Danni da dissesto del manto stradale: il Comune (e custode della strada) si libera solo con la dimostrazione del caso fortuito

In materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale in custodia al Comune di competenza, è onere del danneggiato dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

La fattispecie. Una persona affetta da paraplegia, costretta su una carrozzina motorizzata, ha convenuto in giudizio il proprio Comune di residenza – ai sensi dell’art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata dell’art. 2043 c.c. – chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in occasione del sinistro occorsole nel tentativo di accedere al proprio domicilio quando, a causa di una buca del manto stradale non visibile, è rimasta intrappolata tra la pedana e la ruota anteriore della carrozzina. L’ente si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e la dinamica del sinistro, negando in particolare la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. per asserita carenza del nesso di causalità tra il dissesto del manto stradale e il danno patito dall’attrice, eccependo altresì il concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata. La responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. è oggettiva. All’esito del giudizio il Tribunale ha accolto le domande dell’attrice, ritenendo fondata la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c Il Giudice ha ricordato come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità invocata dall’attrice ha natura oggettiva o comunque di colpa presunta in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode. Ed è altrettanto noto, secondo il Giudice – oltre che pacifico in giurisprudenza – che per caso fortuito deve intendersi non solo l’accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto e imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato che, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale a escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c La funzione della norma richiamata, infatti, è quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata nel caso in cui la cosa rappresenti la mera occasione del danno. Peraltro, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito – in tema di corretto riparto dell’onere della prova, che, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso. Peraltro, in materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale in custodia al Comune di competenza, la Corte di Cassazione ha indicato con chiarezza come l’onere del danneggiato sia dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizioni, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. In altri termini, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile. E nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto il Comune convenuto responsabile in quanto il fatto storico generativo della responsabilità, e cioè l’incastro della carrozzina dell’attrice a causa della presenza di una buca, resa invisibile da uno strato d’acqua, è stato dimostrato all’esito dell’istruttoria orale, avendo i testimoni escussi confermato la dinamica del sinistro e in particolare la presenza di un notevole strato d’acqua sulla buca, tale da far emergere come il dissesto del manto stradale che ha provocato il sinistro fosse difficilmente visibile, escludendo la configurabilità di una condotta negligente in capo all'attrice, tale cioè da elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e non risultando al contrario dimostrato dal Comune la sussistenza del caso fortuito, con la conseguente carenza della prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c

