



risarcimento danni | 14 Ottobre 2019
La prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati in solido decorre dall’avvenuto pagamento
di Chiara Barzaghi
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 25698/19; depositata l’11 ottobre)








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