Class action più efficiente con l’adesione dopo la condanna e spese legali in proporzione al risarcimento

Class action sicuramente più efficace di quella di un tempo è questa l’impressione che si ha leggendo il testo approvato dal Senato in via definitiva il 3 aprile 2019 e che disegna il nuovo volto della class action nel nostro ordinamento giuridico.

Class action nel codice di procedura civile. La prima novità significativa è senz’altro la scelta della collocazione delle nuove norme sulla class action nel corpo del codice di procedura civile e precisamente nel neo-introdotto titolo VIII bis dedicato ai procedimenti collettivi artt. 840 bis 840 sexiesdecies c.p.c. che comprende anche l’azione collettiva inibitoria. Vanno, quindi, in pensione – per abrogazione espressa – le norme sulla class action già contenute nel Codice del consumo e la class action diviene strumento generale. Chi può agire Ed infatti, le nuove norme saranno volte a fornire uno strumento processuale ad hoc – alternativo al giudizio ordinario singolo per la tutela dei diritti individuali omogenei che non saranno necessariamente legati alla materia del consumo. Gli illeciti potranno essere contrattuali o extracontrattuali e anche da contatto sociale per fare soltanto che qualche esempio possiamo pensare ad illeciti antitrust rispetto ai quali gli attori potranno essere anche altre imprese , prassi commerciali scorrette, prodotti difettosi, violazioni in materia di privacy, danno ambientale come nel caso di Erin Brockovich , incidenti sul lavoro. Ma occorre prestare attenzione specialmente per i danni lungolatenti e per gli illeciti permanenti a ciò, che le nuove norme, come previsto dal secondo comma dell’art. 7, troveranno applicazione alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore che, peraltro, avverrà trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale . Oltre all’ambito di applicazione oggettivo risulta ampliato anche quello soggettivo da domani saranno legittimati all’azione sia organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti oggetto della domanda e a patto che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia oltre a ciascun componente della classe Anche il petitum della class action risulta più completo oggi essendo stato previsto che l’azione di classe potrà tendere all’accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. nei confronti di chi L’azione potrà essere proposta nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività e ferme, comunque, le norme relative al ricorso per l’efficienza della pubblica amministrazione. come. Ma quali saranno le regole processuali che regoleranno la nuova azione di classe? La domanda dovrà essere proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente e sarà regolato dalle norme del processo sommario di cognizione, ma deciso con sentenza. Sarà onere della cancelleria pubblicare ricorso e decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito nell’area pubblica del portale del Ministero della giustizia in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute . Entro trenta giorni dalla prima udienza il tribunale dovrà pronunciarsi, con ordinanza reclamabile, sull’ammissibilità della domanda salvo sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo prima fase . Dal punto di vista, per così dire, istruttorio due le principali peculiarità a la prima è la norma secondo la quale, nell’ipotesi in cui sia necessario nel giudizio nominare un consulente tecnico d’ufficio, l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso a quest’ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente” così l’art. 840 quinquies , comma 4, che richiama l’art. 8 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 in materia di responsabilità del produttore ove, però, la previsione scatta se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto . La seconda b è la più articolata disciplina dell’esibizione delle prove anche nel suo rapporto sulla tutela dei segreti sui quali, peraltro, si ricorda il recente d.lgs. n. 63/2018 che era intervenuto proprio in materia di tutela della segretezza nel corso del processo civile . Chi e quando può aderire all’azione. Con l’ordinanza che dichiara l’ammissibilità dell’azione il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei prima ipotesi di intervento . Ma occorre prestare attenzione alla seconda ipotesi di intervento che rappresenta un’importante novità con la sentenza con la quale il tribunale accoglie la domanda e, quindi, a processo concluso , tra le altre cose, si dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell’articolo 