. 186 e 187 C.d.S. e nell’art. 1900 c.c., che vietano, rispettivamente, la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e che escludono dalla copertura assicurativa i sinistri provocati volontariamente o con colpa grave dall’assicurato. Che l’odierno ricorrente fosse alla guida in ora notturna in stato d’ebbrezza, secondo il giudice a quo, era stato dimostrato dalla perizia eseguita su incarico del PM nel procedimento presso il Tribunale penale di Grosseto, senza attribuire alcun rilievo al difetto di consenso al prelievo di sangue, al fatto che le prove fossero state raccolte in un altro processo, all’intervenuta prescrizione del reato. La somma oggetto della rivalsa era stata determinata tenendo conto di quanto liquidato ai parenti del terzo trasportato deceduto nell’incidente stradale, in ragione del concorso di colpa di quest’ultimo - che non indossava le cinture di sicurezza - dei suoi rapporti affettivi con i parenti, dei parametri giudiziali di quantificazione del danno, del mancato assolvimento da parte di C.V. dell’onere della prova circa la ricorrenza di circostanze liberatorie totali o parziali dall’obbligo di risarcimento. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione ed omessa applicazione degli artt. 1469 bis e ss. c.c., ora D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33 avendo la Corte d’Appello limitato la valutazione dell’efficacia dell’art. 2, lett. f delle condizioni generali di polizza al profilo formale, escludendone la vessatorietà solo in ragione del fatto che la clausola non poteva considerarsi limitativa della responsabilità, senza effettuare un controllo sostanziale di validità alla stregua della normativa consumeristica. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1469 bis c.c., comma 3, oggi art. 34, comma 3 cod. cons., non avendo verificato se la clausola riproduttiva di una disposizione di legge, onde essere sottratta al giudizio di vessatorietà, fosse inderogabile e avesse carattere meramente dichiarativo. 3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente adduce la nullità della sentenza gravata per vizio di regolare costituzione del giudice per essere le norme del D.L. n. 69 del 2013, che consentono la nomina dei giudici ausiliari di Corte d’Appello e ne regolano le funzioni, contrarie e contrastanti con l’art. 106 Cost., comma 2. 4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente imputa alla sentenza d’Appello di aver violato l’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, per avere omesso di valutare le proprie difese in ordine alla quantificazione del danno risarcito ritenendo erroneamente non assolto il correlato onere probatorio. 5. Il motivo numero tre deve essere esaminato per primo, stante che il suo accoglimento, determinando la nullità del provvedimento gravato, priverebbe d rilievo l’esame dei restanti motivi. Esso risulta infondato per le seguenti ragioni. Atteso che viene individuato sulla base di un concorso per titoli a base nazionale, il magistrato ausiliario è parificato ai magistrati ordinari, cioè a tutti gli appartenenti all’ordine magistratuale. Il concetto di ausiliarietà ha ragione di essere apprezzato con stretto riferimento alle competenze del nuovo giudice che sono diverse da quelle del consigliere a tempo pieno, proprio perché il nuovo giudice, in quanto ausiliario, è a tempo parziale. Il fatto che il magistrato ausiliario non ottenga la carica attraverso nomina elettiva basta a superare le argomentazioni svolte dal ricorrente che ruotano tutte attorno al fatto che l’art. 106 Cost., comma 2, escluda il reclutamento dei magistrati attraverso il concorso solo per i magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli e per la nomina da parte del Csm di professori ed avvocati alla carica di Consigliere di Cassazione p. 16 del ricorso . Val comunque la pena di aggiungere che con una norma, la L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 72 rubricato stato giuridico ed indennità - peraltro, non collimante con il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92, recante Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio che, non avendo inciso sul ruolo e sulle funzioni dei giudici ausiliari, è considerato, in dottrina, indice della voluntas legis di non parificare la condizione dei magistrati ausiliari a quella dei magistrati onorari - è stato statuito che i giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari. Anche l’equiparazione dello status giuridico del magistrato ausiliario a quello del magistrato onorario, non gioverebbe però al ricorrente, atteso che al primo dovrebbe estendersi la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente riconosciuto ai magistrati onorari sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di collegio la facoltà di decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati Cass. 04/12/2017, n. 28937 . 