Il danno “supplementare” da ritardo aereo deve essere sempre dimostrato

Per ottenere la condanna di una compagnia aerea al risarcimento supplementare del danno anche morale conseguente al ritardo del viaggio, il passeggero deve comunque dimostrare il danno ulteriore.

La fattispecie. Una compagnia aerea è stata convenuta in giudizio avanti al Giudice di Pace di Roma da un passeggero che ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in occasione di un trasferimento aereo da Roma a Rio de Janeiro che aveva subito notevoli ritardi. La domanda è stata solo parzialmente accolta all’esito del giudizio di primo grado con la condanna della convenuta al ristoro in favore del passeggero della sola compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e tale decisione è stata confermata in appello. Contro la sentenza di secondo grado il passeggero ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione lamentando la violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montréal sul risarcimento supplementare del danno da ritardo. La Convenzione di Montréal non prevede alcun risarcimento del danno in re ipsa. Pur avendo dichiarato in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso a causa della mancata abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione da parte del legale del ricorrente, per completezza espositiva i Giudici di merito hanno comunque dichiarato anche nel merito l’inammissibilità e l’infondatezza delle doglianze del ricorrente. Secondo quanto stabilito dalla Corte, infatti, nel corso dei giudizi di merito non è mai stata negata la possibilità astratta per l’attore di ottenere, ai sensi degli artt. 19 e 22 della c.d. Convenzione di Montréal Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montréal il 28 maggio 1999 e recepita in Italia con la Legge 10 Gennaio 2004, n. 12 , il risarcimento supplementare del danno, anche di natura morale, conseguente alla cancellazione del volo prenotato e al ritardo con il quale era giunto a destinazione, per un importo superiore quindi alla mera compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2001. I Giudici di merito hanno infatti semplicemente ritenuto che non fosse stata fornita in concreto la prova di un siffatto danno, in misura maggiore della compensazione già forfettariamente prevista dalla suddetta norma. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia UE richiamato dalla Corte di Cassazione, per ottenere il risarcimento supplementare del danno anche morale conseguente al ritardo del viaggio aereo, tale danno ulteriore deve comunque essere dimostrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 dicembre 2018 – 20 febbraio 2019, n. 4962 Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa F.A. ha agito in giudizio nei confronti della compagnia aerea TAP Air Portugal S.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un trasferimento aereo da Roma a Rio de Janeiro del dicembre 2009, che aveva subito notevoli ritardi. La domanda è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il F. , sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso TAP Air Portugal. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Assume carattere pregiudiziale la verifica di procedibilità del ricorso, che risulta redatto in modalità informatica, sottoscritto con firma digitale e notificato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata. La copia cartacea del predetto ricorso depositata in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, così come quella dell’allegata relazione di notificazione alla società intimata , è priva della necessaria attestazione di conformità all’originale telematico, sottoscritta da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Come espressamente eccepito dalla società controricorrente, infatti, l’avvocato attestante Fabio Collavini non era in possesso di tale abilitazione al momento della redazione, sottoscrizione e notificazione del ricorso stesso risulta avere conseguito tale abilitazione successivamente, in data 22 settembre 2017 . Detta copia non è pertanto idonea ad integrare quanto richiesto dalla disposizione richiamata, il che determina l’improcedibilità del ricorso stesso, secondo quanto ormai chiarito da questa Corte cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031 - 01 il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso la conclusione non è smentita, anzi trova conferma nei principi di recente precisati da Cass., Sez. U., Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 - 01, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2 viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio - Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3 nella specie, infatti, la società intimata ha espressamente eccepito l’irregolarità della costituzione del ricorrente, in conseguenza della mancanza dell’abilitazione dell’avvocato Collavini