Il consumatore che lamenta un difetto di produzione deve dimostrare il nesso di causalità con il danno subito

Il codice del consumo, pur ponendo in capo al produttore una responsabilità presunta per i difetti di produzione dei suoi prodotti, non esime il consumatore danneggiato dall’onere di dimostrare il nesso di causalità tra il difetto ed il danno subito.

Sul tema la sentenza della Corte di legittimità n. 23447/18 depositata il 28 settembre. Il caso. Un automobilista chiedeva al produttore il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto a seguito dell’improvviso spegnimento del motore durante la marcia causato dalla penetrazione di un’ingente quantità d’acqua piovana ristagnante sull’asfalto. Il Tribunale di Ragusa, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha respinto la domanda. L’automobilista ricorre dunque in Cassazione. Onere della prova. Il ricorrente si duole per aver il Tribunale erroneamente interpretato le norme sull’onere della prova in tema di tutela del consumatore per prodotto difettoso, ponendo in essere un’impropria inversione dell’onere della prova. Il motivo è privo di fondamento. La Cassazione ricorda che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, in quanto prescinde dall’accertamento di una colpa del produttore ma non può prescindere dalla dimostrazione di un difetto del prodotto, il cui onere grava sul soggetto danneggiato. In capo a quest’ultimo incombe dunque la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, ma tra difetto e danno. L’art. 114 d.lgs. n. 206/2005 codice del consumo , secondo cui il produttore è responsabile per i danni cagionati dai difetti del suo prodotto, deve infatti essere coordinato con il successivo art. 120 secondo il quale la prova del vizio è a carico del consumatore danneggiato. Il ricorrente contesta inoltre la valutazione degli elementi di fatto che caratterizzavano l’evento dannoso le testimonianze, anche del coniuge, l’altezza della pozzanghera, la presenza di altre auto in quel tratto di strada, l’orario di arrivo del vigili del fuoco , tendendo ad una rilettura degli stessi inammissibile in sede di legittimità. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 giugno – 28 settembre 2018, n. 23447 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Svolgimento del processo 1. B.A. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale, in riforma della pronuncia del giudice di pace di Vittoria, era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere dalla BMW Italia Spa, il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell’improvviso spegnimento del motore sul tratto di strada che stava percorrendo, spegnimento causato, in occasione di pessime condizioni meterologiche, dalla penetrazione, negli ingranaggi, di una ingente quantità di acqua piovana, ristagnante sull’asfalto. 2. La società intimata ha resistito. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 114, 116, 118 e 120 dlgs 206/2005, e dell’art. 2697 c.c. assume che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le norme poste a presidio della tutela del consumatore dalle quali doveva evincersi la responsabilità presunta del produttore che prescindeva dall’accertamento della colpa e che poneva a suo carico l’onere di provare i fatti che potevano escludere la sua responsabilità. Lamenta l’impropria inversione dell’onere della prova, precisando che il difetto dell’autovettura, il danno e la relativa connessione causale risultavano fatti non controversi cfr. pag. 11 del ricorso . 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 trasfuso nell’art. 120 del cd. codice del consumo - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno danno cfr. Cass. 13458/2013 ed è stato altresì affermato che in tema di responsabilità per danni da prodotto difettoso, gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all’impiego di materiali, o all’adozione di cautele specifiche, tali da reggere anche ad un uso del prodotto univocamente prospettato all’utente come non conforme a minimali modalità di utilizzo, queste ultime a loro volta corrispondenti a regole di comune prudenza, non particolarmente gravose, né implicanti apprezzabili limitazioni del bene cfr. Cass. 16808/2015 . 