6. Il motivo numero uno e il motivo numero due, esaminabili unitariamente, non meritano accoglimento. Lasciando in disparte i profili di inammissibilità derivanti dal fatto che il contenuto della clausola, oggetto dell’odierna controversia, non è stato integralmente trascritto, ma è stato riportato solo per stralcio, in spregio del principio di autosufficienza del ricorso Cass. 15/10/2014, n. 21857 , il ricorrente non fornisce convincenti argomenti per discostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni ha negato che le clausole di rivalsa contenute nel contratto di assicurazione aventi ad oggetto indennizzi che l’assicuratore è tenuto ex lege ad erogare al terzo danneggiato, derivanti da comportamenti imputabili all’assicurato per dolo o colpa grave, siano vessatorie e/o abusive, rispettivamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 1469 bis-quinquies c.c. ora trasfusi nel codice del consumo. La natura vessatoria della clausola di rivalsa è stata negata dalla sentenza impugnata sulla scorta di due ragioni l’essere volta a delimitare l’oggetto del contratto l’essere riproduttiva di disposizioni di legge. La prima ragione è supportata dall’applicazione di un orientamento consolidato di questa Corte che distingue le clausole che delimitano l’oggetto del contratto assicurativo da quelle che escludono la responsabilità dell’assicuratore, riconoscendo solo alle seconde natura vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Annoverata la clausola di rivalsa dell’assicuratore per gli indennizzi corrisposti a terzi danneggiati dall’assicurato messosi alla guida del proprio autoveicolo in stato di ebbrezza nel novero di quelle delimitative della copertura assicurativa, il giudice a quo ne ha tratto la conseguenza che essa non fosse vessatoria e non abbisognasse di essere sottoposta alla specifica approvazione per iscritto al fine di produrre effetti. Costituisce ius receptum che la specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cpv. c.c., della clausola contrattuale escludente la garanzia assicurativa nei casi anzidetti, non è necessaria perché essa stabilisce in quali limiti l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro e quindi non fa che precisare l’oggetto del contratto assicurativo, senza creare delle limitazioni di responsabilità a favore dell’assicuratore medesimo riguardo al risarcimento del danno assicurato. Tale clausola non rientra perciò tra quelle limitatrici di responsabilità soggette alla disciplina del citato art. 1341 cpv., onde non può dirsi che essa non ha effetto a favore del contraente, che l’ha predisposta nelle condizioni generali di contratto assicuratore ove non sia specificamente approvata per iscritto dal contraente per adesione assicurato Cass. 17/11/1994 n. 9745 Cass. 23/02/1996 n. 1437. La seconda ragione si fonda sul fatto che la clausola abbia riprodotto contenutisticamente gli artt. 186 e 187 C.d.S., i quali vietano la guida in stato di alterazione provocata da alcool o sostanze stupefacenti, e l’art. 1900 c.c., il quale esclude che la copertura assicurativa si estenda ai rischi provocati volontariamente o con colpa grave dell’assicurato, salvo che, per quanto riguarda la colpa grave, sia stato pattuito diversamente. Anche sotto questo profilo, di maggior pregio ai fini dell’odierna controversia - in considerazione del fatto che l’entrata in vigore della disciplina consumeristica ha introdotto forme di controllo sul contenuto del contratto, superando gli artt. 1341, 1342 e 1370 c.c., cui il codificatore italiano, con una certa lungimiranza, aveva affidato la tutela del contraente dotato di minor potere contrattuale, relegandone l’impiego ai contratti diversi da quelli intercorrenti tra professionisti/imprenditori e consumatori - in più occasioni la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la natura vessatorio/abusiva di clausole di rivalsa di contenuto analogo a quella di cui è causa perché esse contengono un implicito richiamo, contenutistico, agli