al patrocinio davanti a questa Corte . Inoltre, anche l’attestazione di conformità all’originale presente nel fascicolo informatico della copia della sentenza impugnata, prodotta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, risulta sottoscritta dal solo avvocato Collavini anche tale attestazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da difensore abilitato e tale carenza non può essere sanata dopo il decorso del termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 . In virtù di entrambi i profili, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 2, il ricorso risulta dunque improcedibile, il che esime la Corte dall’esame dei motivi di merito posti alla sua base. 2. Solo per completezza espositiva, è opportuno precisare che, in ogni caso, i motivi del ricorso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti , ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al combinato degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal omesso esame di precedenti giurisprudenziali decisivi ai fini della decisione del presente ricorso sono da ritenere in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati, come osservato dal relatore nella sua proposta. Il diritto dell’attore alla compensazione pecuniaria per overbooking , in relazione al volo del 21 dicembre 2009, è stato escluso in quanto il F. aveva prenotato il volo del 20 dicembre 2009 e, a seguito della cancellazione di quest’ultimo, era stato imbarcato sul primo volo successivo disponibile quello del 22 dicembre 2009 in quanto sul volo del 21 dicembre 2009 non vi erano posti disponibili. Le censure del ricorrente sul punto il quale sostiene di avere in realtà inizialmente ottenuto uno spostamento della propria prenotazione per il volo del 21 dicembre 2009, solo successivamente annullata , per un verso attengono ad un accertamento di fatto incensurabilmente effettuato dal giudice di merito sulla base dell’esame dei fatti storici principali, peraltro sostenuto da adeguata motivazione non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile in sede di legittimità , in relazione al quale si chiede in sostanza esclusivamente una nuova e diversa valutazione delle prove in particolare, di una determinata prova documentale , mentre per altro verso risultano fondate su un documento che non risulta allegato al ricorso, del quale non è richiamato in dettaglio il contenuto, né sono indicati nel ricorso stesso i precisi estremi dell’avvenuta produzione nel giudizio di merito ed in particolare, della fase processuale e/o dell’udienza in cui essa sarebbe avvenuta , in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 dell’art. e 369 c.p.c., comma 2, n. 4. D’altra parte, il Tribunale non ha affatto negato la possibilità per l’attore di ottenere, in base alla cd. Convenzione di Montreal Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 , artt. 19 e 22, il risarcimento supplementare del danno, anche di natura morale, conseguente alla cancellazione del volo prenotato ed al ritardo con il quale era giunto a destinazione, per un importo superiore quindi alla sola compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, art. 7 ha semplicemente ritenuto che non fosse stata fornita in concreto la prova di un siffatto danno, in misura maggiore della compensazione già forfettariamente prevista dalla suddetta norma e riconosciuta dal giudice di primo grado. Sotto questo aspetto, la censura di violazione della Convenzione di Montreal, artt. 19 e 22, risulta manifestamente infondata, in quanto è evidente che per ottenere il risarcimento supplementare del danno anche morale conseguente al ritardo del viaggio aereo, tale danno supplementare deve comunque essere dimostrato è chiara in tal senso la stessa decisione della Corte giustizia UE, sez. Terza, 13 ottobre 2011, causa C-83/10, ripetutamente richiamata dalla parte ricorrente . Sotto l’aspetto della effettiva sussistenza del danno in questione, poi, le censure contenute nel motivo di ricorso in esame sono inammissibili in quanto anch’esse volte a contestare un accertamento di fatto incensurabilmente effettuato dal giudice di merito sulla base dell’esame dei fatti storici principali e sostenuto da adeguata motivazione non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile in sede di legittimità , in relazione al quale si chiede in sostanza esclusivamente una nuova e diversa valutazione delle prove, mentre non risulta nemmeno avanzata una censura in relazione eventuale violazione di legge sotto il profilo della valutazione degli indizi e di vizio del ragionamento inferenziale. Infine, l’omesso esame di precedenti giurisprudenziali non costituisce vizio della sentenza di merito denunziabile con il ricorso per cassazione. 3. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - dichiara improcedibile il ricorso - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.