1.2. Tanto premesso, si osserva che il ricorrente, con la censura in esame, non tiene conto del fatto che l’art. 114 dlgs 206/2005 che prevede la responsabilità del produttore per i danni cagionati dai difetti del suo prodotto deve essere coordinato con la successiva disposizione cfr. art. 120 secondo la quale la prova del vizio è a carico del consumatore danneggiato nel caso concreto il ricorrente, con la censura in esame, propone una tesi difensiva che trascura il necessario collegamento fra le due norme testè richiamate e non tiene conto che il difetto da lui dedotto non è mai stato provato. Il Tribunale, sul punto, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati in quanto ha centrato il bilanciamento degli oneri probatori la censura, pertanto, è priva di fondamento. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in quanto il Tribunale non aveva posto a fondamento della decisione i fatti non contestati, e si era invece fondato su deduzioni ricavate dalla comune esperienza attraverso le quali aveva impropriamente superato il contenuto delle risultanze probatorie, quali gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e le deposizioni testimoniali assunte, trincerandosi dietro valutazioni, definite apodittiche, quali l’ininfluenza del passaggio privo di difficoltà delle altre macchine e di ciclomotori nello stesso punto ove la sua autovettura aveva riportato il danno. Assume che, in tal modo, erano stati violati i principi espressi dagli artt. 115 e 116 cpc. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto maschera una richiesta di rivisitazione del merito della controversia il ricorrente, infatti, si limita a contrapporre una interpretazione delle emergenze processuali diverse da quella resa dal Tribunale, chiedendo, nella sostanza, un altro grado di merito al fine di ottenere la tutela delle proprie ragioni. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito cfr. Cass. 8758/2017 . Questo collegio intende dare seguito al principio sopra riportato. 3. Con il terzo motivo, ancora, il ricorrente deduce, ex art. 360 n 5 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc lamenta l’omesso esame di quattro fatti decisivi 1 il contenuto del libretto di manutenzione che impediva la marcia solo per acqua superiore a 30 cm 2 la circostanza che l’acqua era ugualmente entrata nel motore nonostante il posizionamento delle prese d’aria a 65 cm da terra 3 l’ora d’arrivo sul luogo del sinistro della pattuglia dei VVFF al fine di valutare l’attendibilità di quanto attestato nel verbale redatto, rispetto al momento del sinistro, circa la quota dell’acqua acqua piovana che ristagnava sull’asfalto 4 la deposizione della teste M. che aveva indicato una profondità della pozzanghera di circa 25 cm, riferendo che procedevano a passo d’uomo. 3.1. La censura è complessivamente infondata, perché i fatti descritti ai nn. 1 , 2 e 4 sono stati esaminati cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata ed il fatto n 3, oltre ad essere stato considerato cfr. pag. 3 sentenza impugnata , non può ritenersi decisivo per affermare che l’autovettura fosse difettosa. 4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce, ex l’art. 360 n 4, violazione e f.a. 111 Cost, 132 n 4 cpc, 118 co 1 Disp Att. assume che la motivazione su alcuni punti era illogica ed apparente, avendo svalutato immotivatamente la deposizione della moglie sulla velocità da lui tenuta e non avendo attribuito alcun significato al passaggio di altre autovetture, circostanza alla quale non era stato assegnato,erroneamente, alcun significato. 4.1. Il motivo è infondato in quanto continua a riproporre questioni di mero fatto già esaminate dal Tribunale che ne ha tenuto conto nella complessiva valutazione della vicenda, motivando con argomentazioni sintetiche ma certamente al di sopra del minimo costituzionale e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia di valutazione delle prove. Al riguardo si osserva che a. in relazione alle dichiarazioni del coniuge, questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di prova testimoniale, l’insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti e per gli altri soggetti indicati dall’art. 247, cod. proc. civ., non permette una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei rapporti in essa indicati nella specie, vincolo di coniugio tra testimone e parte possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse crf. Cass. 12259/2003 trattasi, dunque, di questione rimessa all’insindacabile valutazione del giudice di merito che non può trovare ingresso in sede di legittimità b. il passaggio di altre autovetture e ciclomotori risulta solo allegato dallo stesso ricorrente v. pag. 26 nota 9 del ricorso e valutato dal Tribunale che lo ha ritenuto ininfluente al fine di dimostrare il difetto dell’autovettura c. il verbale dei VVFF è stato valutato con motivazione logica e non apparente cfr. pag. 5 sentenza primo cpv . 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.