artt. 186 e 187 C.d.S., i quali vietano la guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e, come tali, in quanto sostanzialmente riproduttive di disposizioni di legge, si sottraggono al giudizio di vessatorietà. In applicazione di tale orientamento, espressamente richiamato, la sentenza impugnata ha negato la natura vessatoria/abusiva della clausola di rivalsa ed ha escluso che essa avesse bisogno di alcuna forma speciale p. 5 . Il nocciolo della questione posta dal ricorrente ruota attorno al fatto che la non assicurabilità del danno cagionato con dolo è oggetto di una previsione imperativa, la non assicurabilità del danno cagionato da colpa grave è oggetto, invece, di una previsione suppletiva, perché lascia spazio ad una opzione diversa - l’estensibilità dell’oggetto del contratto ai danni cagionati alla guida del veicolo con colpa grave - rimessa all’autonomia negoziale di qui l’ulteriore sviluppo delle argomentazioni difensive in direzione di una asserita impossibilità da parte del ricorrente, preclusagli dalla mancata conoscenza dell’effettivo contenuto della clausola imputabile all’assicuratore, di pattuire, con un incremento del premio assicurativo, una copertura assicurativa più estesa. La prima problematica è supportata da richiami dottrinari, da cui, ad avviso del ricorrente, si evincerebbe che la non abusività di una clausola per il fatto di riprodurre una prescrizione di legge debba circoscriversi alle norme imperative, nonché da una pronuncia di questa Corte regolatrice, la n. 13051 del 21/05/2002, che avrebbe fatto propria la suesposta tesi dogmatica. I punti fermi da cui partire sono i seguenti - l’art. 1469 ter c.c. ratione temporis applicabile alla vicenda per cui è causa stabiliva che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione Europea o l’Unione Europea . Manca ogni riferimento alla natura imperativa della disposizione riprodotta scelta confermata dall’art. 34 cod. cons. nel quale la norma codicistica è stata trasfusa. - la direttiva 93/13/CE, all’art. 1, comma 2, a differenza della legge italiana di recepimento, la L. 6 febbraio 1996, n. 52, onde escludere la vessatorietà di una clausola, richiede che essa sia imperativa - il tredicesimo Considerando della direttiva 93/13/CE, tuttavia, enuncia quanto segue si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte a questo riguardo l’espressione disposizioni legislative o regolamentari imperative- che figura all’art. 1, par. 2 di questa direttiva comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo . - la Corte di Giustizia, nella sentenza 10 settembre 2014 nell’ambito della causa C-34/13, ha ribadito quanto già era stato stabilito dalla sentenza 21/03/2013, n. 92/11, e cioè che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 che istituisce un’esclusione dall’ambito di applicazione di essa che riguarda le clausole che richiamano disposizioni legislative o regolamentari imperative è una norma eccezionale e che come qualsiasi eccezione, occorre rammentare, alla luce dell’obiettivo di tale direttiva, cioè la protezione dei consumatori dalle clausole abusive inserite nei contratti conclusi da questi ultimi con professionisti, che essa deve essere interpretata restrittivamente . Affinché operi l’eccezione è necessario che ricorrano due condizioni. Da un lato, la clausola contrattuale deve richiamare una disposizione legislativa o regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa. La Corte precisa a tale riguardo, occorre rilevare che, per stabilire se tale clausola contrattuale è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, spetta al giudice nazionale verificare se essa riproduce le disposizioni del diritto nazionale applicabili tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o quelle che sono di natura suppletiva, ossia applicabili allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo convenuto alcun altro accordo tra i contraenti . Il chiaro tenore letterale del Considerando n. 13 e la scelta della giurisprudenza della Corte di giustizia di rimettere al giudice nazionale l’accertamento circa la ricorrenza di una norma imperativa nel senso indicato dalla direttiva comunitaria hanno spinto la dottrina a precisare che l’esenzione dal giudizio di vessatorietà è applicabile non solo alle clausole riproduttive di norme imperative, ma anche a quelle suppletive o dispositive. Tali clausole non sono da ritenersi vessatorie perché