La Cassazione in tema di valutazione delle prove

Ancora una volta la Cassazione critica la motivazione solo apparente”.

La Terza Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 14762 del 30 maggio 2019 ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma in un giudizio relativo al risarcimento del danno richiesto dai congiunti di un militare deceduto per essere stato investito da un auto. Il caso. La Corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado con cui era stata accertata la sussistenza di un concorso di colpa pari al 30% della vittima del sinistro, fondata sulla circostanza che al momento dell'investimento questi stava camminando sulla strada e lo stesso senso di marcia del veicolo, violando così l'articolo 190 del codice della strada. Aveva inoltre confermato anche il rigetto della domanda relativa al danno patrimoniale subito dai congiunti, tutti conviventi con la vittima, in relazione alla riduzione reddituale subita a seguito dell'evento, e costituita dalla differenza fra lo stipendio percepito dal defunto e la pensione di reversibilità loro corrisposta a causa del suo decesso. La vicenda è giunta quindi all'attenzione della Terza Sezione della Cassazione Civile. Una motivazione solo apparente non salva la sentenza. La Terza Sezione ha accolto il motivo relativo alla mancata determinazione, da parte dei Giudici dell'appello, del danno patrimoniale subito dai congiunti in quanto conviventi, sulla base del confronto fra il reddito percepito nel momento della morte e quello poi erogato con la pensione di reversibilità. In particolare, la doglianza aveva rimarcato il fatto che non fosse stata ritenuta provata la domanda nonostante fosse stata prodotta documentazione in tal senso, ovvero da un lato la documentazione attestante il reddito percepito dal defunto nell'anno in cui si era verificato l'evento ed in quelli immediatamente precedenti e, dall'altro, la documentazione attestante il reddito derivante dalla pensione di reversibilità percepita dopo la morte. Non solo era stata criticata anche l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sarebbe stata data adeguata dimostrazione dell'intenzione del defunto, che aveva 57 anni di età al momento del decesso, di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite anagrafico per i congedo, senza considerare i carattere di stabilità dell'attività svolta che avrebbe consentito di ricorrere alla prova presuntiva al fine di individuare il tempo in relazione al cui riproporzionare le pretese differenza reddituali. I Giudici della Terza Sezione di Cassazione hanno ritenuto che la Corte territoriale, limitandosi a condividere la complessiva stato sezione del primo giudice, abbia reso una motivazione solo apparente senza dare conto delle evidenze documentali presenti nel fascicolo e del possibile utilizzo delle presunzioni al fine di individuare il periodo cui riferire la pretesa differenza di reddito. Pertanto hanno cassato la sentenza impugnata, che dovrà ora essere riesaminata da altra sezione della Corte d'Appello di Roma tenendo conto dei seguenti principi di diritto 1 in tema di valutazione delle prove particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti 2 ove ricorrano i presupposti per ricorrere alle presunzioni, il giudice, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto deve rendere apprezzabile i passaggi logici posti a base del proprio convincimento al riguardo, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole esperienza .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 febbraio – 30 maggio 2019, n. 14762 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Ritenuto in fatto che 1. M.N. , G.L. , G.A. e G.F. ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale era stata accolta solo parzialmente la domanda da loro avanzata per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto G.S. , causato dall’investimento da parte dell’autovettura condotta da P.M. ed assicurata presso l’AXA Ass.ni Spa. 2. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva confermato la decisione con la quale era stata accertata la sussistenza del concorso di colpa nella misura del 30% della vittima del sinistro - fondata sulla circostanza che, al momento dell’investimento, egli stava camminando sulla strada nello stesso senso di marcia del veicolo, in violazione dell’art. 190 C.d.S. - ed era stata respinta la domanda relativa al danno patrimoniale subito dai congiunti, tutti con lui conviventi, in relazione alla riduzione reddituale, costituita dalla differenza fra lo stipendio percepito dal G. e la pensione di reversibilità loro corrisposta a causa del suo decesso. 3. Hanno resistito entrambi gli intimati. Considerato in diritto che 1. Con il primo motivo, i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducono l’omesso esame di atti e circostanze decisive oggetto di discussione fra le parti e costituite dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio del GIP espletata nel processo penale, dalla riformulazione del capo di imputazione da parte del P.M. nonché dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del P. e dalla errata iscrizione al G. di inosservanza al codice della strada, in contrasto con le risultanze peritali . 2. Con il secondo motivo, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2054 c.c., non essendo emersa, dagli atti, alcuna prova concreta della condotta negligente della vittima. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare su domande ed eccezioni mosse nell’atto d’appello. 