L’efficacia dell’assoluzione nel giudizio civile di risarcimento del danno

Il giudicato di assoluzione penale ha effetto preclusivo nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p. solo laddove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o la partecipazione dell’imputato allo stesso.

Sul tema l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27326/18, depositata il 29 ottobre. La vicenda. La pronuncia in oggetto origina da una richiesta di risarcimento danni proposta a seguito di un sinistro stradale che vedeva coinvolti due ciclomotori che, procedendo affiancati, erano andati ad impattare contro un’auto provocando la morte di uno dei due conducenti e lesioni di varia natura e gravità per gli altri soggetti coinvolti. Il Giudice di Pace di Giulianova accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo un concorso di colpa in capo all’automobilista. Quest’ultimo proponeva appello eccependo la sopravvenienza di una sentenza del Tribunale di Teramo che lo assolveva dal delitto di omicidio colposo ascrittogli perché il fatto non sussiste . Il Tribunale respingeva però il gravame confermando la pronuncia di prime cure ed escludendo che la sentenza penale facesse stato tra le parti. Il soccombente ricorre dunque in Cassazione. Giudicato penale nel procedimento civile. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 652 c.p.p. per aver il giudice di merito errato nell’escludere l’applicabilità dell’accertamento del fatto contenuto nella sentenza penale. Il Collegio, negando in primo luogo l’ammissibilità del ricorso poiché la sentenza penale invocata non risulta allegata né tantomeno ne è stato specificato il contenuto, condivide la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile l’art. 652 c.p.p Il giudicato di assoluzione ha infatti effetto preclusivo nel giudizio civile solo laddove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o la partecipazione dell’imputato. Un simile effetto non può invece essere riconosciuto quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova della commissione del fatto e dell’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia pronunziata ex art. 530, comma 2, c.p.p La S.C. precisa inoltre che l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p. nel giudizio civile di danno, posto che in tal caso il giudice deve accertare autonomamente e con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio. Tornando al caso di specie, posto che la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato, la sua efficacia nel processo civile può essere riconosciuta solo se la parte che chiede il risarcimento si sia costituita come parte civile nel processo penale, dovendosi fare riferimento, nel delineare l’ambito preclusivo dell’operatività della pronuncia penale, non solo al dispositivo della stessa ma anche alla motivazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 luglio – 29 ottobre 2018, n. 27326 Presidente Amendola – Relatore Pellecchia Fatto e diritto Rilevato che 1. il presente giudizio trae origine da un sinistro stradale nel quale due ciclomotori, uno di proprietà di I.Y. e condotto da T.K. , l’altro di diverso proprietario e condotto da P.E. , procedendo l’uno accanto all’altro, andavano ad impattare contro la fiancata dell’autovettura di proprietà di C.G. e condotta dallo stesso. Il sinistro cagionava la morte del P. e lesioni di varia natura e gravità a carico degli altri soggetti coinvolti. La Sig.ra I. proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Sig. C. e della sua compagnia assicurativa, la Sara Assicurazioni S.p.A Si costituiva il Sig. C. , chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dei danni dallo stesso subiti e la chiamata in causa della Milano Ass.ni S.p.A. Il Giudice di Pace di Giulianova accoglieva parzialmente la domanda principale, quantificava nella misura dell’80% il concorso di colpa da imputarsi al Sig. G. e condannava i convenuti al pagamento di 874,00 a titolo di risarcimento dei danni. Accoglieva parzialmente anche la domanda riconvenzionale del C. , condannando la chiamata in causa Milano Ass.ni al pagamento di 470,00 per lesioni ed 2.360,00 per i danni al mezzo. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Sig. C. , il quale eccepiva la sopravvenienza di una sentenza del Tribunale di Teramo, Sez. di Giulianova, che lo assolveva con la formula perché il fatto non sussiste dal delitto di omicidio colposo a lui ascritto a seguito della morte del P. . Chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado e il risarcimento dei danni da lui patiti nell’incidente nella misura del 100%. Si costituivano in giudizio la Sig.ra I. e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a, in qualità di incorporante della società Milano Assicurazioni S.p.a Il Tribunale di Teramo respingeva il gravame e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non applicabile l’art. 652 c.p.p. al caso di specie e non ritenendo che la sentenza penale facesse stato tra le parti. 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone ricorso in Cassazione il Sig. C. , sulla base di un unico motivo. Le altre parti non esplicano alcuna attività difensiva. 4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Considerato che 5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore. 6. Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione/errata applicazione dell’art. 652 c.p.p. , in quanto il Giudice d’appello avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità dell’accertamento di fatto contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Teramo, Sez. di Giulianova, nella quale lo stesso veniva assolto dal reato di omicidio colposo di P.E. . Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto lo è perché i ricorrenti sostengono che il Giudice territoriale non abbia tenuto in considerazione, nella sua decisione, la sentenza penale di assoluzione con formula perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Giulianova, senza tuttavia indicare, in maniera specifica, il contenuto della sentenza stessa, né l’hanno allegata. Ma la censura di violazione di legge sarebbe ugualmente infondata posto che l’art. 652 c.p.p. non è stato affatto violato per cui le critiche si risolvono poi in una richiesta di rivalutazione della prova Difatti ai sensi dell’art. 652 nell’ambito del giudizio civile di danni e dell’art. 654 nell’ambito di altri giudizi civili c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p. inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale Cass. n. 4764/2016 . Infatti la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l’imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione Cass. n. 20252/2014 . 7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.