Azione civile risarcitoria instaurata dopo la sentenza penale di primo grado: intervengano le Sezioni Unite

Viene proposta azione civile, volta al risarcimento dei danni, dopo l’esaurimento del procedimento penale di primo grado trattante una causa connessa. Nel caso in cui non ci sia coincidenza di parti tra procedimento civile e processo penale ma sussista una connessione tra gli oggetti delle domande instaurate in differenti sedi, è comunque necessario affermare la sospensione necessaria del procedimento civile?

A fronte di tale quesito la Corte di Cassazione rinvia la questione alle Sezioni Unite Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 27716/18, depositata il 30 ottobre . Una vicenda, una domanda civile e una penale. Un incidente stradale ha comportato il decesso dell’automobilista che è stato tamponato. La vicenda viene posta all’attenzione del Tribunale penale di Bergamo - processo in cui i fratelli del defunto si costituiscono parti civili - sede nella quale viene riconosciuta la penale responsabilità dell’automobilista imprudente, la cui guida ha comportato una vittima. Tuttavia, sempre in relazione alla medesima fattispecie, ulteriori eredi dell’automobilista deceduto precisamente i genitori e i figli ricorrono al Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla vittima, citando in giudizio la rispettiva compagnia assicurativa. È interessante notare che la domanda civile è stata sollevata nonostante il procedimento penale non fosse giungo a conclusione, ossia il provvedimento non era passato in giudicato. Il Tribunale di Milano, in corso del giudizio civile, ha disposto pertanto la sospensione del procedimento avente ad oggetto al domanda di risarcimento danni ai sensi degli artt. 295 Sospensione necessaria c.p.c. e 75, comma 3 Rapporti tra azione civile e azione penale c.p.p Le parti richiedenti il risarcimento dei danni, propongono regolamento di competenza avverso l’ordinanza sospensiva. La questione di massima importanza. Secondo i ricorrenti non sussistevano i presupposti necessari per applicare la sospensione ex art. 295 c.p.c. effettivamente non vi era coincidenza di parti tra il procedimento civile e il processo penale, situazione rilevata anche dai Giudici di legittimità. Ciò nonostante, i diversi procedimenti risultano correlati una condanna penale ancora appellabile e quindi non ancora passata in giudicato e una richiesta di risarcimento danni correlata alla fattispecie oggetto del giudizio penale. La questione relativa all’istituto della sospensione necessaria in riferimento a suddetta vicenda ha condotto il Collegio a richiedere l’intervento delle Sezioni Unite prospettando tre soluzioni, volte alla più idonea soluzione di prospettata incertezza. La questione di diritto. La corretta armonia processuale per suddetta vicenda è il quesito posto all’attenzione delle Sezioni Unite. In particolare, i Giudici di legittimità si interrogano se, in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti, sia facoltativi conducente che necessari proprietario e impresa assicurativa , sia necessario sospendere il giudizio civile per il risarcimento dei danni instaurato con atto di citazione successivo alla pronuncia penale di primo grado ovvero se, previa separazione delle cause connesse, la sospensione necessaria debba avere luogo solamente nei confronti dell’azione risarcitoria espressa in sede civile così da conseguire il giudizio civile solamente nei confronti dei litisconsorti necessari oppure se la sospensione in questione non trovi minimante applicazione dato che la domanda risarcitoria è stata proposta cumulativamente riguardo a parti siano litisconsorti facoltativi che necessari.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza interlocutoria 29 maggio – 30 ottobre 2018, n. 27716 Presidente Amendola – Relatore Cigna Ragioni della decisione Sostengono i ricorrenti che, ai sensi dell’art. 75 cpp, la sospensione del procedimento civile vada pronunciata solo ove la domanda civile sia formulata dai medesimi soggetti costituitisi parte civile nel procedimento penale di primo grado nel caso di specie, a loro dire, non sussiste detta coincidenza, atteso che nel procedimento civile in questione hanno agito quali attori R.P. moglie della vittima C.M. , C.F. e C.G. figli della vittima sia in proprio sia in rappresentazione del padre per il diritto al risarcimento vantato dal nonno C.V. padre della vittima e deceduto dopo la richiesta di risarcimento danni nonché C.B. e C.L. fratelli della vittima , non in proprio ma quali eredi di C.V. , mentre la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo da C.B. e C.L. , in proprio in altre parole la domanda nel processo civile è stata formulata da moglie, figli e padre della vittima mentre la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo dai fratelli della vittima. Rileva il Collegio che la domanda nel procedimento civile è stata proposta non solo nei confronti dell’imputato B.F. ma anche nei confronti della Sogessur Societè Anonyme, Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. di quest’ultimo. Nel caso di specie, pertanto, non vi è coincidenza di parti tra procedimento civile e processo penale, atteso che effettivamente la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo dai fratelli della vittima in proprio e non quindi anche dagli altri congiunti che hanno proposto il giudizio civile risarcitorio e solo nei confronti dell’imputato B.F. e non anche nei confronti della Compagnia Assicuratrice Sogessur Societè Anonyme, convenuta invece nel giudizio civile risarcitorio . Ciò posto, va evidenziato che questo stesso Collegio nell’adunanza del 29-5-2018 nel procedimento R.G. n. 23367/2017 ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento risolutore delle Sezioni Unite su questione di massima importanza, rilevante per quanto su precisato anche nel presente procedimento, riassunta nel seguente quesito di diritto se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA proposta, avanti il Giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi conducente che necessari ex lege proprietario ed impresa assicurativa , ai sensi dell’art. 75, comma 3, c.p.p. ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all’azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa ovvero ancora se la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.c. non trovi affatto applicazione, laddove la causa risarcitoria - anziché essere proposta nei confronti del solo imputato - sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari . P.Q.M. Si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della precisata questione di massima di particolare importanza.