Persona anziana affronta una strada ripida e innevata: caduta frutto della volontaria esposizione al pericolo

Niente risarcimento per il capitombolo subito all’interno di un parco condominiale. Per i Giudici è evidente che la responsabilità per l’incidente sia addebitabile alla persona danneggiata.

A una certa età è meglio evitare situazioni pericolose, anche se si tratta di una semplice camminata. Applicando questo principio, i Giudici della Cassazione hanno respinto definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata da un anziano signore caduto, a causa di alcuni cumuli di neve, in una strada di un parco condominiale Corte di Cassazione, ordinanza n. 31540/18, depositata oggi . Azzardo. Il fattaccio risale all’aprile del 2001, quando, percorrendo una strada interna a un parco condominiale un anziano finisce rovinosamente a terra, riportando la frattura del femore sinistro . A suo dire, la brutta caduta è stata provocata dalla cattiva manutenzione della strada , e, quindi, dal condominio che non ha esercitato correttamente la custodia su un bene divenuto pericoloso a causa delle condizioni atmosferiche . Consequenziale la richiesta di risarcimento, che però viene respinta dal Tribunale. Nessun dubbio, sia chiaro, sulla presenza di residui di neve lungo la strada del parco, ma i Giudici ritengono che l’evento dannoso è dovuto alla condotta del danneggiato, persona anziana avventuratasi senza precauzioni su una strada ripida ed innevata . Secondo questa visione, la strada è divenuta pericolosa per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato , e quindi va esclusa ogni responsabilità del condominio. Identica posizione assume ora la Cassazione, negando all’anziano ogni possibile risarcimento . I Giudici del Palazzaccio osservano che, a fronte della presenza di neve , il comportamento della persona anziana avventuratasi sulla stradina in salita ancora innevata va catalogato come fattore eccezionale di verificazione del sinistro e idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno . Evidente, secondo i Magistrati, la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato , pur esistendo agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi . Di conseguenza, si può affermare che l’evento dannoso deve essere ricollegato alla volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 luglio – 6 dicembre 2018, n. 31540 Presidente Correnti – Relatore Criscuolo Fatti di causa Ca. Pe. convenne davanti al Tribunale di Avellino, con citazione del 14/6/2002, il Condominio Generale Parco Abate della stessa città, esponendo di essere caduto il giorno 16/4/2001, a causa della presenza di neve e fogliame non rimosso, su una strada interna al parco, riportando la frattura del femore sinistro e che la responsabilità dell'incidente era da imputare alla cattiva manutenzione della strada da parte del convenuto. Chiese la condanna del medesimo, in qualità di proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni. Successivamente in corso di causa, appreso che il condominio non era proprietario della strada, mutò la causa petendi chiedendo che il medesimo fosse condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c. per non aver esercitato correttamente la custodia su un bene - quale la strada - divenuto pericoloso a causa delle condizioni atmosferiche. Chiese la condanna del convenuto a pagare la somma di Euro 156.321,78 oltre interessi e rivalutazione. Costituitosi il contraddittorio con il Condominio e con la compagnia di assicurazioni del medesimo, il Tribunale di Avellino, accertato che non risultava provata la presenza di fogliame sulla strada ma solo di residui di neve, sussunse il caso nell'art. 2051 c.c. e ritenne che l'evento dannoso fosse dovuto alla condotta del danneggiato, persona anziana avventuratasi senza precauzioni su una strada ripida ed innevata, la cui condotta doveva ritenersi integrare il caso fortuito interruttivo del nesso di causalità tra la custodia della res ed il danno, secondo i principi della causalità adeguata o della regolarità causale. Il giudice specificò che l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si giustificava in ragione del fatto che la strada, di per sé non pericolosa, era divenuta tale per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato che aveva interrotto il nesso causale tra la res ed il danno. La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza n. 3856 del 24/6/2015, ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto. Avverso la sentenza del Tribunale e a seguito dell'ordinanza emessa in grado di appello, Ca. Pe. propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348 ter, III co. c.p.c., affidato ad un unico motivo. Il Condominio Generale di Parco omissis resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. censura la sentenza per aver fatto malgoverno delle regole di cui all'art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia. Ad avviso del ricorrente la sentenza, omettendo di rilevare che il danneggiato aveva assolto all'onere della prova su di sé incombente, relativo al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, e che, di contro, il responsabile del danno non aveva provato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, applicando l'art. 2051 c.c., non si sarebbe conformata alla giurisprudenza di questa Corte. Ad avviso del ricorrente egli avrebbe fatto un uso del bene strada del tutto conforme alla natura e alla sua ordinaria destinazione e non sarebbe stata esigibile da parte sua una diligenza superiore alla norma, non integrando il suo comportamento un fatto avente i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità. 1.1 II motivo è inammissibile. La sentenza ha dimostrato che, dall'istruttoria espletata, ed in particolare dalle prove testimoniali raccolte, era emerso il collegamento dell'evento lesivo non con residui di vegetazione caduta dalle piante e non tempestivamente rimossa ma con la mera presenza della neve e che il comportamento del Pe., persona anziana avventuratasi sulla stradina in salita ancora innevata, doveva ritenersi fattore eccezionale di verificazione del sinistro, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. La valutazione del giudice di merito, in quanto afferente alla ricostruzione dei fatti, non è sindacabile da questa Corte, sicché il motivo è radicalmente inammissibile. E la sentenza impugnata ha inteso dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico Cass., n. 10434 del 21/10/1998, Cass, 3, n. 4616 del 10/5/1999 Cass., 3 n. 4308 del 26/3/2002 Cass., 3 n. 10641 del 20/7/2002 Cass., 3, n. 15713 dell'8/11/2002 Cass., 3, n. 472 del 15/1/2003 Cass., 3 n. 6988 dell'8/5/2003 Cass., 3, n. 376 dell'11/1/2005 Cass., 3, n. 21684 del 9/11/2005 Cass., 3, n. 2563 del 6/2/2007 Cass., 3, n. 4279 del 19/2/2008 Cass., 3, n. 11227 dell'8/5/2008 Cass., 3, n. 20427 del 25/7/2008 Cass. 6-3, n. 11023 del 9/5/2018 Cass., 6-3, 8/5/2018 n. 10938 . 2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e sul cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 10.200 oltre Euro 200 per esborsi , più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.