Moglie morta in un incidente: niente risarcimento per il marito traditore

Accolta la richiesta di ristoro economico presentata dal padre, dai fratelli e dai figli della donna. Respinta, invece, quella presentata dal marito. Decisiva la constatazione che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, coronata dalla nascita di un figlio.

Esito drammatico per l’impatto in piena campagna tra un’automobile e un mezzo agricolo la donna alla guida della vettura perde la vita. E quasi tutti i suoi familiari più stretti possono legittimamente pretendere un adeguato ristoro economico per il grave danno morale subito. Al marito viene difatti negato il diritto al risarcimento decisivo, secondo i Giudici, il fatto che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, coronata dalla nascita – tre mesi prima della morte della moglie – di un figlio Corte di Cassazione, sentenza n. 31950/18, depositata oggi . Colpa. La delicata vicenda giudiziaria ha origine nel lontano luglio del 1998, quando, in provincia di Matera, un’automobile si contra con un mezzo agricolo, non assicurato, per giunta. Le conseguenze peggiori sono per la donna alla guida della vettura, che a causa dell’incidente e delle lesioni riportate perde la vita. Una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, i Giudici definiscono le responsabilità dei due conducenti. Colpevole non è solo l’autista del mezzo agricolo – e che ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione – , ma anche la donna che, secondo i Giudici, ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, una strada rettilinea senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni e senza indossare le cinture di sicurezza . Accertato, quindi, il concorso di colpa , in Appello viene ritenuta legittima la pretesa risarcitoria avanzata dai familiari della donna, ossia il padre, i fratelli e i figli . Respinta, invece, la richiesta presentata dal marito. Questo ‘no’ si spiega, secondo i Giudici, con la mancanza tra i coniugi – non separati – di un progetto di vita in comune di un vincolo affettivo . E a questo proposito viene evidenziato che l’uomo aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era nato un figlio tre mesi prima della morte della moglie . Decisiva, quindi, secondo i Giudici, la presenza di una circostanza che costituisce, secondo comune esperienza, sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale e della conseguente mancanza di un vincolo affettivo . Legame. La visione tracciata in Appello è condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione, che, di conseguenza, respinge definitivamente la domanda di risarcimento presentata dal marito. In premessa, i Giudici del Palazzaccio ribadiscono che il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare genitore, coniuge, fratello dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale con conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare . Tale prospettiva non è applicabile, secondo i Giudici, alla vicenda in esame. Ciò alla luce di elementi di segno contrario , come l’esistenza di una relazione extraconiugale da parte del marito della donna deceduta con conseguente nascita di un figlio . A fronte di questo quadro, e tenendo presente che la relazione extraconiugale costituisce un evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi , il marito non ha affatto dato prova della concreta persistenza di un vincolo affettivo in ambito coniugale e quindi di avere effettivamente subito un danno morale per la morte della moglie.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 luglio – 11 dicembre 2018, n. 31950 Presidente Travaglino – Relatore Cigna Fatti di causa Con sentenza 27-4-2016 la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Matera, decidendo in ordine ad un sinistro stradale avvenuto in data omissis sulla strada omissis tra l'autovettura Volskwagen Polo condotta da Lu. Mo., deceduta in seguito allo stesso, ed il mezzo agricolo non assicurato condotto da Sa. Gi., ha ritenuto sussistente un concorso di colpa in pari misura del Giannantono e della Mo. e, per l'effetto, ha condannato la Generali SpA, procuratrice di INA Assitalia, impresa designata per il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento del danno subito dal padre, dai figli e dai fratelli della vittima ha, invece, rigettato l'appello proposto da Si. Ru., marito della vittima, confermando quindi la statuizione del Tribunale di respingimento della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito in conseguenza del decesso del coniuge. In particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ha evidenziato, in ordine alla pari responsabilità, che il Gi. ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione, mentre la Mo. ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, la strada rettilinea, senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni e senza indossare le cinture di sicurezza. La Corte, inoltre, in ordine al rigetto della domanda risarcitoria del coniuge, ha evidenziato che la presunzione di sussistenza tra coniugi non separati di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata, nella specie, superata da elementi di segno contrario, atteso che il Ru. aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte della Mo. l'attore, quindi, su cui incombeva la relativa prova, non aveva dimostrato, in presenza di una circostanza che -secondo comune esperienza costituisce sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale, la perdurante sussistenza tra i coniugi benché non legalmente separati di un vincolo affettivo. Avverso detta sentenza Si. Ru. propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, illustrato anche da successiva memoria. An., Pa. e Cl. Fi. figli della vittima , Fr. Da. e Ma. Ro. Mo. fratelli della vittima , tutti in proprio e quali eredi di Lu. e Pa. Mo. padre della vittima, deceduto il 3-12-1999 , nonché Ma. Sa., Pa. Mo. nato l'11-6-1974 e Be. Gi. Mo. quali eredi di Pa. Mo. e Vito Mo. altro fratello della vittima, deceduto il 1-3-2011 propongono successivo ricorso incidentale, affidato a due motivi. Generali Italia SpA già INA Assitalia SpA resiste con controricorso, illustrato anch'esso da successiva memoria. Sa. Gi. resiste con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso presentato da An., Pa. e Cl. Fi. figli della vittima , Fr. Da. e Ma. Ro. Mo. fratelli della vittima , tutti in proprio e quali eredi di Lu. e Pa. Mo. padre della vittima, deceduto il 3-12-1999 , nonché Ma. Sa., Pa. Mo. nato l'11-6-1974 e Be. Gi. Mo. quali eredi di Pa. Mo. e Vito Mo. altro fratello della vittima, deceduto il 1-3-2011 va esaminato per primo per ragioni di ordine logico. Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2056 c.c. e 116 c.p.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia omesso di considerare il fatto decisivo costituito dall'ora del tramonto del sole alla data del 16 luglio 1998 ore 20.07, come accertato dal CTU fatto decisivo in quanto l'incidente, avvenuto intorno alle 20.45, si sarebbe verificato in assenza di qualsiasi residua visibilità, e quindi in condizioni tali da rendere impossibile alla Mo. la percezione del rimorchio che la precedeva, privo dei dispositivi di illuminazione. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il detto fatto e cioè l'orario del tramonto del sole e la condizione di visibilità è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte territoriale, che, nel corretto esercizio del suo potere di valutazione delle prove, ha considerato che nel capoluogo di Regione in data 16 luglio il sole tramonta alle ore 8.24 con altri 20-25 minuti prima del buio totale ed ha ritenuto maggiormente attendibile l'indicazione di orario e la percezione delle condizioni di visibilità riferite dai testi Esposito e Pinto, i quali, sopraggiunti subito dopo l'incidente, ebbero a riferire che erano le 20.45 e che vi era ancora visibilità. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc-violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, comma 2, 2056, 2727 c.c. e 116 c.p.c., si dolgono che la Corte, con un inammissibile ragionamento presuntivo, abbia accertato il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della Mo. ed abbia ritenuto che siffatto mancato uso abbia contribuito al verificarsi dell'evento morte da fatti noti, pacifici e non contestati dalle parti lesioni al torace riportate dalla Mo. e danni alla parte bassa dello sterzo dell'autovettura da quest'ultima condotta la Corte era arrivato al fatto ignoto mancato uso della cintura di sicurezza ed aveva poi ritenuto, con una inammissibile correlazione in senso induttivo tra due presunzioni semplici, che detto mancato uso della cintura avesse contribuito al verificarsi dell'evento morte altro fatto ignoto . Il motivo è inammissibile. Come ripetutamente affermato da questa S.C. spetta, infatti, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità. Né può ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nel divieto di doppia presunzione correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice , essendosi invece solo limitata a far discendere dai due su menzionati fatti noti lesioni al torace e danni alla parte bassa dello sterzo il fatto ignoto del mancato uso delle cinture, valutando poi conseguenzialmente tale mancato uso delle cinture in nesso causale con l'evento morte. Con l'unico motivo di ricorso il Ru., denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc-violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2729, 2697 e 143 c.c. e 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, sulla sola base di una relazione extraconiugale e della conseguente nascita di un figlio naturale, abbia ritenuto insussistente il legame affettivo tra i coniugi al momento dell'incidente, ed abbia quindi rigettato, per mancanza di prova, la richiesta di risarcimento per il subito pregiudizio morale da perdita del rapporto parentale siffatti elementi relazione extraconiugale e nascita di un figlio naturale non sono elementi univoci rispetto all'insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge la relazione sentimentale extraconiugale non può costituire grave e preciso elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto e negare qualsiasi forma di ristoro del pregiudizio morale inopinatamente la Corte ha equiparato il deterioramento alla cessazione del rapporto affettivo. Il motivo è infondato. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare genitore, coniuge, fratello dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale. Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o come nel caso di specie l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all'art. 143 c.c. . Detti elementi non comportano, di per sé, l'insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest'ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. essendo stata, come detto, superata la presunzione , di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale. Nella specie la Corte territoriale, con valutazione in fatto come tale non sindacabile in sede di legittimità , ha ritenuto che il Ru. non avesse fornito detta prova e, correttamente, ha rigettato la domanda risarcitoria. In conclusione, pertanto, vanno rigettati entrambi i ricorsi quello principale e quello successivo incidentale . Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, poiché i ricorsi sono stati presentati successivamente al 30-1-2013 e sono stati rigettati, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principali e di quelli incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovute per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di Generali Italia SpA e di Sa. Gi., che si liquidano per ciascuno in Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti principale e di quelli incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.