4. Con il quarto motivo, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentano la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 924, degli artt. 1226 e 2967 c.c., per non aver determinato il danno patrimoniale da loro subito, in qualità di congiunti conviventi, sulla base del confronto fra il reddito percepito al momento della sua morte e quello loro erogato con la pensione di reversibilità si dolgono, in particolare, del fatto che la Corte aveva ritenuto che la domanda non fosse provata, pur in presenza di puntuale documentazione prodotta richiamano i docomma n. 14 e 15 . 5. I primi tre motivi sono inammissibili. Infatti, a fronte della rubrica sopra riportata, le censure proposte sono descritte attraverso una prospettazione complessiva che mescola e confonde, senza alcuno specifico collegamento, le ragioni poste a sostegno di ciascuna violazione dedotta, con una tecnica redazionale ed argomentativa contrastante con il principio di specificità delle censure e della critica vincolata al quale è informato il giudizio di legittimità. 5.1. Questa Corte ha affermato, sul punto, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse cfr. Cass. 26790/2018 ed in termini Cass. SU 9100/2015 . 5.2. Nel caso in esame, le argomentazioni confusamente sviluppate in relazione ai primi tre motivi non consentono di ricondurre le critiche proposte all’uno o all’altro vizio denunciato, rimettendo illegittimamente al Collegio la scelta delle argomentazioni più calzanti per ciascun censura rubricata in tal modo risulta tradita la natura vincolata del giudizio di Cassazione e si configura la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. 6. Il quarto motivo, invece, è fondato. 6.1. La censura investe la violazione delle norme preposte a regolare l’onere della prova art. 2697 c.c. , la valutazione equitativa del danno art. 1226 c.c. ed, in premessa, il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 924, Codice dell’Ordinamento Militare che prevede che i militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60 anno di età e vengono collocati in congedo. 6.2. I ricorrenti assumono che la Corte territoriale - nel confermare la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avente per oggetto il danno patrimoniale da loro subito per la contrazione del reddito di cui fruivano attraverso lo stipendio del congiunto - aveva omesso di valutare le prove raccolte, avendo affermato che il decremento patrimoniale subito dalla famiglia era rimasto indimostrato e non provato nonostante che fosse stata tempestivamente versata in atti e puntualmente richiamata nella censura proposta la documentazione attestante il reddito percepito dal defunto nell’anno in cui era verificato il mortale incidente 2004 ed in quelli immediatamente precedenti docomma 14 richiamato nel ricorso , ed, in termini comparativi, fosse stato altresì prodotto il documento attestante il reddito derivante dalla pensione di reversibilità percepita dalla M. docomma 15 . 6.3. La censura viene altresì prospettata in relazione alla complessiva conferma della statuizione del primo giudice, comprensiva anche dell’affermazione che non era stata data adeguata dimostrazione della intenzione del G. - che aveva 57 anni di età al momento del decesso - di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite anagrafico per il congedo ciò nonostante che il carattere di stabilità dell’attività svolta consentisse di ricorrere alla prova presuntiva, al fine di individuare il tempo in relazione al quale riproporzionare le pretese differenze reddituali. 7. Tanto premesso si osserva quanto segue. I ricorrenti, pur richiamando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sviluppano un esplicito percorso argomentativo volto a criticare l’assenza di idonea e congrua motivazione sia sulle prove documentali tempestivamente allegate, sia sulla presunzione testé richiamata, evincibile dalle norme di legge vigenti D.Lgs. n. 66 del 2010 . 7.1. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge cfr., ex multis, Cass. SU 17931/2003 Cass. 24553/2016 Cass. 10862/2018 . 7.2. Pertanto, riqualificato il motivo con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, esso deve essere accolto. 7.3. La documentazione richiamata, infatti, risulta oggetto di specifica contestazione cfr. pag. 16 del ricorso, doccomma 14 e 15 fascomma primo grado, pagg. 14 e 15 dell’atto d’appello la Corte, al riguardo, si è limitata a condividere assertivamente la complessiva statuizione del primo giudice, rendendo, in tal modo, un motivazione solo apparente con la quale non ha dato conto delle evidenze documentali presenti in atti e del possibile utilizzo delle presunzioni al fine di individuare - in ragione del limite di età di permanenza in servizio dei militari - il periodo al quale riferire la pretesa differenza di reddito per coloro dei ricorrenti che dalla stessa documentazione risultavano a carico della vittima del sinistro. 8. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione alla quarta censura proposta, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti . Ove ricorrano i presupposti per ricorrere alle presunzioni, il giudice, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto deve rendere apprezzabile i passaggi logici posti a base del proprio convincimento al riguardo, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza . 9. La Corte di rinvio dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso ed accoglie il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.