Rinnovo tardivo del contratto, l’assicurazione non risarcisce

Nelle ipotesi di rinnovo tardivo del contratto assicurativo, ai fini di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, è necessario ricorrere all’azione nei confronti del Fondo garanzia delle vittime della strada, prevista proprio per i casi di mancata copertura assicurativa del veicolo.

Sul tema torna ad esprimersi la Suprema Corte con ordinanza n. 22543/19, depositata il 10 settembre, chiamata ad intervenire in giudizio avente ad oggetto l’operatività o meno di una polizza assicurativa per il risarcimento del danno, al momento del verificarsi di un sinistro stradale in cui venivano riportate lesioni personali per il soggetto coinvolto nonché danni al veicolo. Il rinnovo del contratto di assicurazione. La S.C. ha affermato, già in passato, che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per tutte le scadenze successive al pagamento del primo premio, l’effetto sospensivo dell’assicurazione per il caso di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a patire dalle ore 24 00 della data del pagamento e non comporta la riattivazione immediata del contratto assicurativo dal momento in cui il pagamento viene effettuato, poiché trova applicazione la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 1901 c.c. in virtù della quale, nell’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, l’assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24 00 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto. Da ciò deriva che, nel caso in cui il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di 15 giorni, la garanzia assicurativa non risulta operante per l’incidente che si è verificato il giorno stesso del pagamento. E tale principio vale anche nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nel periodo intercorrente fra la data successiva al termine di tolleranza di 15 giorni e quella in cui venga pagato il premio per il rinnovo della polizza assicurativa. E la Corte territoriale, nel caso in esame, ha fatto corretta applicazione di tali principi, posto che nel caso in esame risulta che il premio sia stato pagato due giorni dopo il verificarsi dell’incidente e la polizza assicurativa era scaduta da più di due mesi . Inoltre ciò imponeva al ricorrente di avvalersi dell’azione nei confronti del Fondo garanzia delle vittime della strada, prevista proprio per i casi di mancata copertura assicurativa del veicolo, al fine di ottenere il risarcimento. Sulla base di dette considerazioni, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 luglio – 10 settembre 2019, n. 22543 Presidente Armano – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. V.L. ricorre, affidandosi ad un unico articolato motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva riformato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta la domanda da lui proposta nei confronti della Unipolsai Spa, quale litisconsorte necessario di S.F. , conducente del veicolo ritenuto responsabile nel sinistro stradale occorso il omissis dal quale erano derivati, a carico del ricorrente, danni all’autovettura e lesioni personali. 1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale accolse l’impugnazione della compagnia di assicurazioni che aveva censurato la decisione di primo grado per aver respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva la Unipol Ass.ni Spa, al riguardo, aveva dedotto che la polizza assicurativa era scaduta in data 8.3.2002 e che, pertanto, non era operativa al momento del sinistro in quanto il premio era stato pagato in data 20.5.2002 e, cioè, successivamnete alla verificazione dell’incidente ed allo spirare del periodo di tolleranza quindicinale previsto dall’art. 1901 c.c 2. Gli intimati non si sono difesi. Considerato che 1. Con unico articolato motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1895, 1901 e 1917 c.c., L. n. 990 del 1969, artt. 7 e 18 e dell’art. 127 Codice delle Assicurazioni. 1.1. Assume che la Corte territoriale aveva errato nel non ritenere la Unipolsai Spa obbligata al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, affermando che il mancato pagamento del premio di polizza aveva determinato la sospensione della garanzia assicurativa sostiene, al riguardo, che la retrodatazione del contratto apposta dall’agente assicurativo sulla polizza rinnovata non poteva essere opposta al terzo danneggiato che aveva comunque diritto al risarcimento, salva la rivalsa nei confronti dell’assicurato o dell’intermediario infedele. 2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio o della relativa prima rata di cui all’art. 1901 cc., comma 2, l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo - dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata - secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’art. 1901 c.c. espressamente richiamato nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 , la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento cfr. Cass. 13545/2006 Cass. 23149/2014 ed, in termini, Cass. 26104/2016 Cass. 9182/2018 . 2.1. Il principio, ormai consolidato e condiviso da questo Collegio, è evidentemente ancor più valido nel caso in cui la data del sinistro si collochi nel periodo intercorrente fra la data successiva al termine di tolleranza quindicinale e quella in cui venga pagato il premio per il rinnovo della polizza. 2.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha reso una motivazione che ha dato conto, in modo coerente ed esaustivo, dell’interconnessione fra le norme codicistiche e quelle della L. n. 990 del 1969 e del codice delle assicurazioni, sopra richiamate è stato correttamente valorizzato, infatti, che il pagamento del premio è avvenuto in data 20.5.2002, dopo la verificazione del sinistro omissis la cui mancata copertura deve ritenersi riconducibile ad un’ipotesi di nullità del contratto di assicurazione, privo di causa per mancanza del rischio, visto che il danno si era già verificato al momento del rinnovo. 2.3. Ciò non consente neanche di ricorrere, nel caso in esame, al principio dell’alternatività delle azioni da proporre - nei confronti dell’assicuratore del responsabile o dell’impresa designata dal Fondo di garanzia delle Vittime della Strada FGVS - postulato da questa Corte nelle ipotesi di affidamento e di tutela dell’apparenza del danneggiato sulla sussistenza della copertura assicurativa, ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno nell’ipotesi in cui non sussista una valida ed efficace polizza RCA cfr. Cass. 24069/2017 , in quanto l’odierno ricorrente ben sapeva che il rinnovo del contratto era tardivo, avendo egli stesso prodotto il verbale della polizia stradale che dava conto della successione degli eventi ciò gli imponeva, dunque, di ricorrere alla specifica azione nei confronti del FGVS, prevista e disciplinata, proprio per i casi di mancata copertura assicurativa del veicolo, dall’art. 283 lett. b CdA. 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 4. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.