non alterano la situazione riservata dall’ordinamento all’aderente il quale non ha, quindi, bisogno della particolare tutela garantitagli dall’approvazione specifica contro l’assunzione di oneri troppo gravosi non sufficientemente ponderati . Si deve, però, trattare di disposizioni comunque vincolanti per l’aderente pur in mancanza di espressa pattuizione contrattuale, mentre risultano vessatorie quelle clausole che regolano i contrapposti interessi delle parti mediante disciplina ritenuta lecita dall’ordinamento ma diversa da quella che si sarebbe applicata in sua mancanza e gravosa per l’aderente . La sentenza n. 13051/2002 invocata dal ricorrente a sostegno della sua tesi, in verità, non gli giova affatto, perché essa non solo ha stabilito che una clausola pattizia deve considerarsi riproduttiva di quella legale non sulla scorta di un confronto di tipo formale, bensì contenutistico - il terreno di confronto deve essere rappresentato dal nucleo precettivo della norma - ma non ha affatto escluso che la mera riproduzione, nel senso precisato, di una norma non imperativa da parte di una previsione convenzionale sottraesse quest’ultima al controllo di vessatorietà, come preteso dal ricorrente. Il ragionamento della Corte regolatrice è più complesso e si rifà al Considerando n. 13 della dir. 93/13/CEE, esplicitamente richiamandolo, escludendo dall’eccezione non le clausole dispositive tout court, ma quelle clausole con le quali il predisponente si avvale autonomamente di una facoltà che la norma gli riconosce, nei limiti in cui tale riconoscimento opera la facoltà in questione era quella consistente nella modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto rispettando, in caso di modifiche sfavorevoli i limiti imposti da specifiche disposizioni di legge . Nella sostanza i giudici di legittimità hanno sottratto alla disciplina prevista in tema di clausole abusive nei contratti con i consumatori quelle che riproducono disposizioni contenute in norme legislative o regolamentari di carattere suppletivo, ma non le clausole fissate in deroga alla norma suppletiva. Il ricorrente dimostra di travisare tale principio di diritto, allorché insistendo sulla natura non dichiarativa della clausola - natura dichiarativa sarebbe riconoscibile solo a quelle clausole non essenziali all’applicazione delle norme di legge, cioè quelle che si applicherebbero anche in assenza della clausola riproduttiva - omette di considerare che il precetto normativo riprodotto è quello che risulta dal combinato disposto degli artt. 186 e 187 C.d.S. e dell’art. 1900 c.c. che vieta il trasferimento del rischio derivante dalla guida in condizioni di personale e volontaria alterazione sull’assicuratore. La tendenziale inassicurabilità del rischio - tendenziale perché con una pattuizione ad hoc i contraenti potrebbero derogare all’inassicurabilità in caso di condotte gravemente colpose - risulta quindi dalla legge. Così come dalla legge, L. n. 969 del 1969, art. 18 ora art. 144 cod. ass., discende il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa verso l’assicurato nella misura in avrebbe contrattualmente avuto diritto di rifiutare o ridurre la prestazione erogata al danneggiato Se si considera che la ratio della scelta normativa di sottrarre in via di eccezione al sindacato di vessatorietà una clausola che riproduca una disposizione di legge è insita nella presunzione che il legislatore non detti norme sfavorevoli per il consumatore, ma un assetto regolamentare equo, e nella inopportunità di rinvenire una nozione di vessatorietà convenzionale che contraddica quella normativa, in virtù del principio di non contraddizione del sistema, deve concludersi - posto il divieto di guida in stato di ebbrezza, cui si correla la limitazione della copertura assicurativa - che la sottrazione della clausola di rivalsa, per cui è causa, al controllo di vessatorietà è in linea con la dir. 93/13/CE, con la legge nazionale di recepimento, con la prevalente dottrina e con l’orientamento di questa Corte regolatrice. L’infondatezza delle ragioni invocate per escludere che la clausola di rivalsa dovesse essere sottratta al giudizio di vessatorietà ai sensi dell’art. 1469 ter c.c. rende inservibili gli argomenti a sostegno della tesi, già fatta propria dal Tribunale di Firenze, che essa fosse da ritenersi vessatoria perché il contraente non aveva avuto la possibilità di conoscerne il contenuto prima della