Tribunale di Como, sez. I Civile, sentenza 13 febbraio 2019 Giudice Unico Petronzi Ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Como, in persona del Sindaco p.t., al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto dannoso occorsole in data 27.09.2015. L’attrice ha inoltre, in via del tutto subordinata, chiesto di dichiarare la responsabilità del Comune di Como ex art. 2043 c.c. A sostegno della domanda, l’attrice ha esposto che, trovandosi a percorrere via Leoni sulla propria carrozzina motorizzata su cui è costretta a causa di paraplegia, al fine di accedere al proprio domicilio, rimaneva incastrata con le ruote del mezzo in una buca del manto stradale, non visibile. L’attrice rimaneva quindi intrappolata tra la pedana e la ruota anteriore della carrozzina, riportando danni come precisati in atti. Si è costituito il Comune di Como che ha contestato la ricostruzione dei fatti, eccependo l’erroneità della dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla invisibilità della buca. Il Comune di Como ha inoltre negato la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., per carenza di nesso di causalità tra il dissesto del manto e il danno patito dalla parte attrice, ed eccependo il concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata. La causa è stata istruita con produzioni documentali, attraverso l’espletamento di prove orali e CTU medico legale. La domanda di parte attrice, inquadrata nell’ambito dell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia, è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. E’ noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva ex pluribus, Cass. 4279/2008 Cass. 25243/2006 Cass. 376/2005 Cass. 21684/2005 , o comunque di colpa presunta ex pluribus, Cass. 3651/2006 Cass. 6767/2001 Cass. 8997/1999 , in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode. E’ altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza, che, per caso fortuito, deve intendersi non solo l’accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato ex pluribus, Cass. 5326/2005 Cass. 11264/95 Cass. 1947/94 , la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. La funzione della norma è infatti quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno. Recente giurisprudenza di legittimità ex pluribus, Cass. 2660/2013 Cass. 6306/2013, Cass. 25214/2014 ha inoltre precisato, in tema di corretto riparto dell’onere della prova, che, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale in custodia al Comune di competenza, ha indicato con chiarezza come l’onere del danneggiato sia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”, In altri termini, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile” ex pluribus Cass. 15761/2016 Cass. 23919/2013 . Orbene, nel caso di specie, facendo applicazione dei cennati principi, si deve ritenere accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il fatto storico generativo della responsabilità, vale a dire l’incastro della carrozzina a motore dell’attrice a causa della presenza di una buca, resa invisibile da uno strato d’acqua, è provato all’esito dell’istruttoria orale. Il teste escusso Francesco Proietto ha confermato la dinamica del sinistro, descritta nell’atto di citazione, in particolare la presenza di un notevole strato d’acqua sulla buca, tale da far emergere come il dissesto del manto stradale che ha provocato il sinistro fosse difficilmente visibile, escludendo la configurabilità di una condotta negligente in capo all'attrice, tale cioè da elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Non risulta invece dimostrato dal Comune di Como il caso fortuito, con la conseguenza della mancanza della prova liberatoria della responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c. Si tratta ora di quantificare i danni patiti dall'attrice. Vengono in rilievo danni di natura sia patrimoniale che non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Orbene, con riferimento ai danni di natura patrimoniale, la CTU medico legale espletata ha riconosciuto 244,00 Euro per spese mediche, così come da fattura documentata in atti. Invece, con riferimento ai danni non patrimoniali, questo Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni, immuni da vizi logici e suffragate da condivisibili argomentazioni, raggiunte dal CTU medico nominato, il quale ha accertato con chiarezza la sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica, riconoscendo un danno biologico da inabilità temporanea al 75% di 15 giorni, al 50% di ulteriori 15 giorni ed al 25% di ulteriori 15 giorni, riscontrando altresì un danno biologico da invalidità permanente pari al 1%. Per quantificare tali voci di danno, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio, e per il riconoscimento di un danno il più personalizzato possibile, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all’età della danneggiata di anni 57 compiuti al momento del sinistro ed alla gravità della lesione, applicando a tale fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per il 2018, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento del danno al caso concreto in esame. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle del Tribunale di Milano, che prevedono una forbice che va da un minimo di Euro 98 ad un massimo di Euro 147 per ogni giorno di invalidità assoluta somma che deve essere ridotta proporzionalmente per i giorni di invalidità parziale secondo la corrispondente misura , in considerazione degli elementi di personalizzazione” sopra delineati e liberamente valutabili dal giudice, onde adeguare la misura risarcitoria alla gravità del fatto e delle lesioni subite, si ritiene equo di adottare l’importo minimo pari a Euro 98,00 , alla stregua del minimo danno biologico accertato dal ctu. Ne consegue che tale danno è quantificato, quanto al danno da inabilità temporanea al 75% di 15 giorni in Euro 1.102,50 75% di 98,00 X 15 , quanto al danno biologico da inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni in Euro 735,00 50% di 98,00 X 15 , quanto al danno biologico da inabilità temporanea parziale al 25% di 15 giorni in Euro 367,50 25% di 98,00 X 15 mentre per il c.d. danno biologico da invalidità permanente pari al 1% è riconosciuta la somma di Euro 1478,01. Peraltro, sempre al fine di personalizzare il danno non patrimoniale, occorre ulteriormente tenere in debita considerazione anche il diverso pregiudizio patito dal danneggiato, e consistente nel transeunte turbamento psichico subito in conseguenza del danno, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce dell’accertata lesione psico-fisica, del fatto illecito di cui è vittima, dell’età ed, ancora una volta, della situazione concreta in cui si è verificato il danno in un contesto ambientale di quotidiana attività, avuto riguardo ai pregiudizi subiti dalla vittima sul c.d. fare areddituale”, vale a dire l’insieme di tutte quelle attività proprie di una vita ordinaria, che possono essere condizionate dalla lesione patita. Si tratta del c.d. danno morale inteso non come autonoma categoria, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale secondo la soluzione ermeneutica tracciata dalle Sez. Un. con la sentenza 26972/08 , da liquidarsi sempre in via equitativa in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, applicando i criteri previsti dalle Tabelle di Milano che prevedono la possibilità di personalizzare il danno fino al 50%, in considerazione delle peculiarità del caso di specie per il danno morale sono riconosciuti ulteriori Euro 500,00, per un danno non patrimoniale complessivamente valutato in Euro 4.183,01 1.102,50 + 735,00 + 367,50 + 1478,01.+ 500,00 . Nessun altro titolo di danno si ritiene provato. Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale pari ad Euro 244,00 , liquidata con riferimento all’epoca del fatto, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro 27.09.2015 , con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza mentre sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori attuali, spettano i soli interessi dal giorno del sinistro 27.09.2015 , calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data del deposito della presente sentenza. Le spese di lite e della CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale della parte convenuta. Le spese di lite, in particolare, sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi per lo scaglione di riferimento da 1.001,00 a 5.200,00 Euro . P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così provvede a Condanna il Comune di Como, nella persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale patito di Euro 244,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro 27.09.2015 , con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza b condanna il Comune di Como, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di Euro 4.183,01, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre interessi dal 27.09.2015, calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data del deposito della presente sentenza c condanna il Comune di Como, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 1.378,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forf. al 15%, come per legge d pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del Comune di Como, nella persona del Sindaco p.t