840-quinquies, primo comma art. 840 sexies . L’adesione all’azione di classe potrà avvenire, quindi, sia nella fase anteriore allo svolgimento del giudizio di merito sia successivamente alla sentenza di accoglimento. La procedura prevede anche la nomina di un rappresentante comune che opererà sia con riferimento alla fase di cognizione post-sentenza di accoglimento che quella di esecuzione nel caso in cui il debitore non dovesse adempiere . A questo punto chi intende aderire proporrà – con le forme semplificate e addirittura con la possibilità di testimonianze rese all’avvocato anche perché sono ammesse solo prove documentali nella fase post sentenza – la propria domanda giudiziale all’interno della procedura rispetto alla quale domanda individuale l’impresa evidentemente già condannata nell’azione di classe dovrà prendere posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. Nel caso dell’aderente l’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria, ma – e la norma è da apprezzare per l’equilibrio altrimenti sarebbe stato l’aderente molto probabilmente dissuaso dal rivolgersi ad un avvocato – allo stesso è dovuto un compenso con la precisazione che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 . Spese legali. Merita, poi, attenzione, la norma di cui all’art. 840 novies secondo cui il giudice delegato e quindi nella fase successiva alla sentenza di accoglimento condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente all’avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840 sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma . Sempre possibili le transazioni. La disciplina dell’azione di classe prevede una disciplina particolare – anche in ragione della caratteristica di procedimento collettivo volta a favorire il raggiungimento di un accordo di natura transattiva sia nel corso del processo di cognizione sia nella fase successiva alla sentenza di accoglimento. Ai sensi del primo comma dell’art. 840 quaterdecies il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa . Se la transazione viene raggiunta l’art. 840 bis prevede che se la stessa riguarda il convenuto e tutti i ricorrenti, ma non tutti gli aderenti il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore . In caso di estinzione non sarà preclusa né l’azione individuale né – soprattutto – l’avvio di una nuova class action. Il secondo comma dell’art. 840 quaterdecies prevede la possibilità di raggiungere un accordo nella fase successiva della sentenza ed infatti dopo la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell’interesse degli aderenti, può predisporre con l’impresa o con l’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva . Qualche osservazione Sicuramente rispetto a prima, quando era contenuta nel Codice del Consumo,l’azione di classe potrà operare a 360 gradi non importa se i diritti appartengano, o no, ad un consumatore, l’importante è che vi siano diritti individuali omogenei da tutelare. Ma soprattutto ed è qui forse la norma che attribuisce maggiore efficacia allo strumento rispetto a prima – come abbiamo visto l’adesione potrà avvenire anche dopo la sentenza. Si tratta del bilanciamento tra il sistema dell’opt-out e, cioè, la sentenza collettiva vincola tutti quelli che non hanno manifestato la loro volontà di uscire dal processo e che per molti contrasta con l’art. 24 Cost. e che il legislatore non ha voluto far proprio e le innegabili e imprescindibili esigenze di efficacia dello strumento processuale altrimenti destinato a non realizzare una funzione general preventiva per il rispetto delle norme. Ed infatti, lo strumento dovrebbe essere finalizzato anche a realizzare l’obiettivo del rispetto delle norme sostanziali nel nostro ordinamento, però, non hanno cittadinanza i danni punitivi e quindi la class action nasce già limitata nel rendere diseconomica la scelta di violare le norme. Sembra essersene fatto carico il legislatore oggi prevedendo un’ipotesi di surplus di risarcimento se vogliamo lo potremmo chiamare danno punitivo a carico del resistente laddove disciplina le spese legali in proporzione al risarcimento del danno e che Confindustria ha già criticato insieme alla possibilità dell’adesione post sentenza . La strada per la miglior efficienza dello strumento processuale è iniziata e dovrà proseguire anche tendendo conto, certamente, dell’ipotesi di possibile abuso a danno dell’impresa come richiesto dalle imprese stesse, ma le nuove norme non potranno che giovare alla sana ed equilibrata concorrenza tra le imprese in ogni caso con beneficio di tutti.