conclusione del contratto. La Corte territoriale ha risolto sbrigativamente la questione limitandosi a dire, dopo averne escluso la vessatorietà ai sensi dell’art. 1341 c.c. p. 4 , che, essendo riproduttiva di una disposizione di legge, la clausola non abbisognava di una forma speciale p. 5 . Nondimeno, le argomentazioni del ricorrente sono volte inequivocabilmente a sottoporre la clausola ad un sindacato di vessatorietà ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 3, n. 10, precluso per le ragioni chiarite, e non per eventuale violazione degli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c. che, prima ed indipendentemente dal reg. Isvap 35/2010 e dalla circolare Isvap n. 260/1995 entrambi evocati dal ricorrente alle pp. 10-11, senza riprodurne il contenuto, incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza, stigmatizzata dalla controricorrente , come opportunamente osservato da Cass. 24/04/2015, n. 8412, cui si rinvia, già imponevano all’assicuratore prima della stipula del contratto, di fornire informazioni esaustive, utili, chiare. La giurisprudenza di legittimità dimostra di essersi allineata con quella parte della dottrina che ritiene che la disciplina della trasparenza a tutela del consumatore non abbia provocato una totale riscrittura della tassonomia legale, essendo indissociabilmente connessa ad uno scrutinio preliminare circa l’esistenza del consenso necessario al compiersi di un atto che lascia impregiudicato il controllo contenutistico del contratto stipulato dal consumatore. Il che, tuttavia, spostando i termini della questione sul piano della eventuale violazione dell’art. 1888 c.c. quando l’assicurato sottoscriva una clausola di rinvio che richiami quanto contenuto in un distino documento predisposto unilateralmente da una delle parti , assumendo l’assenza di una relatio perfecta, cioè che il richiamo sia effettuato dalle parti contraenti in assenza della piena conoscenza di esso su cui cfr. Cass. 14/04/2005, n. 7763 , della decettività della condotta dell’assicuratore, delle ricadute sul consenso dell’aderente e/o delle eventuali conseguenze derivanti dal mancato esercizio del diritto di stipulare il contratto a condizioni diverse, comunque, implicando per lo più la violazione di regole di comportamento e non di regole di validità, non consente a questa Corte di prendere in esame tale prospettazione argomentativa è vero che il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti allegati data dalle parti, nè alle argomentazioni giuridiche tantomeno alla normativa addotta dalle parti medesime a sostegno delle proprie domande, tuttavia, l’univoca intenzione del ricorrente di sottoporre a valutazione solo la vessatorietà della clausola di rivalsa, confermata dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, rappresenta un limite al potere di interpretazione della domanda, il quale, appunto, non può esorbitare dagli effetti giuridici richiesti. 7. Il motivo numero quattro è inammissibile per difetto di specificità. La quantificazione del danno ai parenti del terzo trasportato si fonda su una pluralità di rationes decidendi a la liquidazione del danno, previo avviso del ricorrente, sia dell’avvio dell’istruttoria sia della sua intenzione di agire in rivalsa b l’impiego dei parametri giudiziali vigenti c il concorso di colpa del terzo trasportato d i rapporti affettivi dei parenti con la vittima e la mancata eccezione, da parte dell’odierno ricorrente nei mesi successivi allo svolgimento dell’istruttoria necessaria alla quantificazione del danno, della ricorrenza di circostanze liberatorie, totali o parziali, ex art. 1227 c.c. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio od i vizi dedotti. Se si aggiunge il fatto che con il vizio denunciato la Corte territoriale non aveva affatto introdotto a carico dell’odierno ricorrente una decadenza, come lascia intendere il motivo di ricorso, già immeritevole di accoglimento per non aver colto la ratio decidendi della sentenza gravata, se ne trae la conseguenza che la mancata impugnazione delle altre rationes decidendi, comunque idonee a sorreggere la decisione in punto di quantificazione del danno, rende inammissibile il motivo Cass., Sez. Un., 29/03/2013, n. 7931 . 8. Il ricorso viene rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. Ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente dell’obbligo di pagamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.